Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18950 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/09/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 11/09/2020), n.18950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29540-2014 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO e EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO MANNA, e GIULIANO

MANNA;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 207/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE,

depositata il 21/02/2013, R.G.N. 845/2013.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Firenze, con sentenza del 21.2.2013, dichiarava prescritta la pretesa contributiva azionata con la cartella impugnata da C.R., osservando che era pacifico in atti che le somme attenessero alla contribuzione obbligatoria nella gestione separata per l’anno 2004 e che i termini per il versamento dei suddetti contributi scadessero il 20.6.2005 (allegazioni contenute in ricorso e non oggetto di specifica contestazione); osservava che il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti era scaduto il 20.6.2010, prima che la pretesa fosse azionata in via giudiziaria il 1.9.2010;

1.1. di nessun pregio era, poi, secondo il Tribunale, il richiamo effettuato dalle difese dell’Istituto al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 atteso che tale norma, pure applicabile alle prescrizioni contributive, regolamentava il decorso della prescrizione in caso di omissione o nullità della dichiarazione dei redditi, fattispecie esulante da quella esaminata, in cui la dichiarazione risultava presentata, sia pure in maniera infedele;

2. la Corte d’appello di Firenze, con ordinanza emessa il 30.9.2014, dichiarava inammissibile l’appello, ritenuto non suscettibile di ragionevole possibilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.;

3. di tale decisione ha domandato la cassazione l’INPS, anche quale mandataria della S.C.C.I. s.p.a., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso il C., che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. l’INPS deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 – 31, D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13 e 18 (come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2) del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, così come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 112 del 2002, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. f, e 36 ter, rilevando che, essendo pacifico l’obbligo di iscrizione del C. in qualità di lavoratore autonomo abituale, ancorchè non esclusivo, alla Gestione separata INPS, è previsto dalla normativa applicabile il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi entro il 20 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi e che per ciascun anno l’ente possa esercitare il proprio diritto al versamento dei contributi solo se il lavoratore autonomo abbia conseguito il reddito che costituisce anche parametro dell’importo dell’obbligazione;

1.1. assume l’istituto che L’accertamento necessario a tal fine non possa che essere compiuto dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all’anno cui si riferiscono i contributi, temine che cade dopo i due termini, successivi ed alternativi, previsti per il pagamento dei contributi, nel senso che l’adempimento può avvenire – a scelta del contribuente salvo il pagamento, nell’ipotesi di scelta del 2 termine, di un interesse corrispettivo pari allo 0,40% – entro la prima o la seconda delle scadenze;

1.2. sostiene che l’impossibilità per l’ente di esercitare il proprio diritto in mancanza di presentazione di dichiarazione dei redditi è sia giuridica, che di fatto, atteso che il controllo della correttezza dei redditi può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione (combinato disposto del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1 e art. 13, comma 2, lett. f): l’ente, infatti, – secondo la tesi sostenuta in ricorso – assume contezza del suo diritto, sia sotto il profilo dell’an che del quantum, solo dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, cioè nella specie dopo il 31 luglio ovvero il 31 ottobre, se è presentata in via telematica, dell’anno successivo a quello per cui va versato il contributo;

1.3. adduce che, antecedentemente alla scadenza dei termini suddetti sia inibito l’esercizio del proprio diritto, che potrebbe anche non sussistere, ove non vi fosse alcun reddito e ritiene erronea la conclusione cui è pervenuta la Corte fiorentina, in quanto esso istituto, alla data di scadenza del primo termine previsto per l’adempimento, cioè il 20 giugno 2005, non era nè nella possibilità giuridica (nè di fatto) di verificare la sussistenza della obbligazione, essendo i due termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi alternativi e non essendo le banche dati aggiornate prima della dichiarazione;

1.4. il controllo, secondo tale ricostruzione, poteva, invero, essere effettuato non prima del 20.10.2005, data in cui è pacifico che era stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi in via telematica, onde il termine prescrizionale poteva decorrere solo da tale data, e la prescrizione nella specie non era maturata alla data del 1.9.2010, dell’invio del primo atto interruttivo.

CONSIDERATO CHE:

1. il ricorso è infondato;

2. secondo quanto già affermato da questa Corte (cfr. Cass. 24.7.2018 n. 19640 e Cass. 31.10.2018 n. 27950), in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (in tali termini, Cass. cit., con richiamo a Cass. 29 maggio 2017, n. 13463);

3. è stato osservato come sia, peraltro, chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre, appunto, dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55);

4. in proposito vale, invero, la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”;

5. nel caso di specie, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dal D.P.R. n. 435 del 2011, art. 17, comma 1, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti; mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata “tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre” dell’anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta;

6. la dichiarazione dei redditi, d’altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all’esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell’esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054, richiamate da Cass. 27950/2018 cit.);

7. non diversamente, anche i successivi atti con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1 un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell’ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell’I.N.P.S.;

8. ciò posto, è stato evidenziato come “tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l’accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all’accertamento dei diritti contributivi”(cfr. Cass. 27950/2018 cit.);

9. vale, dunque, la consolidata regola secondo cui “l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, nè il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026);

10. rispetto al caso di specie deve essere, pertanto, condivisa la conclusione del Tribunale e della Corte d’Appello secondo cui il termine di decorrenza della prescrizione era ancorato a quello previsto per il pagamento e non al momento della presentazione delle dichiarazione dei redditi e dunque si impone il rigetto del ricorso;

11. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;

12. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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