Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18952 del 27/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16910-2015 proposto da:

UNCI UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE, C.F. (OMISSIS), in

persona del presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 44, presso lo

studio dell’avvocato SILVIO CRAPOLICCHIO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M., C.F. (OMISSIS), PE.TI. C.F. (OMISSIS),

C.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SANNIO 61, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ANTONIO LA CORTE,

che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

PA.AN.MA., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell’Avvocato PAOLO CANONACO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3679/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/04/2015 R.G.N. 14/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato PACE ALESSANDRO per delega Avvocato CRAPOLICCHIO

SILVIO;

udito l’Avvocato CANONACO PAOLO;

udito l’Avvocato LA CORTE VINCENZO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 28 aprile 2015, la Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo proposto da U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane) avverso la sentenza di primo grado, che, in esito a procedimento ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1 aveva dichiarato illegittimi i licenziamenti intimati il (OMISSIS) dalla predetta a Pe.Ti., P.M., C.C. e Pa.An.Ma., con la condanna alla loro reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.

Preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del reclamo per difetto dei requisiti previsti dall’art. 434 c.p.c. sul rilievo della sua chiara e puntuale individuazione delle doglianze pure quale rimedio impugnatorio deformalizzato non tenuto al rigoroso rispetto dei suddetti requisiti non richiamati, la Corte territoriale riteneva l’ammissibilità delle questioni nuove e dei mezzi istruttori dedotti da U.N.C.I. in sede di opposizione (in quanto diversa fase dell’unitario procedimento di primo grado non avente natura impugnatoria della fase sommaria, senza preclusioni in ordine a novità di allegazione e di offerta di prova, con il solo limite dell’esplicito divieto di domande nuove, se non nei limiti posti dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51), ma escludeva la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, consistente nella riorganizzazione interna in quattro macro aree con la soppressione dei quattro uffici cui rispettivamente preposti i lavoratori licenziati, per il difetto di allegazione e prova (nell’irrilevanza dei mezzi istruttori dedotti) dell’effettiva incidenza delle nuove linee organizzative sulle loro concrete mansioni, in funzione dell’esercizio del sindacato giudiziale di reale riferibilità dei licenziamenti alle ragioni di carattere organizzativo addotte.

Essa ribadiva quindi la correttezza della reintegrazione ordinata dal Tribunale per la carenza di prova dell’effettiva qualità non imprenditoriale di U.N.C.I. quale associazione di tendenza (presumendosi invece il contrario dalla sua iscrizione al registro delle imprese, dalla sua partecipazione maggioritaria in società di promozione e finanziamento e dalla titolarità di partita Iva), comportante l’esenzione dalla tutela reale dei propri lavoratori ai sensi della L. n. 108 del 1990, art. 4 sull’accertato presupposto della manifesta insussistenza (in assenza di dimostrazione) dei fatti materiali a giustificazione dei licenziamenti, consistente nella soppressione dei posti di lavoro e ridondante sulla non effettività della scelta organizzativa.

Con atto notificato il 25 giugno 2015, U.N.C.I. ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resistono con distinti controricorsi Pe.Ti., P.M. e C.C. (pure comunicanti memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.) e Pa.An.Ma..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. ed omesso esame di mezzi istruttori ed in particolare di due documenti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in riferimento all’erronea esclusione di effettività della riorganizzazione interna addotta, per il difetto di allegazione e prova (nella ravvisata irrilevanza dei due documenti suddetti e dei mezzi di prova orale dedotti) della sua reale incidenza sulle concrete mansioni dei quattro lavoratori, integrante giustificato motivo oggettivo.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2082 c.c., L. n. 108 del 1990, art. 4, L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, L. n. 59 del 1992, art. 11, L. n. 300 del 1970, art. 18 ed omesso esame di documenti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea attribuzione di qualità imprenditoriale ad un’associazione di tendenza, sulla base di indizi equivoci (quali l’iscrizione al registro delle imprese e titolarità di partita Iva) e senza esame dei bilanci allegati: con esclusione della tutela reintegratoria applicata, ma eventualmente della sola indennitaria prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 8.

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4, 5 e 7 ed omesso esame di documenti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea applicazione della tutela reintegratoria, in quanto solo facoltativa, anzichè risarcitoria, in esito a non corretta valutazione delle ragioni organizzative addotte, in difetto di esame dei documenti prodotti e di ammissione delle prove orali dedotte.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. ed omesso esame di mezzi istruttori ed in particolare di due documenti, in riferimento all’erronea esclusione di effettività della riorganizzazione interna addotta, integrante giustificato motivo oggettivo, è inammissibile.

Sotto il profilo di violazione di legge, al di là della formale enunciazione della sua rubrica, esso non integra gli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

Nel caso di specie, si controverte non tanto di esatta interpretazione di norme nè di corretto esercizio del processo di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge denunciata (correttamente individuata nell’integrazione del giustificato motivo oggettivo dal processo di riorganizzazione aziendale comportante la soppressione degli uffici di cui responsabili i lavoratori licenziati), quanto piuttosto di accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento (effettiva soppressione delle mansioni dei lavoratori): e pertanto sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. 15 aprile 2016, n. 7568; Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095).

Parimenti inammissibile è il denunciato vizio di illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione, non più deducibile per l’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (di denuncia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), applicabile ratione temporis per la pubblicazione della sentenza impugnata in data posteriore (28 aprile 2015) al trentesimo giorno successivo a quella di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (12 settembre 2012), secondo la previsione dell’art. 54, comma 3 D.L. citato.

Esso ha, infatti, introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, qualora esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori. Sicchè, detta riformulazione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Ed è pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. S U 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2082 c.c., L. n. 108 del 1990, art. 4, L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, L. n. 59 del 1992, art. 11, L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 ed omesso esame di documenti, per erronea attribuzione di qualità imprenditoriale ad un’associazione di tendenza, è parimenti inammissibile.

E lo è per le stesse ragioni del mezzo precedente, trattandosi non già della violazione di norme di legge, al di là della formale enunciazione della rubrica, nè di omissione di esame di un fatto storico decisivo (di esclusiva deducibilità ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma di contestazione della valutazione probatoria e dell’accertamento in fatto della Corte territoriale, peraltro sulla base di ragioni corrette (a pg. 9 ed al primo capoverso di pg. 10 della sentenza), coerenti con i principi di diritto regolanti la materia. Essi prevedono, infatti, che la disciplina stabilita per le cosiddette organizzazioni di tendenza dalla L. n. 108 del 1990, art. 4 che esclude l’operatività della tutela reale stabilita dall’art. 18 statuto dei lavoratori, sia in deroga alla regola generale di piena riparazione della lesione inferta al diritto soggettivo al lavoro, costituzionalmente protetto e quindi di stretta interpretazione: con la conseguente inapplicabilità della suddetta normativa quando manchi l’accertamento in concreto delle modalità di svolgimento dell’attività datoriale e sia impossibile escluderne il carattere imprenditoriale in riferimento al tipo di organizzazione e all’economicità della gestione (che postula un equilibrio tra costi e ricavi), anche a prescindere dall’esistenza di un fine di lucro (Cass. 12 marzo 2012, n. 3868; Cass. 4 marzo 2014, n. 4983).

Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4, 5 e 7 ed omesso esame di documenti, per erronea applicazione della tutela reintegratoria, in quanto solo facoltativa, anzichè risarcitoria, è infine infondato.

Il compiuto accertamento della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo” ha indotto la Corte territoriale all’applicazione della tutela reintegratoria, nella sua legittima facoltà (“Può altresì applicare”, a norma del novellato L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 7), adeguatamente giustificata (per le ragioni illustrate dal quarto al sesto capoverso di pg. 10 della sentenza), non efficacemente confutata sulla base dell’invocata valutazione dei mezzi istruttori già oggetto del primo motivo di doglianza.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna l’U.N.C.I. alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per Pe., C. e P. in solido in Euro 100,00 per esborsi e Euro 6.000,00 per compensi professionali e per Pa. in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali; per tutti oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA