Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18954 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 16/09/2011), n.18954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIALLORETO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in

atti;

– MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, e per la REGIONE ABBRUZZO, in persona del presidente pro

tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 622/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/05/2007, r.g.n. 1763/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 31 maggio 2007, la Corte d’Appello de L’Aquila respingeva il gravame svolto da R.L. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’INPS, della Regione Abruzzo e del Ministero dell’economia e finanze, per il trattamento assistenziale quale cieca civile parziale.

2. La Corte territoriale riteneva che l’incontestata condizione di cecità assoluta dall’occhio destro e visus di 1/10 nell’occhio sinistro in cui versava la R. non integrava le condizioni prescritte dalla L. n. 66 del 1962, art. 8 e L. n. 508 del 1988, art. 3 sul presupposto che, non operando la media matematica, il residuo visivo di 1/20 dovesse riferirsi ad entrambi gli occhi. Nè, per la Corte di merito, l’interpretazione per cui il residuo visivo per il diritto alla prestazione doveva riguardare entrambi gli occhi, si poneva in contrasto con i canoni costituzionali, rientrando nella discrezionalità del legislatore stabilire la soglia al di sotto della quale beneficiare delle prestazioni in oggetto.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, R. L. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. Gli intimati hanno resistito con controricorso; il Ministero dell’economia e finanze e la Regione hanno eccepito la nullità del ricorso, perchè non sottoscritto da avvocato iscritto all’apposito albo, e l’inammissibilità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente va dato atto della conformità del ricorso alla disposizione dell’art. 365 c.p.c., in base alla quale si richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell’atto da parte di avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale, onde l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal Ministero e dalla Regione con riferimento al difetto di iscrizione, attesa la documentata iscrizione dell’avvocato Gialloreto, difensore della ricorrente, nell’Albo speciale.

5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 66 del 1962, art. 8 e L. n. 508 del 1988, art. 3 nonchè di ogni altra norma e principio in materia di riconoscimento di trattamento assistenziale in favore di ciechi civili parziali. Per la ricorrente, alla stregua dell’interpretazione letterale e teleologica delle citata disposizione della L. n. 66, la cecità totale può riguardare anche un solo occhio, in difetto di specificazione che debba riferirsi ad entrambi gli occhi, eventualità nella quale il visus dell’altro può essere anche di 1/10, anzichè di 1/20, dovendosi operare una sorta di media matematica.

6. Per la ricorrente, una diversa opzione esegetica vulnererebbe gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto la persona non vedente da un occhio e con un visus nell’altro di 1/10 sarebbe meno tutelata della persona con visus di 1/20 da entrambi gli occhi, nonostante la maggior gravità della minorazione fisica della prima rispetto alla minorazione della seconda o quantomeno l’equipollenza delle minorazioni. A tale conclusione dovrebbe pervenirsi, ad avviso della ricorrente, anche con un’interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

7. La ricorrente deduce, inoltre, la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate nel primo motivo, richiamate espressamente e genericamente. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

8. Il ricorso non è fondato.

9. La tutela assistenziale delle persone in condizione di cecità parziale o ipovisione è disciplinata dalla L. n. 66 del 1962, art. 8 e dalla L. n. 508 del 1988, art. 3.

10. In particolare, per la L. 10 febbraio 1962, n. 66, art. 8 “tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18 anno di età”. Con L. 21 novembre 1988, n. 508 è stata introdotta “a decorrere dal 1 gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione con residuo visivo pari o inferiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi” (L. n. 508 cit., art. 3, comma 1).

11. La speciale indennità per i ventesimisti è stata, dunque, raccordata alla sola minorazione e disancorata, pertanto, da qualsivoglia requisito reddituale, sicchè spetta qualunque sia la condizione reddituale della persona ipo vedente.

12. La specialità del beneficio è stata, inoltre, expressis verbis ribadita dal legislatore escludendone l’estensione ad altre categorie di minorati civili (L. n. 508 cit., art. 3, comma 3).

13. Nel 2001 il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia, con atto normativo limitato ad un unico articolo – la L. 3 aprile 2001, n. 131, recante “Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale” – con il quale ha predefinito l’importo del beneficio, fissato la periodicità annuale dei criteri di adeguamento, richiamato, per la concessione e l’erogazione, le disposizioni del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130 in tema di trasferimento di competenze relative agli invalidi civili e, per il resto, fatto salve le disposizioni di cui alla L. n. 508 del 1988, art. 3 cit. (“Salvo quanto stabilito nei commi da 1 a 3, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 3”).

14. Con la predetta iniziativa legislativa più recente, specificamente volta e dedicata alla materia del sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale, il legislatore ha rinviato, per l’individuazione dei destinatari della prestazione assistenziale, alle disposizioni già introdotte nell’ordinamento, fin dal 1988, con riferimento ai soggetti ventesimisti in entrambi gli occhi, conservando l’impianto normativo di protezione per i soggetti ipovedenti alle condizioni già indicate dalla L. n. 508, id est una minorazione con residuo visivo pari o inferiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi.

15. Il rinvio operato nel 2001 ai criteri già indicati dalla citata L. n. 508, art. 3 richiamandone tout cour le disposizioni, ha rafforzato la condizione soggettiva di minorazione in cui assume inequivocabilmente rilevanza l’ipovisione da entrambi gli occhi nella misura di un ventesimo, non lasciando alcuno spazio a letture sostitutive o correttive in favore di un’estensione della tutela a soggetti, come la signora R., per i quali la condizione soggettiva di minorazione non sia ex sè esistente, ma derivi, ex post, da un’operazione matematica risultante dalla media tra un occhio affetto da cecità assoluta e l’altro con visus di 1/1O. 16. Il requisito soggettivo dell’ipovisione ad entrambi gli occhi, ampiamente richiamato nella disciplina di sostegno ai soggetti ipovedenti, deve ritenersi espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nell’individuare le soglie entro le quali riconoscere trattamenti assistenziali, senza che ne risultino violati il canone di ragionevolezza e l’art. 38 Cost.

17. In conclusione, deve ritenersi giuridicamente corretto l’orientamento ermeneutico seguito dalla sentenza impugnata, in base alla quale il residuo visivo di 1/10 ad un solo occhio con cecità assoluta dall’altro non integra il presupposto per l’applicazione della L. n. 66 del 1962, art. 8 e della L. n. 508 del 1988, art. 3 non operando la media matematica e dovendo riferirsi il residuo visivo di 1/20 ad entrambi gli occhi.

18. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv.

in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis; infatti, le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, Cass. 4165/2004; S.U. 3814/2005).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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