Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18954 del 27/09/2016
Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18954
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20751/2010 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. (OMISSIS),
in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’avvocatura
centrale dell’istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
ALESSANDRO RICCIO, CLEMENTINA PULLI, SERGIO PREDEN, MAURO RICCI,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
B.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO NUNZI, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 863/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 08/06/2010 R.G.N. 94322009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/05/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO SERRINO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’1/6/2010 la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto a B.D. il diritto al beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per il periodo (OMISSIS).
La Corte territoriale ha spiegato che l’appellato fruiva del beneficio della pensione dal mese di (OMISSIS), che aveva presentato domanda amministrativa relativa ai benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto in data (OMISSIS), che successivamente aveva interrotto il termine di prescrizione attraverso la presentazione di una nuova domanda e che aveva depositato il ricorso giurisdizionale in data 17.10.2007, per cui non erano maturati i termini di decadenza e di prescrizione eccepiti dall’Inps.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Resiste con controricorso il B..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’INPS deduce la violazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 7, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 106, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, contestando che alla data di proposizione del ricorso giudiziario del 17.10.2007 non fosse ancora maturata la decadenza triennale ed obiettando che non era condivisibile quanto ritenuto nell’impugnata sentenza in ordine al fatto che la decorrenza del relativo termine fosse da individuare nella seconda delle due domande amministrative, vale a dire quella 9 marzo 2005 anzichè quella del 10 aprile 1996. Sostiene, infatti, la difesa dell’ente previdenziale che il termine di decadenza sostanziale di carattere pubblicistico di cui trattasi doveva computarsi a decorrere dalla prima domanda amministrativa del 10 aprile 1996, per cui all’atto della proposizione della domanda giudiziaria del 17 ottobre 2007 lo stesso era già scaduto, non potendo operare una sua reviviscenza per effetto della seconda domanda amministrativa, allorquando il diritto da azionare era già pregiudicato.
Il ricorso è fondato.
Invero, la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr, ex plurimis, Cass. SU n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi.
Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi (Cass. Sez. 6 – L., Ordinanza n. 8926 del 19.4.2011) affermando che “in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l’istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi.” (in senso conf. v. Cass. sez. 6 – L., Ordinanza n. 311 del 12/1/2016).
Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte, decidendo numerose analoghe controversie (cfr., in particolare, Cass. sez. 6 – L., Ord. n. 7934/2014, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012, n.27148 del 2013), si è espressa affermando il principio che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione.
Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 citato, per l’ampio riferimento fatto alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
In pratica, con la domanda per cui è causa non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l’accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant’anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico.
Detti presupposti (esposizione all’amianto e relativa durata) sono fatti la cui esistenza è conosciuta soltanto dall’interessato, che costui è tenuto a portarli a conoscenza dell’ente onerato dell’applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un’apposita domanda amministrativa, necessaria, quindi, anche nel regime precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (convertito nella L. n. 326 del 2003), che ne ha addirittura sanzionato la mancata presentazione entro il termine ivi previsto con la decadenza dal diritto al richiesto beneficio (v., ex multis, Cass. sez. lav. n. 11400/2012).
E’ opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l’onere degli interessati di proporre all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. 15008/2005; Cass. 1629 e 9348 del 2012).
Pertanto, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, stante la predetta decadenza dall’azione giudiziale del 17.10.2007 rispetto alla prima domanda amministrativa del (OMISSIS), lo stesso va deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con rigetto dell’originaria domanda.
Il consolidarsi solo in epoca successiva al deposito del ricorso di primo grado della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata giustifica la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza del B. e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna il B. al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2100,00, di cui Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016