Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18949 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24018-2011 proposto da:

S.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIACOMO GIOACCHINO BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUCA PICCINNI, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

e contro

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI (OMISSIS);

– intimata –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di (OMISSIS), depositata il

21/07/2011, R.G. N. 17349/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato GIANLUCA PICCINNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso, in via principale decisione in

Camera di Consiglio, in via subordinata per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- L’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri di (OMISSIS) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 16 marzo 2011 per il pagamento da parte dell’Azienda, in favore di S.T., della somma di Euro 70.913,73 corrispondente agli arretrati maturati – nel periodo (OMISSIS) – per l’omesso pagamento della maggiorazione del 35% della retribuzione di posizione, parte variabile di cui al CCNL di settore 1998-2001 da applicare.

Con ordinanza emanata il 21 luglio 2011 il Tribunale di (OMISSIS) – avendo ritenuto applicabile nella fattispecie l’art. 337 c.p.c., comma 2, – ha disposto la sospensione dell’esecuzione provvisoria del suddetto decreto ingiuntivo fino al passaggio in giudicato della sentenza 21 maggio 2009, n. 9106 dello stesso Tribunale che, fra le medesime parti, ha accertato la sussistenza del diritto all’adeguamento in oggetto per il periodo (OMISSIS), rilevando che il suddetto accertamento, nella pacifica assenza del passaggio in giudicato della sentenza, non può costituire prova scritta del credito per prestazioni di natura periodica – quale è quella di cui si discute – anche i periodi successivi.

Avverso detta ordinanza la S. ha proposto, con un unico motivo, ricorso per regolamento di competenza, illustrato da memoria.

L’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri di (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Come rileva anche la ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenere che il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice a norma dell’art. 337 c.p.c., comma 2 è suscettibile di essere impugnato col mezzo del regolamento di competenza, non diversamente da quello emesso ai sensi del precedente art. 295, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata a tutela della garanzia del giusto processo (vedi, fra le altre: Cass. 14 gennaio 2005, n. 671; Cass. 28 luglio 2007, n. 15794; Cass. 29 agosto 2008, n. 21924; Cass. 25 novembre 2010, n. 23977; Cass. 30 luglio 2015, n. 16142).

Da questo punto di vista, pertanto, la presente impugnativa è sicuramente ammissibile.

2.- Va, però, osservato che, diversamente da quel che la ricorrente sostiene, in particolare nella memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, il presente ricorso risulta tuttavia inammissibile perchè tardivo.

Infatti, in base all’art. 47 c.p.c., comma 2, come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte il regolamento di competenza proposto avverso un provvedimento che abbia la forma dell’ordinanza pronunciata dal giudice in udienza e inserita nel processo verbale a norma dell’art. 134 c.p.c. si deve proporre nel termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 47 c.p.c., comma 2, che decorre dal giorno dell’udienza stessa per le parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo, senza che sia necessaria alcuna comunicazione del provvedimento alle parti dal cancelliere e senza che rilevi neppure che il giudice (in una controversia celebrata con il rito del lavoro) si sia ritirato in camera di consiglio e abbia dato lettura dell’ordinanza al termine della stessa, in assenza dei legali dalle parti (vedi, per tutte: Cass. 9 maggio 2007, n. 10539; Cass. 6 febbraio 2015, n. 2302; Cass. 25 agosto 2015, n. 17129; Cass. 14 dicembre 2015, n. 25119).

3.- Nella specie l’ordinanza impugnata è stata emessa all’udienza del 21 luglio 2011 e il ricorso è stato notificato il 5 ottobre 2011, sicchè è del tutto evidente il mancato rispetto del suindicato termine perentorio, che era scaduto sabato 20 agosto 2011 – prorogato a lunedì 22 agosto 2011, ex art. 155 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte ex lege n. 263 del 2005 – in quanto alle controversie in materia di lavoro, come quella di cui si tratta, non è applicabile la sospensione feriale dei termini, come è noto.

4.- In sintesi il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, essendo l’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri di (OMISSIS) rimasta intimata.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese per il presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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