Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18949 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.31/07/2017),  n. 18949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4278-2015 proposto da:

D.B.P., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta procura in calce al

ricorso rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PACI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PESARO, in persona del Sindaco pro tempore R.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48,

presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentato e

difeso dall’avvocato EDOARDO MARIA STECCONI giusta procura in calce

al controricorso;

B.A., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

BU.AD., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 451/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso;

udito l’Avvocato CLAUDIO FERRARI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 417 del 15/4/1997 il Tribunale di Pesaro accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dai proprietari delle unità immobiliari realizzate nella zona PEEP di (OMISSIS) (gli odierni controricorrenti) nei confronti dell’impresa costruttrice S.F., del Comune di (OMISSIS), già proprietario dell’area sulla quale gli edifici erano stati realizzati, e dell’Ing. D.B.P., progettista delle opere e direttore dei lavori.

A seguito di impugnazione la Corte d’appello di Ancona, con pronuncia n. 840 del 19/11/2003, riformava parzialmente la decisione: per quanto rileva in questa sede, il pregiudizio patito dagli attori in primo grado veniva rideterminato in Euro 1.825,559,45, oltre accessori, e al suo risarcimento venivano condannati in solido D.B.P. e gli eredi di S.F. (questi ultimi in proporzione alle rispettive quote).

Con atto notificato il 30 marzo 2009 l’Ing. D.B.P. proponeva revocazione straordinaria della menzionata sentenza n. 840/2003 ai sensi dell’art. 395 c.p.c., affermando di avere reperito documenti decisivi per la definizione del giudizio soltanto dopo la sua conclusione e, segnatamente, a seguito di accoglimento di istanza di accesso agli atti del Comune di Pesaro e rilascio degli stessi il 26/2/2009; deduceva, oltre alla idoneità dei predetti documenti a fondare una diversa decisione della controversia, che l’esistenza di tali documenti era sopravvenuta alla conclusione della lite e che le controparti li avevano dolosamente occultati.

La Corte territoriale rigettava l’istanza di revocazione, ritenendo che il D.B. non avesse dimostrato il rispetto del termine ex artt. 325 e 326 c.p.c., che i documenti non fossero stati occultati dalla controparte e che, anzi, fossero accessibili presso il Comune anche nel corso del processo e, infine, che non avessero efficacia probatoria idonea a modificare le statuizioni della sentenza resa.

Avverso tale decisione l’Ing. D.B.P. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo col quale si censura la sentenza per difetto di motivazione; resistono con controricorso gli attori in primo grado e il Comune di Pesaro, i quali hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere (in tesi) la Corte d’appello fornito una giustificazione solo apparente alla propria decisione.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, come entrambe le parti controricorrenti hanno immediatamente segnalato.

Per il rituale adempimento degli oneri, imposti al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, in ossequio al principio di autosufficienza è necessario riportare nel ricorso, in maniera chiara ed esauriente, le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito (ex multis, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266-01) e, inoltre, in relazione all’omessa od erronea valutazione di un documento, il ricorrente ha il duplice onere, prescritto a pena di inammissibilità, di produrlo agli atti (chiarendo esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso) (tra le altre, Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130-01).

Nel ricorso dell’odierno ricorrente risultano completamente pretermesse sia l’esposizione del “fatto sostanziale”, cioè l’indicazione della pretesa fatta valere in giudizio e delle replicationes sostanziali svolte dai convenuti, sia l’illustrazione del “fatto processuale”, cioè del modo di svolgimento del processo, articolato nelle difese delle parti e nei provvedimenti dei giudici merito; per quanto è possibile desumere dal testo del lacunoso atto introduttivo, l’Ing. D.B.P. ha proposto impugnazione per revocazione straordinaria fondata sul preteso rinvenimento, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, di “documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario” (art. 395 c.p.c., n. 3).

Il ricorrente ha omesso di:

riprodurre le originarie istanze e difese delle parti, tanto che solo dalla lettura degli atti avversari e della sentenza è possibile desumere che lo stesso era stato convenuto in giudizio dai proprietari degli immobili nella sua qualità di progettista di opere e di direttore dei lavori;

riportare il contenuto delle decisioni assunte, prima, dal Tribunale di Pesaro e, poi, a seguito di distinti appelli, dalla Corte d’appello di Ancona con la sentenza n. 840 del 19/11/2003 che lo aveva condannato a risarcire ingenti danni; individuare le domande avanzate al giudice territoriale (l’istanza di revocazione), specificando i modi e i tempi della sua proposizione;

enunciare le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria, rappresentando di aver reperito documenti decisivi, il cui oggetto, peraltro, è stato completamente pretermesso, essendosi invece limitate le allegazioni della parte ad una generica definizione dei documenti come “nota F. 4.3.1994 con allegato verbale 19.11.93, nota ing. S.”;

– riferire dettagliatamente le argomentazioni che hanno condotto al rigetto della domanda di revocazione (dal D.B. apoditticamente tacciate di insufficienza, come si esporrà nel prosieguo) e, dato che la Corte marchigiana ha ritenuto decorso il termine ex art. 326 c.p.c. e l’insussistenza di ostacoli a una tempestiva produzione dei documenti nel corso del processo, sarebbe stato onere del ricorrente quantomeno indicare la data in cui aveva recuperato le prove documentali e quella in cui aveva proposto l’impugnazione (anch’essa mancante nell’atto), nonchè illustrare le modalità attraverso le quali il ritrovamento era avvenuto;

– inoltre, poichè il D.B. si duole anche del giudizio di non decisività dei documenti espresso dalla Corte d’appello, era indispensabile riportare il contenuto degli stessi per consentire un raffronto con le argomentazioni in fatto poste a fondamento della pronuncia di condanna (e, come già esposto, nessuno di questi indispensabili elementi ha fornito il ricorrente).

3. Deve aggiungersi – poichè la circostanza è successivamente valutata ai fini dell’art. 385 c.p.c., comma 4, – che il motivo di ricorso, formulato in riferimento ad una pretesa mancanza di motivazione nella sentenza impugnata, è anche infondato.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) può riguardare soltanto un’anomalia motivazionale risultante dal testo della sentenza impugnata e che dia luogo a “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, a “motivazione apparente”, a “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o a “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, restando esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01).

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la motivazione è tutt’altro che apparente (e – si aggiunge – per nulla insufficiente).

La Corte d’appello di Ancona ha spiegato diffusamente e con plurime argomentazioni il rigetto dell’impugnazione straordinaria: innanzitutto, la domanda di revocazione era stata tardivamente avanzata oltre il termine ex artt. 325 e 326 c.p.c. decorrente dalla scoperta dei documenti (da individuarsi nella dettagliata richiesta di accesso a specifici documenti avanzata dal D.B. al Comune di Pesaro il 19/1/2009, circostanza idonea a dimostrare una consapevolezza della loro esistenza risalente quantomeno a quella data, restando irrilevante il rilascio delle copie degli atti il successivo 26/2/2009); in secondo luogo, l’Ing. D.B. risultava destinatario, sin dal 10/4/1995, proprio di uno dei documenti asseritamente rinvenuti in seguito e il ricorrente si era limitato, nell’istanza di revocazione, a dichiarare di averne ignorato l’esistenza, salvo poi riparare (nella comparsa conclusionale) deducendo la mancanza di prova della effettiva comunicazione; inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto che il D.B. avesse omesso di dimostrare la propria diligenza nella ricerca dei documenti in pendenza del giudizio di merito, posto che gli stessi erano depositati presso un ente pubblico con conseguente possibilità di prenderne visione ed estrarne copia (attività svolta solo dopo anni dalla conclusione del processo), che già all’epoca dei fatti era immaginabile l’esistenza di una documentazione scritta degli incontri tra le parti e che in alcun modo poteva ravvisarsi un dolo processuale degli altri contendenti (genericamente allegato e non provato), consistente in un’attività fraudolenta volta a paralizzare o a sviare la difesa avversaria; da ultimo, è stata esclusa la decisività della documentazione ritrovata, puntualmente esaminata e reputata inidonea a costituire un accordo novativo sull’ammontare delle opere necessarie a eliminare i vizi e, sotto il profilo probatorio, a giustificare una modifica della decisione assunta, principalmente fondata sulle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio.

4. La evidente soccombenza del ricorrente comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute da ciascuna delle parti controricorrenti, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

L’art. 385 c.p.c., comma 4, – disposizione oggi abrogata ma che continua ad applicarsi nei giudizi di legittimità aventi ad oggetto sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009, a condizione che il primo grado sia stato instaurato anteriormente (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 2684 del 10/02/2016, Rv. 638868-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051-01) – prevede la condanna del soccombente al pagamento di un’ulteriore somma a favore della controparte in caso di proposizione del ricorso con colpa grave.

La menzionata disposizione “è una norma diretta a disincentivare il ricorso per cassazione” (Corte cost., Ordinanza 23 dicembre 2008, n. 435) e la condanna ivi prevista “costituisce una sanzione processuale per l’abuso del processo perpetrato dalla parte soccombente nel giudizio di legittimità” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013, Rv. 629023-01; v. anche Cass., Sez. U., Ordinanza n. 25831 del 11/12/2007, Rv. 600837-01); alla sopravvenuta (e qui non applicabile) previsione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, deve oggi riconoscersi la medesima natura sanzionatoria (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 3003 del 11/02/2014, Rv. 629613-01), posto che il legislatore ha inteso “elevare (sia pur con talune varianti) a principio generale il meccanismo processuale predisposto per il procedimento di cassazione, facendolo rifluire in una disciplina valevole per tutti i gradi di giudizio” (Corte Cost., Sentenza 23 giugno 2016 n. 152).

Questa Corte ha ritenuto che l’art. 385 c.p.c., comma 4, possa trovare applicazione nei confronti della parte che si dimostri aver agito (o resistito) almeno con colpa grave e che costituiscano indizi di quest’ultima la proposizione di un ricorso A) contenente la richiesta di una valutazione delle prove diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, così prospettando un motivo inammissibile per consolidato orientamento pluridecennale e comunque non più consentito dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016, Rv. 638887-01), B) nonostante “la palese infondatezza della tesi prospettata dal ricorrente, il cui sostegno significhi non intelligere quod omnes intelligunt” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773-01), C) omettendo l’impiego della normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642-01), D) contenente la prospettazione di un motivo palesemente infondato o pretestuoso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 654 del 18/01/2010, Rv. 611060-01).

In altri termini, la norma punisce non già la mera infondatezza delle tesi prospettate, bensì l’uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., e cioè la condotta che si risolve in un abuso del processo, con conseguente lesione dei diritti della parte risultata vincitrice, suo malgrado coinvolta in un’avventata iniziativa processuale.

La proposizione di un ricorso come quello dell’Ing. D.B.P., manifestamente privo dei requisiti di autosufficienza (in relazione sia all’art. 366, comma 1, n. 3 cge n. 6; v. punto 2 di questa motivazione), volto a denunciare la pretesa omessa motivazione di una sentenza ampia, molto ben argomentata e sorretta da plurime rationes decidendi (v. punto 3) e, per giunta, teso ad ottenere (in via mediata) la rivisitazione di una decisione risalente e già passata in giudicato – la prevedibilità del cui esito negativo in rito o in merito era evidente – costituisce una distorsione dell’uso dello strumento processuale; ne consegue la condanna al pagamento di Euro 10.000,00 in favore di ciascuna parte controricorrente.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio, liquidate – per ciascuna parte – in Euro 15.200,00 oltre accessori, nonchè a pagare a ciascuna parte controricorrente la somma di Euro 10.000,00 ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4,.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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