Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18948 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19783/2008 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. PICARDI

4/B, presso lo studio dell’avvocato GIROLAMI PAOLO, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANGELETTI Marco F., MONICA BENEDETTI, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio di Foligno) in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di PERUGIA del 3.4.08, depositata il 17/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente, tenore:

“Con sentenza del 17/4/2008 la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria respingeva il gravame interposto dal contribuente Sig. S.A. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia di rigetto dell’opposizione proposta in relazione ad avviso di irrogazione delle sanzioni amministrative emesso nel 2003 dall’Agenzia delle entrate di Foligno per l’irregolare assunzione di lavoratori dipendenti.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il S. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, con il quale denunzia difetto di giurisdizione.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il motivo è inammissibile.

Non può trovare nel caso applicazione la pronunzia Cass., Sez. Un., 7/7/2009, n. 15846 con la quale si è esclusa, spettando essa alla giurisdizione ordinaria, la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’irrogazione delle sanzioni previste dal D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, per omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie, essendosi formato giudicato implicito in punto giurisdizione del giudice tributario (v. Cass., Sez. Un., 9/10/2008, n. 24883)”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensore della parte costituita;

rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto rigettato;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a contributo unificato, spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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