Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1895 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 28/01/2020), n.1895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27079-2018 proposto da:

D.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLEMENTE MARTONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 714/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 8 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva rigettato il ricorso proposto da D.G.M., socio al 50% della ” D.G. M. e D.G. G. s.n.c.”, contro l’avviso di accertamento, emesso a seguito di indagini bancarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, con il quale, ai fini IRPEF, in relazione all’anno di imposta 2010, veniva imputato al contribuente, in ragione della sua quota, il reddito di partecipazione sulla base di quanto accertato, con separato atto impositivo, nei confronti della società.

Rilevata la legittimità della delega conferita al sottoscrittore dell’atto impugnato, riteneva la CTR che il contribuente, a fronte dell’accertamento effettuato dall’Ufficio basato sulle verifiche dei conti correnti bancari, non avesse assolto all’onere della prova sullo stesso gravante. Riconosceva, inoltre, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 7 settembre 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Deve essere con priorità rilevato d’ufficio il difetto di contraddittorio.

La sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perchè resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte si vedano Cass. 23096 del 2012; Cass. n. 25300 del 2014; Cass. n. 7789 del 2016; Cass. nn. 1472 e 16730 del 2018.

L’integrità del litisconsorzio richiedeva, infatti, che il processo si fosse svolto simultaneamente nei confronti della società e dei due soci, D.G.G. e D.G.M., essendo la controversia sostanzialmente una.

Nella fattispecie in esame la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, non risultando dalla sentenza impugnata nè dal ricorso in scrutinio che la società abbia partecipato ai giudizi promossi dai soci, nè che vi sia stata una trattazione sostanzialmente unitaria dei processi concernenti la società ed i soci.

In conclusione, diversamente dalla proposta del relatore, dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Latina, dinanzi alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Pronunciando d’ufficio, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Latina, per l’integrazione del contraddittorio e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020

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