Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18951 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.31/07/2017),  n. 18951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19212-2015 proposto da:

C.F., in qualità di amministratore di sostegno di

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 68,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI PAMPHILI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANCARLA CASTELNOVO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.R.L., in persona del Direttore Centrale

Principale Rag. N.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA

VALLE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA MARCHI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

P.C., G.E., FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1302/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. IRENE AMBROSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 26 marzo 2015 la Corte di appello di Milano ha rigettato l’impugnazione proposta da C.F., in qualità di amministratore di sostegno di C.L., avverso la decisione del Tribunale di Sondrio con la quale era stata respinta l’opposizione dalla stessa proposta, nella spiegata qualità, nei confronti della Banca Popolare di Sondrio s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale con cui si intimava a C.L. il pagamento della somma di Euro 150.000,00, oltre interessi e spese, avendo egli garantito le obbligazioni sorte nei confronti della predetta Banca con la fideiussione del 13.03.2007, atto che l’opponente aveva chiesto dichiararsi invalido per essere stata sottoscritto in stato di incapacità naturale.

Venivano dichiarate, inoltre, inammissibili dal Tribunale le domande riconvenzionali proposte dall’opponente il quale era stato autorizzato a chiamare in causa i terzi: P.C. e G.E. nonchè le società Elettrica CP s.r.l., P.C. s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. per sentirli condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla sottoscrizione degli assegni tratti dal conto corrente intestato alla società Feal s.r.l. In subordine, l’opponente chiedeva fosse accertato che all’epoca dei fatti l’amministratore di fatto della società Feal s.r.l. fosse il signor Pensa, con condanna al pagamento di tutte le somme richieste dalla Banca nonchè a manlevarlo da ogni obbligazione assunta in quanto estraneo alla gestione societaria Feal.

Si costituivano sia la Banca opposta sia i terzi chiamati i quali contestavano l’asserito stato di incapacità naturale del C. al momento della sottoscrizione della fideiussione e dell’emissione degli assegni nonchè l’inammissibilità delle domande proposte nei loro confronti in quanto non dipendenti dal petitum oggetto del decreto ingiuntivo opposto.

Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, esperita una CTU psichiatrica sulla persona del C., in parziale accoglimento del gravame, ha dichiarato ammissibili le domande riconvenzionali introdotte dall’appellante, respingendole nel merito, ha confermato nel resto la decisione del giudice di primo grado, condannando C.L. alla refusione delle spese in favore della Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., di P.C. e G.E. nonchè in favore del fallimento (OMISSIS) s.r.l.

Avverso questa decisione C.F., in qualità di amministratore di sostegno di C.L., propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resiste con controricorso Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva ex art. 380 bis c.p.c. Controparte ha depositato nota spese.

Va rilevato che il Collegio ha disposto la redazione della presente sentenza in forma semplificata mediante “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in osservanza dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nel testo vigente, applicabile ratione temporis, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico composito motivo proposto (“Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″: l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”) parte ricorrente lamenta sotto un triplice profilo:

– “l’omesso esame, nella CTU espletata in appello, dei test allegati dal prof. S.G. (doc. 4 CTU dott. M.) prodotta all’udienza del 23.11.2010 ed acquisita dal CTU dott. B.;

– l’omesso esame da parte della Corte della mancanza di rinnovo dei test, omesso esame della motivazione nella relazione del CTU dott. B. sui documenti (test) allegati alla perizia del dott. M. e non rinnovati;

– l’omesso esame da parte della Corte della motivazione circa il diniego di rinnovare la CTU psichiatrica nonchè la fase istruttoria”.

In via generale, viene censurata la decisione impugnata per aver ritenuto non raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dell’incapacità di intendere e di volere al momento della sottoscrizione della fideiussione.

In particolare, sotto i primi due profili, parte ricorrente evidenzia di aver depositato in atti una perizia psichiatrica (espletata dal dott. M.) sulla persona di C.L. (in altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Lecco avente ad oggetto lo stesso arco temporale oggetto del presente giudizio) le cui conclusioni erano diverse rispetto a quelle cui è pervenuto il CTU (dott. B.) incaricato nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di gravame; da un lato, infatti, il CTU dell’altro procedimento (dott. M.) riscontrava a C. “una situazione di deficienza psichica tale da impedirgli di riconoscere le intenzioni predatorie altrui e proteggersi dalle manipolazioni e dagli eventuali inganni”, dall’altro, il CTU del procedimento in esame (dott. B.) dava conto di aver acquisito agli atti la documentazione allegata all’altra consulenza (a firma del dott. M.), ma ometteva l’analisi dei test IAT e TARA in tema di “consapevolezza del fatto” ed escludeva che C., al momento della sottoscrizione della fideiussione, versasse in condizione di incapacità naturale.

Parte ricorrente lamenta come neppure la Corte di appello avesse fatto menzione dei medesimi test, nè avesse rilevato la “grave omissione del CTU”, limitandosi a ritenere, invece, che “la C.T.U. espletata” avesse risolto “con rigore analitico e argomentativo il tema della capacità di agire” e richiama, in proposito, l’orientamento di legittimità in tema di utilizzo dei test IAT e TARA (Cass. n. 14255 del 2013) secondo cui sarebbe “compito, innanzitutto del giudice documentarsi e pronunziarsi sulla correttezza dei nuovi criteri metodologici sottoposti alla sua attenzione”.

Sottolinea inoltre che la Corte di appello, nell’escludere lo stato di incapacità naturale di C., avrebbe ripreso “acriticamente” quanto ritenuto dal CTU il quale aveva affermato che il quadro psichiatrico di C. non fosse tale “da inficiare pesantemente le capacità di critica e di giudizio del soggetto”, basando il proprio ragionamento su una equazione consistente nell’assimilare il risultato del test di intelligenza (QI Quoziente Intellettivo) alla capacità decisionale. Equazione “insostenibile” alla luce della ricerca scientifica e non condivisa dalla comunità scientifica di riferimento. Sottolinea, inoltre, che anche dai risultati del tradizionale test WAIS-R, (somministrato da altro medico, dott. R., a C. nel dicembre 2007), era emerso un deterioramento cognitivo di quest’ultimo e che, viceversa, il CTU si sarebbe limitato a commentare il punteggio ottenuto al test da cui emergeva un quoziente di intellettivo di 112, senza tener conto di quanto osservato dal medico in occasione dello svolgimento del test stesso. Secondo parte ricorrente un ulteriore aspetto da considerare sarebbe lo stato ansioso nel quale il C. si trovava al momento dei fatti (come documentato nella CTU, dott. M.), in correlazione al grado di suggestionabilità. Contesta infine le affermazioni del C.T.P. e quelle del CTU secondo cui “la demenza soprattutto nell’anziano difficilmente rimane allo stadio “iniziale” per cinque anni consecutivi” alla luce della letteratura scientifica che ritiene, viceversa, come esistano forme di deterioramento cognitivo, come quella “Mild Cognitive Impairment (MCI)”, diagnosticata al C. nel luglio 2011, prive di un’evoluzione francamente peggiorativa come quella che caratterizza la demenza. Contesta la rilevata esclusione di uno stato di demenza, denuncia che il giudice di appello avrebbe omesso l’esame del fatto relativo alla “pseudo demenza”, sostenendo che l’osteomielite da cui era affetto C. “non aveva alcuna conseguenza sulla capacità di intendere e di volere del periziando”.

Sotto il terzo profilo, deduce che la Corte di merito avrebbe omesso la fase istruttoria ritenendola “superflua” (mentre avrebbe fatto meglio, in presenza di un contrasto tra Consulenti, quantomeno a riconvocare il proprio ausiliario); invoca le risultanze degli ulteriori test (di Rorschach, TAT, Neuropsicologici) ignorati sia dal CTU sia dal giudice di appello e lamenta l’omessa motivazione circa il rifiuto sull’istanza di rinnovare la CTU e la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale (che avrebbero portato ad una valutazione diversa sulla capacità di agire di C. sia in relazione a fatti e movimentazioni di denaro, privi di alcuna ragione economica, comprovanti lo stato di suggestionabilità e incapacità del predetto sia in relazione a condotte antigiuridiche dei rappresentanti della Banca Popolare di Sondrio e dei soggetti terzi chiamati volte a ripianare la sua posizione debitoria). Contesta, infine, quanto motivato dalla Corte con riferimento ad atti dispositivi posti in essere da C. che farebbero “supporre uno stato mentale tutt’altro che deficitario”, secondo parte ricorrente “assolutamente ininfluenti per la complessità della vicenda di cui il Giudice ha omesso una attenta lettura” nè “incompatibili con l’esistenza della incapacità di intendere e di volere” del predetto.

2. Il motivo è inammissibile rispetto a ciascuno dei distinti profili illustrati che, per ragioni di reciproca connessione, possono essere congiuntamente esaminati.

In via generale, è utile rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” o di “contraddittorietà” della motivazione. Hanno altresì chiarito che la nuova formulazione della richiamata norma, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629831 e 629834).

Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 26 marzo 2015 – il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza e, per l’altro, solo con riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

La parte ricorrente, sebbene denunci formalmente l’omesso esame di plurimi fatti (omesso esame nella CTU espletata dei test IAT e TARA, mancata menzione dei test nella motivazione della sentenza e della “grave omissione” compiuta del CTU in proposito, acritico riferimento al ragionamento del CTU consistito nell’assimilare il quoziente intellettivo alla capacità decisionale della persona, mancato esame dello stato ansioso e dello stato di pseudo demenza, mancata ammissione fase istruttoria, mancata riconvocazione del CTU a chiarimenti, omessa motivazione circa il diniego di rinnovare la CTU psichiatrica) che avevano costituito oggetto di discussione, tuttavia nella sostanza lamenta l’omesso esame di una numerosa serie di elementi istruttori da parte del giudice di appello.

Nella vicenda in esame, devono escludersi vizi riconducibili all’inesistenza (sotto il profilo della mancanza assoluta o della mera apparenza) o all’incoerenza della motivazione (sotto il profilo della sua perplessità, dell’obiettiva incomprensibilità o della sussistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili), atteso che, al contrario, la Corte di merito ha esaustivamente dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che non fosse provato lo stato di incapacità di intendere e di volere di C. al momento della prestata fideiussione.

Va rilevato, inoltre, che la ricorrente non si adegua al modello legale introdotto dal “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5, limitandosi a proporre la rivalutazione di una congerie di elementi istruttori – lamentando, ad esempio, l’omessa valutazione di alcuni test psichiatrici compiuti su C. in altro giudizio, l’omessa motivazione circa il rifiuto di rinnovo della CTU e la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale – per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito.

Una simile rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lo è a più forte ragione alla luce della nuova formulazione della norma, specie se si consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sè sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629831 e 629834; v. anche Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914; v. con specifico riferimento alla valutazione del giudice in merito all’ammissibilità della CTU: Sez. 1, 23 marzo 2017, n. 7472).

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360, n. 5 codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione.

La ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, l’omesso esame di fatti decisivi, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la Corte territoriale ha mostrato di aver debitamente esaminato il complesso della documentazione in atti, dando specificatamene atto dell’esame compiuto dal CTU sia con riferimento al contenuto della CTU (dott. M.) svolta in altro giudizio sia con riferimento all’integrazione di documentazione clinica autorizzata consistente nella produzione del protocollo test WAIS-R, nel referto di torno scintigrafia e di alcune prescrizioni mediche sulla base della diagnosi di “iniziale decadimento cognitivo (pag. 6 in motivazione). La Corte di merito, inoltre, lungi dall’aver tratto il suo convincimento “acriticamente” basandosi sulle sole risultanze della esperita Consulenza, ha indicato una serie di elementi di prova per ritenere che lo stato di incapacità naturale non fosse provato, affermando che C. avesse posto in essere, nel periodo in cui pretendeva di versare in stato di demenza, una serie di operazioni dalle quali desumere “uno stato mentale tutt’altro che deficitario” ed in particolare: “1) in data 28.03.2007 richiedeva lo scarico delle fideiussione rilasciate a titolo personale in favore di Po.Fe.; in data 14.10.2007 revocava la delega conferita al sig. P. per la cessione di un’attività commerciale sita in (OMISSIS); 3) in data 31.01.2008 partecipava all’assemblea ordinaria di Fels s.r.l. con rassegna delle dimissioni dalla carica di amministratore unico; 4) rilasciava un mandato difensivo per l’instaurazione della opposizione del decreto ingiuntivo di cui è causa” (pag. 8 in motivazione).

Ha affermato altresì che non vi fossero elementi per supporre che C. fosse stato “soggetto di un episodio deficitario causato da uno stato depressivo” e che fosse “stato affetto da una forma di demenza derivante da altre cause, dal momento che in tal caso la patologia avrebbe dovuto peggiorare”(pag. 8 in motivazione). Peraltro, a torto la parte ricorrente ritiene non esaminate dalla Corte di appello le critiche mosse in appello alla CTU atteso che, invece, la Corte espressamente e diffusamente le ritiene non fondate: sia quelle formulate in relazione allo stato depressivo di C. al quale furono prescritti psicofarmaci “ben sette mesi dopo la sottoscrizione della fideiussione” sia quelle formulate in relazione alla sindrome di osteomielite diagnosticata nel febbraio 2007, sia infine quelle formulate dal Consulente tecnico di parte in relazione alla esclusione della sussistenza della sindrome di demenza (pag. 7 in motivazione).

Infine, la Corte di merito ha correttamente ritenuto superflua l’istruttoria testimoniale proposta alla luce sia dell’accertata sussistenza della capacità di agire in capo al C. sia in ragione della non ammissibilità e rilevanza dei capitoli di prova formulati 8pag. 10 in motivazione).

4. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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