Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18952 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.31/07/2017),  n. 18952

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 25847 dell’anno 2014, proposto da:

B.R. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dagli avvocati Marco Panozzi (C.F.:

(OMISSIS)) e Agostino Gessini (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

REGIONE TOSCANA (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente della

Giunta Regionale, legale rappresentante pro tempore, R.E.

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso,

dagli avvocati Lucia Bora (C.F.: (OMISSIS)) e Flora Neglia (C.F.:

(OMISSIS));

COMUNE DI AREZZO (P.I.: (OMISSIS)), in persona del Vice Sindaco in

carica (f.f. di Sindaco) G.S. rappresentato e difeso,

giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso, dagli

avvocati Francesco Buscicchi (C.F.: (OMISSIS)) e Roberta Ricciarini

(C.F.: non dichiarato);

– controricorrenti –

nonchè

FONDIARIA SAI S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

978/2014, depositata in data 9 giugno 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23

maggio 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.R. ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Arezzo per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto in data (OMISSIS), a suo dire causato da un branco di cinghiali che avevano improvvisamente attraversato la strada, facendolo cadere dal motociclo che conduceva.

Il comune di Arezzo ha chiamato in causa la Regione Toscana, sostenendone la esclusiva responsabilità, quale unico ente legittimato passivo, per i danni causati dalla fauna selvatica. E’ altresì intervenuta nel giudizio, aderendo alla posizione della Regione Toscana, che aveva contestato la propria legittimazione passiva, la sua compagnia assicuratrice della responsabilità civile, Fondiaria Sai S.p.A..

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Arezzo nei confronti della sola Regione Toscana.

Su gravame di quest’ultima, la Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata, dichiarando inammissibile l’appello proposto da Fondiaria Sai S.p.A. e quello incidentale condizionato del B..

Ricorre il B., sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso la Regione Toscana ed il Comune di Arezzo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c., e art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

La controricorrente Regione Toscana ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ logicamente preliminare l’esame del secondo motivo del ricorso, riguardante l’an debeatur. Con tale motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione della L. 11 febbraio 1992 n. 157, artt. 1,4,5,8,12; L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 artt. 2, 4 e 5 e 6; L. 8 giugno 1990, n. 142, in relazione al D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267(T.U.E.L.) art. 4, 5 e 19; L. 15 marzo 1997, n. 59”.

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata è del tutto conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte (e che il ricorso non contiene motivi per rivedere).

Secondo tali principi, in linea generale, “la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della L. n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 80 del 08/01/2010, Rv. 610868 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21395 del 10/10/2014, Rv. 632728 – 01).

E la delega per la gestione della fauna selvatica risulta concretamente attuata in favore delle singole province, nella regione Toscana. Di conseguenza, “ai sensi della L.R. Toscana n. 3 del 1994, (nel suo testo originario, da interpretare anche alla luce delle modifiche apportate dalla successiva L.R. n. 2 del 2010), í poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province toscane rendono le stesse responsabili dei danni cagionati da animali selvatici, atteso che l’esercizio di tali poteri è indirizzato sia alla tutela del complessivo equilibrio dell’ecosistema sia alla sicurezza dei soggetti potenzialmente esposti ai danni derivanti dagli imprevedibili comportamenti della fauna” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22886 del 10/11/2015, Rv. 638769 – 01; conf., con riguardo ad analoga situazione esistente in altra regione, e con espressa esclusione della responsabilità della Regione, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 12808 del 19/06/2015, Rv. 635775 – 01, la quale chiarisce che “la responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla Provincia a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell’ambito di un determinato territorio, e non già alla Regione, cui invece spetta, ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157, salve eventuali disposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica”).

Risulta dunque corretta, nella specie, l’esclusione della responsabilità della Regione Toscana, oltre che del Comune di Arezzo, in ragione dell’imputabilità di tale responsabilità esclusivamente in capo alla Provincia, peraltro non citata in giudizio dal ricorrente.

2. Il primo motivo del ricorso, con il quale si denunzia “Violazione o falsa applicazione degli art. 115 c.p.c., art. 326 c.p.c. – art. 343 c.p.c. – art. 100 c.p.c. – e art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, riguardando il quantum della pretesa risarcitoria, resta assorbito in conseguenza dell’infondatezza del secondo.

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3”.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente censura la motivazione adottata dal giudice del merito in ordine alla mancata compensazione delle spese di lite (anche) nei rapporti con il comune di Arezzo.

Ma non considera che la sua domanda nei confronti del comune è stata rigettata, e dunque egli risulta integralmente soccombente nei rapporti con tale ente, il che comporta la diretta applicazione del principio di cui all’art. 91 c.p.c., senza che sia necessaria alcuna motivazione a fondamento del mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c., che non è censurabile in sede di legittimità (cfr., ad es., ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01).

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, Regione Toscana e Comune di Arezzo, liquidandole in complessivi Euro 13.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, in favore della prima, e in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, in favore del secondo, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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