Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1895 del 25/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 25/01/2017, (ud. 25/10/2016, dep.25/01/2017),  n. 1895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8303-2012 proposto da:

L.C. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

studio dell’avvocato GIUSEPPE GRIMALDI, difeso dall’avvocato

GIANCARLO GRECO;

AZIENDA USL/(OMISSIS) AGRIGENTO (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 78, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLA PERITORE;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1608/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito l’Avvocato GRECO Giancarlo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito l’Avvocato IELO Antonio con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PERITORE Marcella, difensore del resistente che ha

chiesto l’accoglimento degli scritti difensivi depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

e per l’assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e per

l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’AUSL n. (OMISSIS) di Agrigento con atto di citazione del 12 novembre 2002 convocava in giudizio davanti al Tribunale di Palermo L.C. e R.C. in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori L.R.G., L.D. e L.V., ed premettendo: di essere proprietaria dell’immobile sito in (OMISSIS), che detto appartamento appartenente a G.G., era stato da questi lasciato in legato all’Ospedale Dott. G.G. di (OMISSIS). Per effetto dei successivi trasferimenti ope legis il patrimonio dell’Ospedale G. era pervenuto ex L. n. 833 del 1978 al Comune di Palermo con vincolo di destinazione all’Usl. Successivamente soppresse le Unità Sanitarie Locali ed istituite le Aziende Sanitarie Locali l’immobile con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 25 febbraio 1999 veniva trasferito all’Azienda USL n. (OMISSIS) di Agrigento.

Ciò posto l’USL n. (OMISSIS) di Agrigento chiedeva il rilascio dell’immobile suddetto detenuto arbitrariamente dai convenuti.

Si costituivano i convenuti, contestavano la domanda e chiedevano in via riconvenzionale che venisse accertato e dichiarata l’usucapione in loro favore dell’immobile.

Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 3 del 2006 riteneva fondata la domanda dell’AUSL di Agrigento e rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione per difetto di prova di valido atto di intervisione della detenzione in possesso. Condannava i convenuti al rilascio del bene. La Corte di Appello di Palermo, pronunciandosi su appello proposto da L.C., con sentenza n. 1608 del 2011, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte di Palermo, l’eccezione avanzata dall’appellante L.C. in ordine alla proprietà dell’immobile che sarebbe, secondo l’appellante, di proprietà del Comune di Palermo e non, invece, dell’AUSL di Agrigento, era infondato, posto che, come aveva ben ricostruito il Tribunale seguendo tutti i diversi passaggi la proprietà del bene effettivamente, apparteneva all’AUSL di Agrigento.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da L.C. con ricorso affidato a cinque motivi. L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento subentrata all’Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS) di Agrigento ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A.= Ricorso principale;

1.= Con il primo motivo del ricorso principale L.C. lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 833 del 1978, art. 65, (art. 360 c.p.c., n. 3), (Contrasto con Cassazione civile n. 12720 del 2007, n. 339 del 2003 e m. 918 del 1996). Secondo il ricorrente la Corte distrettuale nel ritenere che in ragione della L. n. 833 del 1978 i beni degli enti ospedalieri soppressi venivano trasferiti ai Comuni in relazione al luogo di ubicazione dei beni non ha tenuto conto che non sussisteva un trasferimento ope legis ma ai sensi della L. citata art. 65, per il trasferimento occorreva il decreto interministeriale adottato di concerto tra le Amministrazioni statali d’intesa con la Regione interessata. Tale necessario provvedimento non avrebbe potuto essere sostituito dal Decreto n. 84 del 1999 del Presidente della Regione Siciliana essenzialmente perchè quel decreto riguardava il diverso trasferimento dal Comune alle AUSL.

1.1.= Il motivo è infondato.

La L. 23 dicembre 1978, n. 833, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, aveva istituito le unità sanitarie locali quali strutture organizzative di funzioni comunali, prive di personalità giuridica e quindi di patrimonio proprio (artt. 10 e 13 della legge suddetta). In tali unità sanitarie sono venute a confluire le funzioni in materia di igiene e sanità precedentemente svolte da una serie di amministrazioni, alcune delle quali disciolte dalla legge (enti ospedalieri, casse ed enti mutualistici, consorzi sanitari), altre (come le Province) private delle loro precedenti funzioni in materia. I beni mobili e immobili e le attrezzature di tali soggetti, non potendo essere intestati alle unità sanitarie locali, data la loro configurazione giuridica dell’epoca, sono stati trasferiti al patrimonio dei Comuni, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie medesime (L. n. 833 del 1978, artt. 65 e 66). Poichè poi anche i Comuni esercitavano funzioni in materia igienico – sanitaria e, dunque, esistevano beni destinati all’esercizio di queste già ricompresi nel patrimonio comunale, l’art. 66, comma 3, ne ha previsto l’affidamento alla gestione delle unità sanitarie locali.

La stessa legge con gli artt. 65 e 66 distingue due ipotesi: 1) quella relativa ai beni mobili, immobili e alle attrezzature, destinati prevalentemente ai servizi sanitari, appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi (…) 2) e quella relativa ai beni mobili ed immobili e alle attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico – sanitari, agli enti ospedalieri, agli ospedali psichiatrici e neuro – psichiatrici e ai centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui all’art. 64, comma 7, nonchè degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali; specificando che nella prima ipotesi il trasferimento dei beni sarebbe stato attuato d’intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, nella seconda ipotesi invece il trasferimento dei beni sarebbe avvenuto per successione universale o meglio ope legis.

Pertanto, la fattispecie in esame, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, trattandosi di beni appartenenti all’Ospedale di G., è riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 66 per il cui trasferimento al Comune dei beni di cui si dice non era necessario alcun atto di trasferimento essendo a ciò sufficiente il contenuto immediatamente traslativo della norma costituita dalla L. n. 833 del 1978, art. 66, resa operativa in Sicilia dalla L. n. 87 del 1980, art. 66.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà manifesta della motivazione e/o insufficienza su un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5).

Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza sarebbe palesemente contraddittoria perchè la Corte distrettuale da un lato avrebbe posto come automatica l’attribuzione del bene immobile in parola al Comune di Palermo, dall’altro non avrebbe colto che ciò non sarebbe potuto avvenire in quanto il bene immobile destinato ad abitazione di terzi, addirittura a centinaia di Km. di distanza rispetto all’Unità sanitaria Locale, giammai aveva avuto alcun vincolo di destinazione sanitaria.

2.1. = Il motivo è inammissibile per novità dell’eccezione. Come emerge dalla sentenza impugnata il ricorrente, nel giudizio di merito, non ha mai contestato l’appartenenza del bene al Comune di Palermo in forza della L. n. 833 del 1878. Infatti, come afferma la sentenza “(…) l’appellante ha censurato impugnata sentenza, deducendo che aveva errato il primo giudice ad accogliere la domanda dell’azienda. In realtà, quest’ultima difettava di legittimazione passiva non essendo proprietaria del bene. L’immobile infatti, entrato nel patrimonio del Comune di Palermo (perchè ubicato nel territorio di questo) con l’istituzione delle AUSL era stata trasferito all’AUSL n. (OMISSIS) di Palermo e, non già alla AUSL n. (OMISSIS) di Agrigento (che perciò a torto lo rivendicava). Non risulta, pertanto, dalla sentenza impugnata, che il ricorrente avesse lamentato la mancata destinazione sanitaria del bene di cui si dice.

3.= Il ricorrente lamenta ancora:

a) Con il terzo motivo la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5. Violazione del criterio della territorialità, contraddittorietà manifesta della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe omesso ogni dissertazione in ordine alla ragione per la quale il bene immobile sia stato trasferito dal Comune di Palermo ad un’AUSL fuori del territorio comunale in violazione del D.Lgs n. 502 del 1992, art. 5.

b).= Con il quarto motivo la violazione della L.R. 30 del 1993, art. 55, comma 3. Violazione e/o falsa applicazione del decreto dell’Assessore regionale per la sanità del 28 aprile 1995 pubblicato nella GU della Regione Siciliana n. 25 del 1995 di attuazione (art. 360 c.p.c., n. 3). Secondo il ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che la L.R. n. 30 del 1993, art. 55, pone come imprescindibile criterio per l’attribuzione oltre che il vincolo di destinazione anche quello dell’utilizzazione ed il bene immobile di cui si dice non soddisfaceva nessuno dei due requisiti dato che non era utilizzato dall’AUSL nè aveva alcun vincolo di destinazione con esso. A tutto voler concedere, specifica il ricorrente, il bene sarebbe potuto essere trasferito all’AUSL n. (OMISSIS) di Palermo, con la conseguenza che il trasferimento all’AUSL n. (OMISSIS) di Agrigento sarebbe inesistente, perchè emesso in assoluta carenza di potere.

3.1.= Entrambi i motivi che vanno esaminati congiuntamente considerati che entrambi, sia pure sotto profili diversi, riguardano la validità dell’atto di trasferimento del bene a vantaggio dell’AUSL n. (OMISSIS) di Agrigento, sono entrambi inammissibili. Infatti, le censure in esame non sono rivolte alla sentenza impugnata ma al provvedimento amministrativo con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha trasferito ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5, il bene di cui si dice all’AUSL n. (OMISSIS) di Agrigento e la legittimità di quel provvedimento non costituiva oggetto del presente giudizio nè avrebbe potuto esserlo, anche in considerazione del vizio di cui quell’atto, secondo il ricorrente, sarebbe affetto, e, cioè, un abuso di potere e/o una violazione di legge.

4.= Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c., mancato superamento della probatio diabolica (contrasto ex art. 360 bis c.p.c., con Cass. n. 26003 del 2010; n. 5131 del 2009) l’art. 360 c.p.c., n. 3). Secondo il ricorrente nel caso in esame sarebbe mancata la prova della così detta probatio diabolica ex art. 948 e cioè la dimostrazione da parte dell’AUSL n. (OMISSIS) di Agrigento di un acquisto a titolo originario.

4.1.= Anche questo motivo non può essere accolto, posto che l’AUSL n. (OMISSIS) di Agrigento ha ampiamente ricostruito tutti i trasferimenti del bene dal 1965 ovvero dalla successione del sig. G., ricoprendo ampiamente il ventennio richiesta dalla norma di cui all’art. 948 c.c.. Senza dire che il sig. L. non ha contestato l’appartenenza del bene al comune dante causa il sig. G. ma ha eccepito il proprio acquisto a titolo originario confermando, pertanto la legittimazione attiva dell’AUSI n. (OMISSIS) di Agrigento coincidente con la legittimazione passiva rispetto alla domanda di usucapione. E, comunque, il riconoscimento dell’unico comune dante causa da parte del L. sollevava il rivendicante della prova cd. probatio diabolica potendosi limitare alla prova di un valido titolo di acquisto, che è stato ampiamente dimostrato.

Come ha avuto modo di affermare questa Corte in varie occasioni (Cass. n. 5161 del 10/03/2006): qualora il convenuto sostenga, in via riconvenzionale, di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, si attenua l’onere probatorio posto a carico dell’attore in rivendicazione, poichè esso si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonchè alla prova che quell’appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto.

B.= Ricorso incidentale condizionato.

5.= Rimane assorbito l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, con il quale l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento lamenta la violazione dell’art. 330 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Avrebbe errato, la Corte palermitana, secondo la ricorrente incidentale, nell’aver ritenuto che qualora l’atto di impugnazione debba essere notificato presso il procuratore costituito a norma dell’art. 330 c.p.c., e tale procuratore abbia eletto domicilio presso un collega la notificazione è validamente effettuata mediante consegna di copia dell’atto a detto domicilio del difensore mentre resta irrilevante che il medesimo nella relata sia erroneamente indicato come codifensore anzichè come domiciliatario perchè tale notifica sarebbe in violazione della normativa di cui agli artt. 330 e 170 c.c..

In definitiva, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Il ricorrente principale, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione a favore della parte controricorrente che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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