Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18954 del 16/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 16/07/2019), n.18954
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3236-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE ROMA DI R.B. & C. SNC (già GRAM-DIGITAL
DI R.B. & C. SNC), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTI SANTO, 2, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CARLONI, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1522/30/2017 della COMMISSIONE, TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE, depositata il 16/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che in controversia su impugnazione da parte di Gram digital di R.B. & C. s.n.c., oggi Immobiliare Roma di R.B. & C. s.n.c. di avviso di classamento, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia per mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata di notifica dell’appello, costituendo la ricevuta di spedizione “unico documento valido ai fini dell’accettazione e spedizione della raccomandata”, essendo “priva di valore probatorio la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento”.
Immobiliare Roma di R.B. & C. s.n.c., già Gram digital, si costituisce con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Questa Corte a Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, seguite da conforme giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 11559 del 11/05/2018, n. 14595/2019) ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello nel processo tributario a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”;
2.2. Tale ultima affermazione è espressione della c.d. “prova di resistenza” evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle citate pronunce con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata “se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario” (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495 del 2017).
2.3. Nella specie, non risulta che la CTR abbia posto in essere le suindicate verifiche, ma ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul semplice riscontro del mancato deposito della ricevuta di spedizione. Erroneamente, alla luce degli indicati principi.
Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019