Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1895 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 13/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

15/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/11/2009 dal Consigliere Dott. FIORETTI Francesco Maria;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato in fatto:

che P.S., assumendo la intervenuta violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea di diritti dell’uomo, ha chiesto alla Corte d’Appello di Napoli, con ricorso depositato il 9.11.2006, la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, a titolo di equa riparazione, della somma di Euro 18.250,00, comprensiva del bonus forfettario di Euro 2.000,00, nonche’ al pagamento delle spese giudiziali da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un giudizio, instaurato dinanzi al T.A.R. Campania con ricorso proposto in data in data 28.12.1995 al fine di ottenere il riconoscimento dello inquadramento nella qualifica funzionale a lei spettante fin dal 1983; che la Corte d’Appello, sul rilievo che, essendo stato il ricorso dinanzi al T.A.R. proposto in data 28.12.1995 e non essendo stato ancora deciso, era decorso un lasso di tempo dalla proposizione della domanda superiore a quello da ritenersi ragionevole per il giudizio di primo grado di tre anni e che per il danno morale, il solo liquidabile nel caso di specie, tenuto conto della quantificazione operata dalla CEDU nei casi analoghi a quello in esame, l’indennizzo poteva essere fissato nella misura di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto del periodo di durata non ragionevole, al pagamento di Euro 7.830,00, dichiarando compensate tra le parti per meta’ le spese del procedimento e condannando la convenuta al pagamento della meta’ residua, liquidata in Euro 15,00 per spese vive, Euro 140,00 per diritti di procuratore ed Euro 150,00 per onorari; che avverso detto decreto P.S. ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando:

la errata e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6 par. 1 C.E.D.U. della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, nonche’ difetto di motivazione, avendo il giudice a quo liquidato una somma esigua, quando, invece, avrebbe dovuto riconoscere 1.500,00 Euro per ogni anno di durata della causa, piu’ 2.000,00 Euro, come previsto per le cause di lavoro e previdenziali;

la incongruita’ della motivazione ed il contrasto della statuizione sulle spese giudiziali sia con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo che con i principi generali del diritto processuale civile, in base ai quali all’accoglimento della domanda deve seguire la condanna alle spese e nella misura prevista dalla tariffa professionale; che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si e’ difesa con controricorso;

considerato in diritto:

che la richiesta di un maggiore indennizzo e’ manifestamente infondata, atteso che la legge nazionale (art. 2 e art. 3, lett. a) della L. n. 89 del 2001), con una scelta di una tecnica liquidatoria non incoerente con le finalita’ sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare l’indennizzo al solo periodo di durata eccedente quello ragionevole e che non risultano violati i parametri indicati dalla CEDU per la liquidazione dell’indennizzo, avendo il giudice a quo applicato il parametro minimo, indicato dalla CEDU, di Euro 1.000,00 per ogni anno di durata non ragionevole;

che il bonus di Euro 2.000,00 non va riconosciuto in ragione della materia del processo presupposto, ma puo’ esserlo soltanto in ragione di particolarita’ del caso concreto, che possano giustificarlo e che la ricorrente deve riferire d’avere allegato dinanzi al giudice di merito, cosa che non risulta dal ricorso (al fine della autosufficienza dello stesso) che abbia fatto;

che, mentre puo’ ritenersi fondata la compensazione delle spese giudiziali nella misura della meta’, essendovi stato soltanto un parziale accoglimento della domanda rispetto al petitum originario, sono stati invece violati i minimi della tariffa professionale per la liquidazione della restante meta’, per cui la relativa censura deve ritenersi fondata;

che per quanto precede, mentre le altre censure debbono essere respinte, la censura relativa alla inadeguata liquidazione delle spese deve essere accolta, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della meta’ delle spese del giudizio di merito, che, tenuto conto del valore della controversia, appare giusto liquidare in complessivi Euro 775,00 (settecentosettantacinque/00), di cui Euro 425,00 per onorari, Euro 300,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, il tutto da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. Alfonso Luigi Marra;

che, essendo stata accolta, peraltro in parte, soltanto la censura sulle spese, e’ giustificata una compensazione della spese del giudizio di legittimita’ – che appare giusto determinare per l’intero in Euro 1.100,00 – nella misura di due terzi e che, quindi, per il restante terzo si liquidano in complessivi Euro 366,00, di cui Euro 34,00, per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi a favore dell’avvocato antistatario Alfonso Luigi Marra.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito per la meta’ nella somma di Euro 25,00 per esborsi, Euro 300,00 per diritti ed Euro 425,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. Alfonso Luigi Marra;

che compensa in misura di due terzi per il giudizio di legittimita’, gravando l’Amministrazione del residuo terzo e che determina per l’intero in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, e che dispone siano distratte in favore dell’avvocato antistatario Alfonso Luigi Marra.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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