Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18951 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/09/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 11/09/2020), n.18951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6654-2017 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBINO 32,

presso lo studio dell’avvocato MARIO LIMONE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NUNZIO MAZZOCCHI;

– ricorrente –

contro

CLP SVILUPPO INDUSTRIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE DE SIMONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2210/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/09/2016, R.G.N. 6445/2013.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

R.G. adiva il Tribunale di Napoli deducendo di essere stato assunto dalla ACMS S.P.A. di (OMISSIS) e di essere stato sospeso dalla retribuzione e dal servizio in via cautelare in data (OMISSIS) in conseguenza della sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poi revocata dal Tribunale del Riesame il 17/5/2011. Intervenuto il fallimento della società, assumeva di esser stato licenziato insieme agli altri dipendenti; riferiva poi che alla A.C.M.S. era subentrata nel servizio di trasporto pubblico, la C.L.P. Sviluppo Industriale s.p.a. la quale, a seguito di accordi intervenuti presso la Regione Campania, si era impegnata ad assumere il personale già dipendente della A.C.M.S.. Lamentava che, ciò nonostante, egli non era stato assunto con evidente discriminazione rispetto agli altri dipendenti. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva impartirsi alla C.L.P. s.p.a. l’ordine di assunzione e la condanna al pagamento degli emolumenti spettanti a far tempo dal 30/5/2012.

Il giudice adito, all’esito della rituale instaurazione del contraddittorio, rigettava il ricorso.

Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte distrettuale, con sentenza resa pubblica il 6/9/2016.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il R. affidato ad unico motivo cui resiste con controricorso la società intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori in data 26 marzo 2018 presso la sede della C.L.P. s.p.a..

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno aggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, generale e novativo di ogni e qualsiasi diritto del ricorrente comunque riferibile ai fatti dedotti nel presente ricorso, che si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di cassazione.

In considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio vanno compensate fra le parti.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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