Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18952 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 05/07/2021), n.18952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21554-2019 proposto da:

L.O., elettivamente domiciliati in Bari via Ponte n. 24

presso lo studio dell’avvocato Giovanni Matarrese, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G. e D.S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 967/2018 della Corte d’appello di Bari,

depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

OSSERVATO

che:

– il sig. L.O. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bari che, per quanto qui interessa, aveva respinto il gravame dallo stesso proposto;

– il giudizio era stato introdotto dal L. con domanda ex art. 2932 c.c. da lui formulata in relazione al contratto preliminare stipulato con sigg.ri C.G. e D.S.A. e contenuto nella scrittura con cui egli e D.G.N. si erano impegnati ad estinguere il debito dei Campobasso e D.S. nei confronti della Banca Commerciale e per il quali erano stati pignorati dei beni immobili; in cambio i sigg.ri C. e D.S. si erano impegnati al trasferimento dei medesimi quattro beni ai sigg.ri L. e D.G. con riserva di usufrutto in favore dei promittenti venditori su uno dei quattro immobili oggetto del preliminare;

– il giudice di primo grado, a fronte della contestazione dei convenuti che avevano eccepito di non avere mai ricevuto la notifica di una formale diffida ad adempiere, ha respinto la domanda di sentenza ex art. 2932 c.c. sull’assunto della necessaria identità fra oggetto del preliminare ed oggetto della sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c.;

-in particolare con riguardo alla domanda principale la corte rilevava che il L. in forza dell’originario contratto preliminare aveva acquistato il diritto al trasferimento della quota ideale del 50% pro-indiviso dell’intero compendio immobiliare costituito da quattro unità e chiedendo il trasferimento di sole due unità immobiliari, a sua scelta, aveva alterato il rapporto contrattuale tra tutte le parti del contratto preliminare;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal L. con ricorso affidato ad un unico motivo;

– non hanno svolto attività difensiva gli intimati Giuseppe C. e D.S.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di censura si contesta la conclusione della corte d’appello evidenziando che la domanda ex art. 2932 c.c. era limitata ai due residui beni che non erano già stati trasferiti al D.G. in esecuzione dell’accordo inter partes, sicchè era ammissibile la domanda avanzata dal L. non potendo la riconosciuta qualifica di promissari acquirenti pro-indiviso per ciò solo giustificare il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre;

– il motivo appare inammissibile per difetto di specificità rispetto alla produzione documentale richiamata a pag. 5 del ricorso (penultimo capoverso);

– non è, infatti, specificato il tenore dell’accordo contrattuale sulla base del quale il sig. G. aveva ottenuto il trasferimento della sua quota di beni facenti parte dell’originario preliminare in modo da comprendere la rilevanza della stessa ai fini di contestare la conclusione della corte d’appello;

– in mancanza di dette allegazioni, previste a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6) e rilevato che la sentenza impugnata richiama principi consolidati in tema di determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto preliminare ai fini dell’ammissibilità della pronuncia ex art. 2932 c.c. in luogo della stipula del contratto definitivo (cfr. Cass. 11874/2002; id. 952/2013; id. 21449/2017), il ricorso va dichiarato inammissibile;

– nulla va disposto sulle spese di lite poichè gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 sezione civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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