Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18950 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 07/02/2019, dep. 16/07/2019), n.18950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8040-2018 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MEDAGLIE D’ORO 193, presso lo studio dell’avvocato MAURO DANIELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO SCARSO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3065/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 22/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 22 agosto 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, a seguito di rinvio disposto con sentenza di questa Corte n. 14486/2016, ha rigettato il ricorso proposto P.C. contro la cartella di pagamento emessa da Riscossione Sicilia S.p.A. per recupero di credito di imposta in relazione all’anno 2003.

Rilevava la CTR che il ruolo esattoriale è assistito da una presunzione di legittimità, sicchè il contribuente, ove lamenti il difetto di sottoscrizione dell’atto, dovrà darne dimostrazione tramite istanza di accesso; riteneva, inoltre, che la cartella impugnata fosse adeguatamente motivata, essendo stata emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per credito di imposta per agevolazioni e investimenti e non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 28 febbraio 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, per avere la CTR ritenuto che fosse onere del contribuente dimostrare la mancata sottoscrizione del ruolo, tramite l’esercizio del diritto di accesso agli atti.

La censura è infondata.

Invero, la pronuncia impugnata è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di riscossione, il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, sicchè, ove lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, deve darne dimostrazione tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità” (Cass. n. 12243 del 2018; in senso conforme, Cass. n. 26546 del 2016).

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e dell’art. 24 Cost. Deduce il ricorrente il difetto di motivazione della cartella di pagamento, la quale non conteneva alcuna indicazione circa errori od omissioni commessi dal contribuente, contenendo soltanto il riferimento al recupero di credito di imposta per agevolazioni e investimento per l’anno 2003. Nella cartella si informava che l’iscrizione era avvenuta a seguito di comunicazione n. 07973810422 del 24 ottobre 2006, senza tuttavia allegare alcun atto prodromico nonostante non fosse stata notificata all’esponente alcuna comunicazione di irregolarità L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5, con riferimento alle ragioni giustificative della pretesa tributaria.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il ricorrente si è limitato ad asserire, testualmente, che “nell’atto impugnato sotto il “Dettaglio degli addebiti” si legge: “Dichiarazione modello unico/2004… – Somme dovute a seguito del controllo automatizzato… – Descrizione: Ruolo n. (OMISSIS) reso esecutivo in… 1. Rec. Cred. Imposta”, senza allegare al ricorso la cartella di pagamento impugnata.

Il contenuto di detta cartella, riprodotto nei termini sopra indicati, risulta all’evidenza carente e lacunoso, non consentendo a questa Corte di verificare la corrispondenza tra contenuto dell’atto impugnato e quanto asserito dal contribuente e, conseguentemente, di delibare la fondatezza della censura relativa all’asserito difetto di motivazione della cartella. E ciò pur avendo la CTR affermato che “dalla cartella risulta chiaramente la motivazione degli addebiti” e osservato che “lo stesso contribuente, eccependo l’infondatezza della pretesa tributaria in quanto, a suo dire, era stato puntualmente indicato in dichiarazione il credito d’imposta sia attribuito che compensato con modelli F24, dimostra di aver contezza del recupero”.

In conclusione, diversamente dalla proposta del relatore, il ricorso deve essere rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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