Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18954 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18954 Anno 2018
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 15901-2012 proposto da:
TECNOR MACCHINE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DELLA SCROFA 64, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO CELLAMARE, rappresentato e difeso dagli
avvocati LORENZO DEL FEDERICO, STEFANO ZUNARELLI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

la
sentenza
ihk/Z
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
di
avverso

n.

con troricorrente

969/2011

PESCARA,

della

depositata il

Data pubblicazione: 17/07/2018

28/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/03/2018 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.15901/2012

FATTI DI CAUSA
In data 6 maggio 2009 la società Tecnor Macchine spa inviava il
formulario richiesto dall’art.29 comma 2 d.l. n.285 del 2008, convertito
nella legge n.2 del 2009, ai fini della prenotazione dell’accesso al credito
di imposta previsto dall’art.1 commi da 280 a 283 della legge 27
dicembre 2006 n.296 in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca

Il Centro Operativo di Pescara comunicava il diniego del nulla osta di
accesso al credito di imposta “per esaurimento delle risorse finanziarie”.
Contro il provvedimento di diniego la società proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Pescara che lo rigettava con
sentenza n.275 del 2010.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale
che lo rigettava con sentenza del 28.12.2011, confermando il
provvedimento di diniego.
Contro la sentenza di appello Tecnor Macchine spa propone ricorso
per cassazione sulla base di sei motivi ( il primo costituito dalla eccezione
di illegittimità costituzionale). Deposita memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.Primo motivo: “Illegittimità costituzionale dell’art.29 commi 1,2 e 3
del d.I.29.11.2008, convertito nella legge 28.1.2009 n.2; violazione degli
artt.3,41,97 e 117 della Costituzione, in relazione all’art.360 n.3
cod.proc.civ.” .
La Corte cost. con sentenza n.149 del 2017 ha esaminato la
questione di legittimità costituzionale dell’art.29 commi 1, 2 e 3 del d.l.
29.11.2008 n.185, convertito ‘fiEwliEM nella legge n.2 del 2009,
dichiarandola in parte infondata ed in parte inammissibile, sul rilievo che
il principio, di rilevanza anche costituzionale, del legittimo affidamento del
cittadino, non esclude che esso possa essere inciso, anche con effetti
retroattivi, in considerazione di altri valori di uguale rilevanza
costituzionale ed presenza di una “causalità adeguata”, individuata nella
assenza, nella originaria disciplina, di un tetto massimo di spesa pubblica,

industriale e sviluppo precompetitivo.

introdotto dalla disposizione censurata, con la conseguente necessità
della previsione di una selezione dei contribuenti da ammettere al
beneficio; con la considerazione finale che ” il diritto in questione ha ad
oggetto il riconoscimento di un beneficio.., per di più di natura fiscale, e
quindi maturato in un ambito in cui il tasso di politicità delle scelte
legislative è massimo” (paragrafo 12 parte-motiva).
2.Secondo motivo : “Contraddittorietà ed illogicità della motivazione

relazione all’art.360 n.5 cod.proc.civ.”, nella parte in cui la C.T.R., dopo
aver ritenuto sussistente un diritto soggettivo alla fruizione del credito di
imposta, ha rigettato l’appello della contribuente.
Il motivo è infondato. Il giudice di appello, senza incorrere nel
denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione, ha osservato che,
pur in presenza di un astratto riconoscimento del diritto alla agevolazione
fiscale, la norma sopravvenuta di cui all’art.29 del d.l. n.285 del 2009,
convertito nella legge n.2 del 2009, in ragione dell’entità finita delle
risorse pubbliche disponibili, ha introdotto una limitazione quantitativa
alla fruizione del contributo precedentemente previsto dall’art.1 della
legge n.296 del 2006 senza la previsione di un tetto massimo di
stanziamento.
3.Terzo motivo: ” Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della legge
212 del 2000 ( Statuto dei diritti del contribuente) in relazione all’art.360
n.3 cod.proc.civ.”, nella parte in cui ha ritenuto che non sussista una
divieto costituzionale alla efficacia retroattiva di una norma tributaria.
Il motivo è infondato. Questa Corte ha più volte affermato il principio
che le norme contenute nella legge 27 luglio 2000 n. 212, tra cui l’art.3
che stabilisce la non retroattività delle disposizioni tributarie, anche se
costituenti principi generali dell’ordinamento tributario, non hanno, nella
gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria e quindi
possono essere derogate da altre disposizioni di legge (Sez. 5, Sentenza
n. 8145 del 11/04/2011 ; Sez. 5, Sentenza n. 4815 del 28/02/2014).Ne
consegue che la regola generale della irretroattività delle disposizioni
tributarie stabilita dall’art.3 della legge n.212 del 2000 può essere
derogata da altra specifica ed espressa norma, di pari rango legislativo,
senza che ciò comporti violazione ai principi costituzionali.

2

circa un fatto controverso e risolutivo per la definizione del giudizio, in

4.Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art.10 comma 2
legge 212/2000 e dei principi comunitari in tema di legittimo affidamento,
in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ.”.
Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha correttamente
osservato che il principio dell’affidamento e della buona fede tutelato
dall’art.10 legge 212 del 2000 ha riguardo ai rapporti intercorrenti tra
contribuente ed Amministrazione finanziaria e non è riferibile

violazione del principio dell’affidamento dei cittadini, può integrare una
ipotesi di incostituzionalità della norma, espressamente esclusa nel caso
in esame dalla citata sentenza della Corte cost. (paragrafo 9 della parte motiva) in cui si afferma, tra l’altro, la conformità della normativa
nazionale sulla limitazione alla fruizione di agevolazioni fiscali alla
giurisprudenza comunitaria in ragion del fatto che “le attribuzioni di
agevolazioni fiscali maturano in ambito in cui il tasso di politicità della
scelte legislative è massimo, come riconosciuto dalla stessa
giurisprudenza della Corte Edu ” (paragrafo 12.2 parte- motiva). In
riferimento al legittimo affidamento quale principio del diritto unitario
europeo, la Corte di giustizia UE ha affermato che esso non si traduce
nella aspettativa di intangibilità di una normativa, in particolare in settori
in cui è necessario, e di conseguenza ragionevolmente prevedibile, che le
norme in vigore vengano continuativamente adeguate alle variazioni della
congiuntura economica (Corte UE sentenza del 23.11.1999, causa C-149
del 1996).
5.Quinto motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art.7 comma 1
legge 212/2000 nonché dell’art.3 della legge n.241/1990 in relazione
all’art.360 n.3 cod.proc.civ.”, nella parte in cui la C.T.R. ritiene
sufficientemente motivato il provvedimento di diniego.
Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha rilevato che

il

provvedimento di diniego è stato motivato con l’intervenuto esaurimento
delle risorse finanziarie destinate alla concessione della agevolazione
fiscale in oggetto. L’indicazione di tale causale è sufficientemente
esplicativa delle ragioni del diniego, ed il giudice di appello non è incorso
in alcuna violazione delle norme che definiscono il contenuto dell’obbligo
di motivazione degli atti tributari.

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3

all’esercizio della potestà legislativa che, nel caso in cui sia esercitata in

6.Sesto motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art.7 comma 2
legge 212/2000 nonché dell’art.21-octies della legge n.241/1990, in
elazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ.”, nella parte in cui la C.T.R. ha
ritenuto che il diniego di nulla osta trasmesso telematicamente non
necessitasse della indicazione del responsabile del procedimento.
Il motivo è infondato. Con specifico riguardo alla fattispecie in esame,
questa Corte ha ribadito il principio generale di tassatività delle cause di

del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria, previsto
dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212, non è richiesta a pena di
nullità in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di
pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248,
convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, e con riguardo alle sole
cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere
dal 1 giugno 2008. (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010 ). Posto
che il provvedimento in oggetto è costituito da un diniego di agevolazione
mediante concessione di credito di imposta, e non da una cartella di
pagamento, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non
costituisce causa di invalidità dell’atto. Anche volendo trasporre in ambito
tributario la disposizione di cui all’art.21 octies della legge n.241 del
1990 relativa al procedimento amministrativo, richiamata da parte
ricorrente, il risultato non cambia, poiché il secondo comma del citato
art.21 octies esclude la possibilità di annullamento, per vizio del
procedimento o di forma, di un provvedimento amministrativo a
contenuto vincolato, quale è il diniego di agevolazione in esame, emesso
a seguito di procedura interamente informatizzata e secondo un criterio
meramente cronologico di assegnazione del credito di imposta in base
all’ordine di arrivo delle domande e sino ad esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili.
Si compensano le spese in ragione della novità della questione, che
ha richiesto uno scrutinio di legittimità costituzionale della relativa
normativa.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

4

nullità degli atti tributari, affermando che l’indicazione del responsabile

Così deciso il 27.3.2018.

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