Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18953 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19926-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCIO, SERGIO PREDEN, MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI

DI BELFIORE 2, presso lo studio avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata

del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 458/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/04/2010 R.G.N. 729/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO SERRINO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito l’Avvocato CONCETTI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26.3 – 20.4.2010 la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto a Z.G., dipendente delle acciaierie Italsider e Dalmine di (OMISSIS), il beneficio contributivo pensionistico dell’esposizione all’amianto dal mese di (OMISSIS).

La Corte territoriale ha escluso che nella fattispecie fosse intervenuta la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 eccepita dall’Inps, atteso che la domanda recapitata il 9/5/2001 all’Inps conteneva l’indicazione della titolarità della pensione Vo in capo allo Z. sin dal mese di (OMISSIS) e che la successiva domanda giudiziale del 20/7/2007 era rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, ma solo l’adeguamento della stessa.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps con un solo motivo.

Per Z.G. vi è procura in calce al ricorso notificato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’INPS deduce la violazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che è necessario accertare se, rispetto alla pensione di anzianità di cui controparte era già titolare, la rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto configurava un’autonoma e distinta prestazione, come tale soggetta al termine decadenziale di cui alla suddetta norma, ovvero se ne rappresentava una componente, di talchè la domanda giudiziale volta ad ottenerne il riconoscimento non era astrattamente passibile di decadenza poichè il relativo termine era riferibile solo alla prestazione già riconosciuta. Ritiene, quindi, il ricorrente che nella fattispecie l’azione proposta dalla controparte era finalizzata ad ottenere il riconoscimento di una prestazione previdenziale nuova e diversa rispetto alla pensione già in godimento e soggetta, come tale, al termine di decadenza di cui trattasi. Al riguardo la difesa dell’istituto previdenziale osserva che il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto riposa su elementi costitutivi diversi da quelli necessari all’insorgenza del diritto a pensione, prescindendo del tutto dalla sussistenza di un patrimonio contributivo minimo o dall’età dell’interessato. Inoltre, aggiunge l’Inps, l’attribuzione della predetta rivalutazione contributiva postulava la proposizione di una specifica domanda amministrativa che, nel caso di specie, l’assicurato aveva presentato solo successivamente alla decorrenza della pensione, senza che l’istituto fosse stato posto in grado di pervenire in precedenza al riconoscimento d’ufficio del beneficio pensionistico, mentre in ossequio ai principi di certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici non poteva non sussistere in capo al richiedente l’onere di attivarsi tempestivamente onde evitare il protrarsi di una situazione di dubbio.

Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che, decidendo numerose analoghe controversie (cfr., in particolare, Cass. sez. 6 – L., Ord. n. 7934/2014, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012, n.27148 del 2013), si è espressa affermando il principio che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione.

Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 citato, per l’ampio riferimento fatto alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

In pratica, con la domanda per cui è causa non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l’accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant’anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – In base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico.

Detti presupposti (esposizione all’amianto e relativa durata) sono fatti la cui esistenza è conosciuta soltanto dall’interessato, che costui è tenuto a portarli a conoscenza dell’ente onerato dell’applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un’apposita domanda amministrativa, necessaria, quindi, anche nel regime precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (convertito nella L. n. 326 del 2003), che ne ha addirittura sanzionato la mancata presentazione entro il termine ivi previsto con la decadenza dal diritto al richiesto beneficio (v., ex multis, Cass. sez. lav. n. 11400/2012).

E’ opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l’onere degli interessati di proporre all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. 15008/2005; Cass. 1629 e 9348 del 2012).

Pertanto, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, stante l’intervenuta decadenza dall’azione giudiziaria del 20.7.2007 rispetto alla domanda amministrativa del 9.5.2001, lo stesso va deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con rigetto dell’originarla domanda.

Il consolidarsi solo in epoca successiva al deposito del ricorso di primo grado della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata giustifica la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza di Z.G. e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna Z.G. al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2100,00, di cui Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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