Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18949 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. III, 16/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 16/07/2019), n.18949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3781/2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in Roma alla via Sistina,

n. 42, presso lo studio dell’AVVOCATO MICHELE MIRAGLIA che lo

rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO GIANPAOLO CARRETTA;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 536/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2019 da Dott. VALLE CRISTIANO.

osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

E’ stata depositata in cancelleria, in data 22/05/20198, dichiarazione di rinuncia al ricorso.

La parte nei cui confronti il ricorso era stato proposto non risulta essersi costituita in questo giudizio di legittimità.

La rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo;

La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio – che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali – (Cass. n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione rimanendo comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. n. 4446 del 1986; ord. n. 23840 del 2008; n. 21894 del 2009; n. 3971 del 2015).

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo senza alcuna statuizione sulle spese del predetto giudizio, non essendovi alcuna parte costituita.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio;

nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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