Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1895 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1895 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 32123-2007 proposto da:
LINDORAN – COMMERCIO INTERNACIONAL E CONSULTADORIA
ECONOMIA

L.D.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 29/01/2014

domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso
l’avvocato RIZZO ANTONIO, che la rappresenta e
2013
1715

difende unitamente all’avvocato FLORA GIUSEPPE,
giusta procura speciale autenticata dal Console
Onorario dott. PIETRO LUIGI VALLE – Consolato
Onorario d’Italia – FUNCHAL (MADEIRA, PORTOGALL0)-

4

1

Rep.n. 32 del 26.11.2007;

s.44424081

– ricorrente contro

S.I.R.E.F.I.D. SOCIETA’ ITALIANA DI REVISIONE E
FIDUCIARIA S.P.A.;

sul ricorso 2875-2008 proposto da:
S.I.R.E.F.I.D. SOCIETA’ ITALIANA DI REVISIONE E
FIDUCIARIA

S.P.A.

(p.i.

S.I.R.E.F.

S.P.A.,

in

01840910150),
persona

del

già
legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 24, presso
l’avvocato CICERCHIA PIETRO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato TAGLIORETTI
FORTUNATO,

giusta

procura

a

margine

del

controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

LINDORAN – COMMERCIO INTERNACIONAL E CONSULTADORIA

– intimata –

ECONOMIA L.D.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2488/2007 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/11/2013 dal Consigliere

2

Dott. RENATO BERNABAI;
udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale SIREFID, l’Avvocato TAGLIORETTI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

il rigetto del ricorso principale, assorbito
l’incidentale.

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 4 giugno 2001 la LINDORAN COMÉRCIO
INTERNATIONAL E CONSULTADORA ECONOMICA Ida proponeva
domanda di arbitrato nei confronti della SIREF s.p.a – più tardi,
SIREFID-Società Italiana di Revisione Fiduciaria s.p.a.- per sentirla

fiduciario avente ad oggetto la sottoscrizione di una quota pari al
39,6% del capitale della costituenda Pegaso s.r.l. e la sua
successiva gestione.
Esponeva che, dopo la costituzione della predetta società, con
capitale sociale pari a lire 20 milioni – cui partecipava la fiduciaria
Siref s.p.a. nella misura del 99% ed un terzo, Dott. Stefano Graidi,
per il restante 1% – la Siref s.p.a. aveva trasferito una quota pari al
59,4% del capitale sociale, ad essa intestata fiduciariamente dalla
Santariza Ida, in favore di altra società Saeco International Group,
senza dare comunicazione preventiva alla Lindoran dell’offerta di
vendita, in violazione della clausola di prelazione prevista nello
statuto della Pegaso s.r.l.
Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna della Siref s.p.a.
al risarcimento dei danni, pari alla differenza tra il valore della
partecipazione sociale ed il suo prezzo di vendita; ovvero, nella
diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia,
eventualmente in via di equità.
Costituitasi ritualmente, la Sirefid s.p.a. chiedeva il rigetto
della domanda ed in via riconvenzionale l’accertamento
dell’inadempimento dell’obbligazione del corrispettivo di lire
6.000.000 del mandato fiduciario, con la conseguente risoluzione

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dichiarare inadempiente agli obblighi nascenti da un mandato

del contratto e l’accertamento dell’esistenza del diritto della
mandataria alla sospensione ex art. 1460 cod. civ. di tutte le
obbligazioni previste dal mandato fiduciario.
Con lodo deliberato il 16 gennaio 2004 il collegio arbitrale
rigettava la domanda principale, dichiarandosi incompetente a

La successiva impugnazione della Lindoran era respinta dalla
Corte d’appello di Milano con sentenza 19 settembre 2007.
La corte territoriale motivava
– che gli arbitri non erano incorsi nella lamentata violazione
dell’art 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sull’accertamento
del danno, perché la medesima attrice ne aveva limitato la
domanda alla sola voce della differenza tra il prezzo di vendita della
partecipazione ed il suo effettivo valore,
– che erano inammissibili le censure riguardanti vizi di
motivazione, estranee all’ipotesi di carenza totale o di insanabile
contraddittorietà, tale da non consentire la ricostruzione dell’iter
logico della decisione,
– che non poteva considerarsi danno ingiusto, dipendente dalla
violazione della clausola di prelazione, la semplice circostanza
dell’ingresso di un terzo nella compagine sociale,
– che in ogni caso il pregiudizio non era imputabile alla Sirefid
s.p.a., ex art.1221cpv. cod. civile, perché evitabile dalla Lindoran
facendo valere in giudizio la violazione della prelazione mediante
l’esercizio diretto del riscatto con efficacia reale, previa revoca del
mandato fiduciario,
– che tale rimedio neppure poteva considerarsi eccessivamente
gravoso, perché esperibile anche in via cautelare d’urgenza, e

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decidere sulla riconvenzionale.

perfino extragiudiziale, per conservare la situazione sociale
antecedente;
– che era infine inammissibile la domanda subordinata volT
all’accertamento di un mero fatto quale l’inadempimento della
fiduciaria.

proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi,
notificato il 17 dicembre 2007.
Deduceva
1) la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la carenza di
motivazione nel ritenere limitata la domanda risarcitoria alla sola
voce di danno della differenza tra valore e prezzo di vendita della
quota, indicata, in citazione, solo quale criterio di liquidazione;
2) l’insufficiente e contraddittoria motivazione nella ritenuta
carenza, nell’atto di impugnazione del lodo, delle norme di legge
asseritamente violate
3) la violazione degli articoli 1218, 1227 e 2479 cod. civile,
nonché delle norme in materia di prelazione su partecipazioni
sociali, ed il vizio di motivazione nel ritenere la disponibilità di
rimedi ad efficacia reale per la tutela del socio pretermesso in caso
di inadempimento del patto di prelazione, tale da prevenire il
danno;
4)

l’omessa ed insufficiente motivazione nella ritenuta

inammissibilità, per difetto di interesse, delle censure avanzate
sulle singole rationes decidendi;
5) la violazione degli articoli 99, 100 e 112 cod. proc. civile,
per mancata pronunzia sull’autonoma domanda di accertamento
dell’inadempimento del patto di prelazione.

3

Avverso la sentenza, notificata il 24 ottobre 2007, la Lindoran

La SIREFID s.p.a. resisteva con controricorso e svolgeva a sua
volta ricorso incidentale condizionato, con cui riproponeva
l’eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc.
civ. della Lindoran e la nullità della sentenza per omessa pronunzia
ai sensi dell’articolo 112 cod. proc. civ. sull’eccezione di nullità
ex adverso

riferite

all’eventuale fase rescissoria, nonché, per difetto dei requisiti di
quell’art. 366 n.4 cod. proc. civ. ed inoltre perché l’atto
d’impugnazione del lodo era finalizzato ad ottenere un riesame nel
merito.
Nel termine di cui all’art.378 cod. proc. civ. la Sirefid
depositava memoria illustrativa.
All’udienza del 13 novembre 2013 il Procuratore generale e il
difensore della Sirefid s.p.a. precisavano le rispettive conclusioni
come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella memoria di replica ex art. 378 cod. proc. civ. la Sirefid
ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per effetto di un giudicato
formatosi, nelle more – nell’ambito di un distinto giudizio avente ad
oggetto l’accertamento dell’inefficacia dell’atto di vendita delle
azioni, concluso in violazione del patto di prelazione
sull’acquiescenza espressa dalla Lindoran alla dichiarazione di
validità di tale trasferimento alla Saeco.
L’eccezione, pur se ammissibile, appare infondata, dal
momento che la rinunzia a coltivare l’azione reale di riscatto delle
azioni non preclude, né assorbe la distinta domanda risarcitoria per

4

dell’atto di citazione e delle domande

violazione del patto di prelazione. Non sussiste, infatti, alcun
rapporto di pregiudizialità-dipendenza, o di alternatività, tra l’effetto
reale e quello risarcitorio allegati in distinti giudizi: tale che electa
una via, non datur recursus ad alteram.

Nella disamina del ricorso principale, il primo motivo –

danno risarcibile – dev’essere posposto alle censure sull’an
debeatur, enunciate successivamente, ma prioritarie nell’ordine

logico – giuridico. Del resto, questa era anche la successione delle
censure esposte nell’atto d’impugnazione del lodo, non rispettata
dalla Corte d’appello di Milano – e prima di essa dal collegio
arbitrale – che ha invece invertito la trattazione dei primi due
motivi.
Il secondo motivo, con cui si deduce che la Corte d’appello di
Milano a torto avrebbe rilevato nell’atto di citazione la mancata
indicazione delle norme di legge di cui la Lindoran lamentava la
violazione è inammissibile per difetto di autosufficienza,
rimandando, tramite una relatio onnicomprensiva e generica, alla
lettura dell’atto di impugnazione, senza ulteriori precisazioni (“Dalla
semplice lettura degli atti di causa, e specificamente dell’atto di
citazione in appello, pagg.8 e seguenti, appare invece evidente che
Lindoran ha indicato analiticamente tanto le norme che assumeva
violate dal giudizio arbitrale quanto i motivi per cui riteneva
sussistere le violazioni contestate”: cfr. ricorso, pag.19).

5

involgente la critica alla determinazione restrittiva delle voci di

La censura di contraddittorietà, contestualmente esposta,
afferisce alla medesima questione, logicamente subordinata,
dell’interpretazione restrittiva della domanda di danni in punto
quantum debeatur già enunciata con il primo motivo, e come
questo va posticipato alla disamina dei motivi sull’esistenza stessa

Il terzo motivo, concernente la violazione degli articoli 1218,
1227 e 2479 cod. civile, è inammissibile perché non sottopone a
critica anche un passo della motivazione che costituisce autonoma
ratio decidendi, sufficiente a sostenere la pronunzia di rigetto
dell’azione risarcitoria.
Viene infatti censurata solo la prima (e più diffusa)
argomentazione con cui la corte territoriale, come già in precedenza
il collegio arbitrale, ha ritenuto non dovuto il risarcimento in
considerazione della prevenibilità del danno da parte del creditore
mediante l’ordinaria diligenza: con richiamo, cioè, all’art. 1227 1
cpv., cod. civile, che interrompe il nesso causale tra la condotta
inadempiente e i danni per i quali è dovuta la riparazione – che pure
ne siano, in astratto, conseguenza immediata e diretta (art.1223
cod. civ.) – sotto il profilo che l’esercizio della tutela giudiziaria per
far valere l’inefficacia della compravendita delle partecipazioni
sociali avvenuta in spregio del patto di prelazione sarebbe rientrato
nell’obbligo di diligenza del socio pretermesso.
Al riguardo, non appare superfluo rilevare come il nucleo
centrale della tesi espressa in sede dogmatica dalla corte
territoriale non possa essere condiviso.
L’onere di diligenza imposto al creditore dall’articolo 1227,
secondo comma, cod. civ. non si spinge, in tesi generale, fino al

6

del credito risarcitorio .

punto di obbligare quest’ultima compiere un’attività gravosa
rischiosa, quale l’introduzione di un processo (Cass., sez.3, 27
giugno 2007 n.14.853; Cass., sez.3, 29 settembre 2005 n.19.139;
Cass., sez.3, 31 luglio 2002 n.11.364).
Né introduce un elemento discretivo, al riguardo, il rilievo, pur
esser fatta valere in via cautelare. Non solo perché la medesima
ratio sottesa all’esclusione dell’azione di cognizione vale, parimenti,
per il ricorso cautelare. Ma anche perché quest’ultimo, esercitato
nelle forme del provvedimento d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.,
non avrebbe esonerato il creditore dall’instaurare, successivamente,
un giudizio di merito: a pena di inefficacia della cautela

ante

causam, non dotata – secondo la disciplina processuale uniforme
applicabile

ratione temporis –

della stabilità ultrattiva fino

all’eventuale revoca (art. 669 octies, quinto comma, nel testo
anteriore all’emendamento introdotto con il decreto-legge 14 marzo
2005 n.35, convertito nella legge 14 maggio 2005 n.80).
Ma, come detto, la motivazione dell’esclusione del nesso di
causalità tra condotta e danno, propedeutica al rigetto della
domanda risarcitoria, non si ferma qui.
La corte territoriale ha pure rilevato l’omessa impugnazione
specifica dell’affermazione degli arbitri della possibile esperibilità di
una tutela extragiudiziaria del diritto di prelazione in via di
autotutela privata ( cfr. sent., punto 7, pagg.29-30).
Per quanto la statuizione appaia sinteticamente enunciata,
resta comunque che essa era già nel lodo ratio decidendi ulteriore
ed autosufficiente; e come tale doveva essere autonomamente

7

espresso in sentenza, che l’inefficacia dell’altrui acquisto potesse

impugnata dinanzi alla corte d’appello, e all’esito eventualmente
sfavorevole, anche con il presente ricorso.
Il silenzio mantenuto sul punto dalla ricorrente rende dunque
inidonea la censura, nonostante la sua parziale fondatezza su
concorrenti statuizioni, ad infirmare la decisione.

motivazione nella ritenuta inammissibilità, per difetto di interesse,
delle censure contenute nell’atto di appello è inammissibile per
difetto di autosufficienza, operando un richiamo generico a “quanto

esposto dall’atto di citazione in appello da pagina 18 a pagina 26”).
L’ultimo motivo con cui si deduce la violazione degli articoli 99,
100 e 112 cod. proc. civ. per mancata pronunzia sull’autonoma
domanda di mero accertamento dell’inadempimento del patto di
prelazione è inammissibile per carenza di un allegato interesse
(art.100 cod. proc. civ.).
Il rigetto del ricorso principale assorbe la disamina del ricorso
incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e
complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta

il

ricorso

principale,

assorbito

l’incidentale

condizionato, e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese
giudiziali, liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro
5.000,00 per compenso, oltre gli accessori di legge.

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Il quarto motivo, denunziante l’omessa ed insufficiente

Roma, 13 Novembre 2013

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