Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18955 del 31/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.31/07/2017),  n. 18955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 3124 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

PROVINCIA DI PESARO E URBINO, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore,

D.M. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Maria Beatrice Riminucci (C.F.: RMN MBT 69E42 B160R);

– ricorrente –

nei confronti di:

REGIONE MARCHE, (C.F.: non dichiarato), in persona del Presidente pro

tempore della Giunta Regionale rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del controricorso, dall’avvocato Gabriella De

Berardinis (C.F.: DBR GRL 60S43 E783L);

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

nonchè

G.V., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dagli avvocati Franco Buonassisi

(C.F.: BNS FNC 39L10 G479N) e Luciana Colantoni (C.F.: CLN CNN 38L50

N501G);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 576/2014,

depositata in data 19 giugno 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23

maggio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.V. ha agito in giudizio nei confronti della Provincia di Pesaro e Urbino per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in occasione di un incidente causato dall’impatto con un capriolo che a suo dire aveva attraversato improvvisamente la strada.

L’ente convenuto, nel contestare la domanda, ha chiamato in giudizio la Regione Marche, assumendone l’esclusiva legittimazione passiva.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Fano esclusivamente nei confronti della Provincia.

Il Tribunale di Pesaro, in riforma della decisione di primo grado, ha invece riconosciuto la responsabilità concorrente (al 50%) della Provincia e della Regione e le ha condannate in solido al risarcimento del danno, per Euro 3.341,52.

Ricorre la Provincia di Pesaro e Urbino, sulla base di tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi il G. e la Regione Marche, la quale ultima propone anche ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – artt. 2043 – 2697 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Il motivo – che è senz’altro inammissibile nella parte in cui denunzia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trattandosi di profilo di censura di legittimità non più previsto dalla attuale formulazione della disposizione, applicabile nella specie in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata – è invece fondato nella parte in cui denunzia violazione di legge.

Il tribunale si è limitato ad affermare che l’incidente si era verificato senza colpa dell’attore (cfr. pag. 2, righi 3-9 della sentenza impugnata), senza però svolgere alcun accertamento in ordine alla sussistenza di una concreta responsabilità, in relazione a tale incidente, in virtù di una specifica condotta colposa degli enti preposti alla tutela della fauna selvatica.

Pur dando correttamente atto che la fattispecie era riconducibile alla generale previsione di cui all’art. 2043 c.c. e non a quella speciale di cui all’art. 2052 c.c. (pag. 2, ultimi righi della sentenza impugnata, sul punto conforme alla giurisprudenza di questa Corte; ex plurimis: Cass. 25 novembre 2005 n. 24895; 24 aprile 2014 n. 9276; 10 novembre 2015 n. 22886), e che quindi era necessaria, ai fini dell’affermazione della responsabilità degli enti convenuti, la prova della sussistenza di un comportamento colposo ad essi ascrivibile, il giudice di appello ha omesso qualsiasi concreto accertamento sul punto, e si è limitato ad individuare esclusivamente gli enti legittimati passivi in astratto, cioè gli enti ai quali, in base alla normativa statale e regionale, spetta la funzione di tutela della fauna selvatica, ma senza in alcun modo individuare una loro specifica condotta colposa, la cui omissione poteva effettivamente porsi in rapporto di causalità con l’evento dannoso.

In tal modo, quindi, in realtà il giudice di merito ha falsamente applicato l’art. 2043 c.c., perchè, pur negandola in linea di principio, ha di fatto riconosciuto una sorta di responsabilità oggettiva o presunta per la custodia degli animali selvatici in libertà, postulando che l’ente (o gli enti) preposti alla tutela della fauna selvatica siano automaticamente responsabili per i danni da essa causati alla circolazione stradale, a prescindere dalla allegazione e dalla prova, da parte del danneggiato, di una loro specifica condotta colposa in concreto, così finendo per applicare in sostanza principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051,2052 e 2053 c.c.. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, affinchè possa procedersi all’accertamento omesso dal giudice del merito, in applicazione del seguente principio di diritto:

“la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di tutela della suddetta fauna, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria”.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – L. n. 157 del 1992, artt. 1 – 19; L.R. n. 7 del 1995, artt. 2 – 3 – 34b1s – 35 – 41 – 42. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Regione Marche denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. n. 157 del 1992, art. 1, comma 3 – 19 -; L.R. n. 7 del 1995, artt. 2 – 3 – 25 – 34 bis – 35 – 41 – 42; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Il secondo motivo del ricorso principale, e l’unico motivo del ricorso incidentale della Regione Marche hanno entrambi riguardo alla questione della legittimazione passiva sostanziale degli enti convenuti. Le questioni poste con tali motivi restano peraltro assorbite in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo.

Il tribunale, in sede di rinvio, dovrà infatti in primo luogo individuare ed accertare la eventuale specifica condotta, colposamente omessa, che l’ente e/o gli enti preposti alla tutela della fauna selvatica avrebbero dovuto porre in essere a tutela della circolazione stradale, rigorosamente verificando che, se tale condotta fosse stata invece posta in essere, lo specifico evento dannoso lamentato dall’attore non si sarebbe verificato. Una volta individuata tale eventuale condotta omessa (che avrebbe certamente impedito il danno), potrà poi accertarsi a quale degli enti preposti alla tutela della fauna selvatica – in base alla legislazione nazionale e regionale spettava il compito in concreto di attuarla (verificando anche, laddove dovesse trattarsi di attività delegata dalla regione alla provincia, se erano state trasferite le risorse necessarie e se quindi la provincia era in grado di provvedere). E la eventuale responsabilità concorrente di entrambi gli enti, in quest’ottica, richiederebbe naturalmente che siano individuate due distinte condotte doverose e omesse, gravanti ciascuna su uno dei due enti in questione, condotte entrambe esigibili e con efficienza causale in relazione al danno.

In relazione all’indicato accertamento, il Tribunale potrà altresì valutare l’eventuale rilevanza della sopravvenuta normativa nazionale e regionale sulla ripartizione di competenze tra regioni e provincie in tema di caccia e gestione della fauna selvatica.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – art. 91 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Anche il motivo di ricorso in esame, relativo alla questione delle spese del giudizio di merito, resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, che imporrà una nuova liquidazione di tali spese.

4. E’ accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Pesaro, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Pesaro, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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