Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18951 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 05/07/2021), n.18951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34622-2018 proposto da:

B.G., quale erede unico del sig. B.M., e della

sig.ra D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1643/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Presidente Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. B.G., succeduto in corso di causa ai genitori B.M. e D.M., ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1643/2017 con cui la Corte di Appello di Bari, confermando la sentenza del Tribunale di Foggia, ha rigettato le domande dei suoi danti causa aventi ad oggetto la cessazione di intollerabili propagazioni rumorose nel loro fondo, causate da una pompa di sollevamento di acque domestiche collocata nella proprietà del sig. R.G., nonchè la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni da tali immissioni derivate.

Il Tribunale di Foggia aveva escluso l’intollerabilità delle immissioni sulla scorta di una CTU effettuata, nel 2008, in una situazione in cui la suddetta pompa era collocata all’interno di una gabbia di sughero.

La Corte d’Appello, confermando tale decisione, ha disatteso l’istanza degli attori-appellanti di rinnovare la CTU sulla pompa priva della protezione della cassa di sughero, onde verificare l’intensità delle propagazioni rumorose dalla stessa rilasciate senza l’attenuazione indotta da tale cassa.

Secondo la corte la Corte di Appello la rinnovazione della CTU senza la presenza della cassa di sughero era superflua, in quanto l’insussistenza di propagazioni rumorose intollerabili, anche in assenza di detta cassa, si desumeva dal rilievo che la propagazione di rumori molesti non era state accertata nemmeno nel corso del sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale nel 2005, quando la cassa di sughero non c’era (cfr. pag. 3, secondo capoverso, della sentenza: “nè il verbale del sopralluogo dei vigili, nè la testimonianza della vigilessa che lo sottoscrisse possono essere ritenuti prova della intollerabilità delle immissioni rumorose verso la proprietà degli odierni appellanti del motorino privo della cassa di sughero. Anzi, a ben vedere, neppure vi era la consapevolezza, da parte degli operatori del Comune, che tali immissioni – tollerabili o meno – vi fossero”).

2. Col primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), si censura la sentenza per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, ovverosia per avere la Corte d’Appello giudicato inutile la rinnovazione della CTU che era stata chiesta dagli attori. Atteso che il CTU effettuò le prove fonometriche quando la pompa era avvolta nella cassa di sughero, la rinnovazione di queste sarebbe stata indispensabile, visti i risultati falsati. L’inattendibilità dei risultati raccolti, afferma il ricorrente, avrebbe dovuto spingere la Corte d’Appello a far rinnovare la consulenza tecnica, unico mezzo di ricerca della prova con cui sarebbe stato possibile dimostrare l’esistenza del diritto vantato dagli attori originari.

Col secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), si denuncia l’omesso esame della richiesta di CTU medico-legale. Il ricorrente sostiene che dai certificati medici depositati sin dal primo grado sarebbe desumibile l’esistenza dei danni subiti, dato che il neurologo diagnosticò agli originari attori “sindrome ansiosa reattiva” e “ansia reattiva con insonnia”.

Il sig. R.G. è rimasto intimato.

La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 10 gennaio 2021, per la quale il ricorrente ha depositato memoria.

3. Il primo mezzo di impugnazione è inammissibile perchè risulta formulato in difformità dal paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5; esso, infatti, denuncia l’omesso esame non di un fatto storico, bensì di una istanza istruttoria (la richiesta di rinnovazione della CTU).

Oltre che inammissibile, il mezzo in esame è altresì infondato, poichè l’istanza di rinnovazione della CTU è stata esaminata (cfr. pag. 3, rigo 15, della sentenza: “Il sig. B., tuttavia, a seguito dell’ascolto dei vigili urbani, ha chiesto la rinnovazione della CTU”).

E’ quindi palese che la doglianza si risolve in una sollecitazione, inammissibile in sede di legittimità, dell’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla necessità di una attività istruttoria. Questa Corta ha infatti già affermato che: “In tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici” (Cass. civ., sez. VI-L ord. n. 2103/2019; inoltre: Cass. Civ., sez. II, ord. n. 21525/2019; Cass. Civ., sez. III, sent. n. 22799/2017). Nel caso in specie, d’altra parte, la mancata ammissione della istanza di rinnovazione della CTU è stata debitamente motivato dal giudice d’appello, con lo stralcio di pag. 3 della sentenza sopra trascritto alla fine del precedente paragrafo 1.

Il secondo motivo, relativo alla mancata ammissione di CTU medico legale, è dipendente primo, il cui rigetto determina il passaggio in giudicato della statuizione di accertamento negativo dell’esistenza di immissioni intollerabili, e pertanto risulta assorbito.

Il ricorso, al quale la memoria ex art. 380 bis nulla aggiunge, è rigettato.

Poichè il sig. R. è rimasto intimato, non vi è luogo alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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