Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18952 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 16/07/2019), n.18952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25528-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 922/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 14/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che in controversia su impugnazione da parte di R.G. di cartella di pagamento per Irpef Iva Irap anno 2004 con iscrizione a ruolo per mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia per mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata di notifica dell’appello, rinvenendosi in atti “solo la copia dell’avviso di ricevimento”.

Il contribuente è rimasto intimato.

Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, e degli artt. 156 e 327 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo è fondato, risultando quanto affermato dalla ricorrente conforme agli atti di causa, come riportati nel corpo del ricorso;

al fine della tempestività della costituzione dell’appellante (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22, richiamato, per il giudizio di appello, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53), vige il principio, reiteratamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 1944/2016; n. 12027/14, n. 9173/11), secondo il quale deve aversi riguardo alla data di ricezione, e non alla data di spedizione, del ricorso in appello;

il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del ricorso tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità, essendovi la certezza della ricezione dell’atto (24.3.2014) nel rispetto del termine di decadenza;

questa Corte a Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio, postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”;

nella specie, risulta in atti che l’atto di appello è stato ricevuto il 24.3.2014, come da documentazione in atti, e che l’appello è stato depositato il 17.4.2014, nel termine previsto per la costituzione in giudizio dell’appellante (termine ultimo 12.11.2012).

Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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