Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18952 del 31/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 31/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18952
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 54/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
C.G., SOCIETA’ I GIOIELLI DI MIDA SNC DI CAMPANILE
GIUSEPPE in liquidazione, D.F.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 171/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 17.10.07, depositata il 07/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ stata depositata in cancelleria relazione, che emendata da errori materiali di seguito si riproduce:
“Con sentenza n. 171/24/07 del 7/11/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva il gravame interposto dal contribuente Sig. C.G. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di rigetto dell’opposizione spiegata in relazione ad avviso di accertamento emesso dall’AGENZIA DELLE ENTRATE Napoli (OMISSIS) a titolo di I.R.P.E.F., I.V.A. ed I.R.A.P. per l’anno d’imposta 1999.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, con il quale denunzia insufficienza della motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso dovrà essere ritenuto in parte inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e in parte infondato, per violazione del principio autosufficienza.
L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che, in caso di denunzia di vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione il motivo deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).
Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).
Orbene, nel caso il ricorso non reca invero la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle ragioni del denunziato vizio di motivazione, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all’avviso di accertamento, al p.v.c., alla verifica contabile per gli anni d’imposta dal 1998 al 2001, al ricorso introduttivo del contribuente, all’appello) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.
Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensore della parte costituita;
rilevato che il ricorrente ha presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dalla ricorrente esposte nella memoria, ove si sostiene l’idoneità del formulato motivo di ricorso, atteso che non è dato rinvenire nel ricorso alcun “momento di sintesi” attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v. Cass., Sez. Un., 18/6/2008, n. 16528);
ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010