Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18949 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/09/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 11/09/2020), n.18949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28631-2014 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO POLISENA;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO e CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 384/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/06/2014, R.G.N. 721/2013.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 5 giugno 2014, ha riformato la decisione di primo grado e rigettato l’opposizione avverso decreto ingiuntivo per somme dovute all’INPS a titolo di contributi omessi;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso T.G., affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso; Equitalia Centro s.p.a. è rimasta intimata;

3. in vista dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria, ex art. 380-bis c.p.c., evidenziando di aver presentato, anche quanto alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, n. (OMISSIS), notificata il 20.3.2010, per il pagamento di Euro 87.720,17, di cui Euro 3.897,49 per compensi di riscossione, con causale “contribuiti azienda”, richiesta di definizione agevolata ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2016, n. 225 e che detta richiesta è stata accettata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. non risulta contestata la documentazione allegata alla memoria;

5. va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (v. Cass. n. 24083 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 11540 del 2019) secondo la quale, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato;

6. in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato;

7. venendo all’applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte ricorrente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata e l’avvenuta comunicazione dell’esattore quanto al piano di pagamento e non anche l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti;

8. l’I.N.P.S. non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza e nulla ha osservato, con la conseguenza che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l’I.N.P.S. concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge;

9. risulta evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di estinzione del processo di cassazione per rinuncia del ricorrente;

10. la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, richiamato in via di estensione temporale dal D.L. n. 148 del 2017, art. 1 conv. in L. n. 172 del 2017;

11. non è luogo a provvedere sulle spese perchè tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente;

12. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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