Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18948 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.31/07/2017),  n. 18948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27548-2014 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIALOJA 6, presso lo studio dell’avvocato LUIGI OTTAVI, che lo

rappresenta difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ANTONINO

LOCANDRO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PA SISTEMI INTEGRATI SRL;

– intimata –

Nonchè da:

PA SISTEMI INTEGRATI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore Amministratore Unico Sig. F.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 71, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIO FERRARI giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIALOJA 6, presso la studio dall’avvocato LUIGI OTTAVI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ANTONINO

LOCANDRO giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1069/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo del

ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato LUIGI OTTAVI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella notte del (OMISSIS) ignoti malviventi asportarono dalla gioielleria di S.L. oggetti preziosi dopo aver praticato un buco nella vetrina del negozio.

L’impianto di allarme – fornito da P.A. Antifurto S.r.l. (oggi, P.A. Sistemi Integrati S.r.l.), società che provvedeva anche gli interventi di manutenzione – non provocò il suono delle sirene, nè risultò che dell’effrazione fosse stata in automatico informata la TC Telecentral di Brescia in vista del tempestivo avviso ad una pattuglia.

Nel 1993 lo S. convenne dunque in giudizio la P.A. Antifurto chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito, indicato in Lire 100.000.000. La convenuta resistette.

Con sentenza del 31 agosto 2005 il Tribunale di Brescia accolse la domanda nei limiti di Euro 20.000,00, oltre alle spese legali.

La decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Brescia, investita da appello della P.A. Sistemi Integrati e da appello incidentale dello S.: con la sentenza n. 721/2009 depositata il 15 luglio 2009, la domanda dell’attore è stata rigettata e lo stesso condannato al pagamento delle spese del doppio grado, poichè le risultanze processuali non autorizzavano la conclusione che, se l’impianto avesse funzionato regolarmente, la merce non avrebbe potuto essere sottratta.

A seguito di ricorso di S.L., la statuizione della Corte bresciana fu cassata con la pronuncia di questa Corte n. 5644 del 10 aprile 2012, nella quale si rilevò che le specifiche ipotesi sulla cui base la Corte d’appello aveva rigettato la domanda (possibile difetto di collegamento o di ricezione del segnale da parte di Telecentral) non erano state mai prospettate dalla società convenuta, nè risultavano suffragate dalle risultanze processuali, sicchè erano estranee al thema decidendum e alle circostanze di fatto sulle quali si era instaurato e svolto il contraddittorio e, conseguentemente, non avrebbero dunque potuto essere poste a base della decisione; inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto specificamente illustrare le ragioni del ritenuto difetto di nesso causale fra il malfunzionamento ed il furto, spiegando perchè il suono della sirena non avrebbe potuto svolgere un effetto totalmente o parzialmente deterrente, come tale idoneo ad escludere o ad attenuare il danno subito dal titolare della gioielleria.

A seguito di tempestiva riassunzione, il processo proseguiva innanzi alla Corte d’appello di Brescia, la quale – con la sentenza n. 1069/2013 del 25 settembre 2013 – pronunciava condanna della P.A. Sistemi Integrati a corrispondere a S.L. la somma di Euro 20.000,00, oltre a interessi decorrenti dalla sentenza di primo grado al saldo e alle spese di tutti i gradi del giudizio.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione S.L. affidandosi a sei motivi; la P.A. Sistemi Integrati S.r.l. resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale articolato in quattro motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si osserva che – contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente – il ricorso per cassazione è ammissibile in quanto tempestivamente notificato in data 12 novembre 2014, ultimo giorno utile per la proposizione dell’impugnazione (tale data deve essere individuata computando il termine “lungo” di un anno ex art. 327 c.p.c. – nella formulazione applicabile alle controversie instaurate anteriormente al 4 luglio 2009 secondo pacifica giurisprudenza della Corte; v. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19969 del 06/10/2015, Rv. 637274-01 – e la sospensione “feriale” dei termini per 46 giorni nell’estate del 2014).

E’ agevole constatare che la ricevuta di accettazione della raccomandata allegata al ricorso indica inequivocabilmente la data di spedizione (12 novembre 2014), restando irrilevante che la ricezione da parte del destinatario sia avvenuta il 19 novembre 2014; difatti, il principio (derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale) secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l’ufficio postale. (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17748 del 30/07/2009, Rv. 609832-01).

Non risulta che la spedizione non sia andata a buon fine, dato che sull’avviso di ricevimento del plico è apposta la sottoscrizione del destinatario persona fisica, oltre a quella dell’addetto al recapito.

2. Il ricorso di S.L. è articolato in sei motivi.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e dell’art. 1223 c.c., per avere la Corte di merito, nonostante l’attribuzione al malfunzionamento dell’antifurto della natura di sicura concausa del danno derivante dall’azione delittuosa, omesso di trarre dal principio di equivalenza causale l’obbligo di risarcimento, in capo ad ogni danneggiante, dell’intero pregiudizio procurato al ricorrente danneggiato.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo la motivazione contemplato, quale alternativo decorso causale in caso di corretto funzionamento della sirena dell’allarme, la sola ipotesi dell’attenuazione del pregiudizio arrecato dal furto e non anche quella della sua completa esclusione (pur menzionata nella sentenza n. 5644/2012 di questa Corte).

Con il terzo motivo il ricorrente si duole, richiamando l’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’erronea applicazione dell’art. 1226 c.c. e art. 115 c.p.c., mancando nella sentenza impugnata un’adeguata motivazione a supporto della liquidazione equitativa del danno operata dal giudice di prime cure e condivisa dalla Corte d’appello, nonostante la prova dell’entità del furto fornita dall’attore e la mancanza di qualsivoglia contestazione da parte della convenuta.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione delle norme sul giudicato interno, avendo la Corte di merito provveduto – in assenza di specifica impugnazione – a nuova liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, le cui statuizioni favorevoli allo S. erano state confermate nel giudizio di rinvio.

Col quinto motivo, il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 132 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione riguardo al rigetto dell’appello incidentale dello S. riguardante la liquidazione equitativa del danno.

Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223,1282 e 2056 c.c., per essere stata stabilita la decorrenza degli interessi sulla somma liquidata dalla data della sentenza di primo grado, anzichè da quella della domanda, nonchè per il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria dal fatto.

3. Il ricorso incidentale della P.A. Sistemi Integrati s.r.l. è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. e art. 132 c.p.c., nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, , omessa motivazione od omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello riconosciuto la responsabilità della P.A. Sistemi Integrati per inadempimento contrattuale senza aver accertato il preteso malfunzionamento dell’allarme e l’assenza di altre circostanze estranee non riconducibili all’impresa installatrice.

Con il secondo motivo la controricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della pretesa violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223,1227 e 2697 c.c. e art. 132 c.p.c., nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, di omessa motivazione od omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto accertato il nesso causale tra il presunto malfunzionamento dell’antifurto e il danno subito dallo S. senza aver concretamente individuato la condotta imputabile alla P.A. Sistemi Integrati e senza aver considerato l’azione dei ladri quale unica causa del pregiudizio (posto che il furto si sarebbe, presumibilmente, comunque verificato) o comunque il concorso del fatto colposo del danneggiato (il quale non aveva riposto in cassaforte la merce di maggior valore).

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere liquidato il risarcimento ponendo a base della propria decisione la mancanza di contestazione dell’avversaria quantificazione dei danni, in realtà contrastata in plurimi atti difensivi.

Da ultimo, il ricorrente si duole, deducendo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’ammontare delle spese liquidate dalla Corte d’appello, reputate sproporzionate all’importo della condanna emessa in favore dello S., parzialmente soccombente.

4. E’ logicamente preliminare l’esame dei primi due motivi del ricorso incidentale, dato che gli stessi investono la statuizione di responsabilità della P.A. Sistemi Integrati per inadempimento contrattuale, censurata dalla controricorrente perchè resa senza aver concretamente accertato le ragioni del malfunzionamento dell’impianto di allarme e, conseguentemente, il nesso causale tra questo e il pregiudizio subito dallo S..

Entrambi sono inammissibili.

In primo luogo, la controricorrente si duole di un preteso vizio di motivazione (omissione della medesima o mancata considerazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, norma che si applica nella sua formulazione restrittiva (introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,comma 1, lett. b) convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) anche alle impugnazioni delle sentenze emesse a seguito di rinvio ex art. 383 c.p.c. e pubblicate dopo l’11 settembre 2012 (Cass., Sez. 63, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10693 del 24/05/2016, Rv. 640124-01).

Secondo la novellata disposizione del codice di rito, il sindacato di legittimità sulla motivazione può riguardare soltanto un’anomalia motivazionale risultante dal testo della sentenza impugnata e che dia luogo a “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, a “motivazione apparente”, a “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o a “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01) oppure la totale pretermissione di uno specifico fatto storico (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174-01), restando esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (e proprio su questa si incentra, invece, la difesa della P.A. Sistemi Integrati, la quale lamenta – a pag. 27 del proprio atto – che “l’insufficienza di una simile motivazione salta all’occhio”).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha esposto le ragioni della propria decisione: si legge nella sentenza impugnata che – una volta fornita dall’odierno ricorrente la prova (testimoniale) della regolare attivazione dell’impianto e del suo malfunzionamento – sarebbe stato onere della società che aveva “assunto l’obbligazione di porre in funzione un’apparecchiatura in grado di segnalare, con un’apposita suoneria, le intrusioni all’interno della proprietà dello S. nonchè di collegarsi automaticamente con la s.r.l. Telecentral (…) dimostrare che il malfunzionamento dell’impianto era dovuto ad una causa ad essa non riconducibile”; esplicitamente, la responsabilità della P.A. Sistemi Integrati è riferita al paradigma dell’inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) e al difetto di prova dell’esatto adempimento.

La ratio decidendi, dunque, è chiaramente – sebbene concisamente – espressa (anche con riferimento agli argomenti in fatto) e, peraltro, la motivazione addotta è conforme all’orientamento di legittimità che attribuisce al debitore della prestazione l’onere della prova del proprio adempimento (ex multis, Cass., Sez. U., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956-01) o dell’esatto adempimento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010, Rv. 611587-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22361 del 25/10/2007, Rv. 599706-01) e che fa gravare su questo le conseguenze negative derivanti dalla mancata dimostrazione della “impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Sono totalmente estranee al giudizio di legittimità le censure rivolte alla motivazione per aver omesso di recepire le prospettazioni della società relative ad ulteriori ipotesi formulate a giustificazione del malfunzionamento, posto che la difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati costituisce una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito (Cass., Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790-01).

I motivi sono inammissibili anche sotto un altro profilo: difatti, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (al quale la controricorrente si riferisce denunciando la violazione/falsa applicazione degli artt. 2697,1218,1223 e 1227 c.c.), deve essere dedotto – a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, – non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Non è perciò idonea allo scopo la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme asseritamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (tra le altre, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016, Rv. 642805-02).

In particolare, con riguardo al preteso concorso del fatto colposo del danneggiato (per non avere riposto in cassaforte la merce di maggior valore) e alla lamentata minuspetizione, si osserva che l’applicabilità dell’art. 1227 c.c. integra una eccezione in senso stretto, che deve essere fatta valere dal danneggiante in sede di merito e non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13403 del 09/10/2000, Rv. 540882-01), di talchè la ricorrente incidentale, in ossequio al principio di autosufficienza dell’impugnazione, avrebbe dovuto riportare il tenore della propria eccezione e la deduzione della situazione di fatto pertinente alla richiesta, anche indicando le espressioni con cui detta deduzione era stata formulata nel giudizio di merito, mentre non ha neppure specificato l’allegazione con la quale la circostanza sarebbe stata introdotta e mantenuta nella controversia (in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10605 del 30/04/2010, Rv. 612776-01).

5. E’ invece fondato il primo motivo del ricorso principale (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e dell’art. 1223 c.c.).

Premesso che l’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014, Rv. 630127-01), si rileva che la Corte territoriale ha inequivocamente stabilito che l’inoperatività dell’allarme – accertata nel merito e attribuita, stante l’omessa dimostrazione di cause non imputabili alla debitrice, alla responsabilità contrattuale della P.A. Sistemi Integrati – si innesta nel decorso causale che ha condotto alla sottrazione nella gioielleria (così la sentenza impugnata: “… se non può essere escluso che i ladri avrebbero portato a termine l’irruzione nella gioielleria anche in presenza di un sistema antifurto (giacchè è ragionevole pensare che tutti gli esercizi commerciali di tal genere ne siano dotati), sicuramente il malfunzionamento ha certamente concorso al danno conseguente all’azione delittuosa, nel senso che la sottrazione sarebbe stata verosimilmente più contenuta, ove i delinquenti fossero stati disturbati dalla sirena e dall’intervento della s.r.l. Telecentral”).

In altri termini, l’evento pregiudizievole dal quale è scaturito il danno subito dallo S. è costituito dal furto dei preziosi nella sua gioielleria (e, cioè, la sottrazione degli stessi da parte dei ladri, rimasti ignoti) e il giudice di merito ha ritenuto che l’inadempimento della P.A. Sistemi Integrati abbia concorso a cagionarlo.

Del resto, come già prospettato da questa Corte nella sentenza che ha cassato la prima decisione di merito e rinviato alla Corte d’appello di Brescia (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5644 del 10/04/2012, Rv. 622282-01), rientra nelle nozioni di comune esperienza l’efficacia deterrente degli impianti di allarme, i quali – seppure non idonei a scongiurare del tutto le azioni di delinquenti determinati – hanno quantomeno l’effetto (se funzionanti, con sirena di allarme e avviso ad un servizio di vigilanza) di ridurre il tempo a disposizione dei ladri per appropriarsi dei beni. Al contrario, un impianto di allarme (che ha come precipuo scopo la protezione del patrimonio di chi lo ha commissionato) rivelatosi inefficiente facilita, secondo l’id quod plerumque accidit, la condotta dei malviventi, consentendo agli stessi di agire indisturbati nella condotta di sottrazione dei beni altrui.

E’ palese che se l’antifurto emette segnale di allarme sonoro e avverte la vigilanza è logicamente più probabile che il furto non si concretizzi affatto o che, comunque, lo stesso sia ostacolato ed attenuato: deve dunque concludersi che correttamente la Corte territoriale ha individuato un nesso causale tra l’evento dannoso e il malfunzionamento dell’antifurto, posto che da quest’ultimo è derivata una agevolazione della condotta dei ladri, la quale non costituisce certo un decorso causale autonomo e imprevedibile in caso di allarme inoperativo, bensì una concausa dell’evento pregiudizievole consistito nella delittuosa asportazione dei preziosi.

L’errore in cui è incorsa la Corte d’appello bresciana e che rende fondato il motivo di ricorso attiene alle conseguenze derivanti dall’accertata efficienza causale della condotta della P.A. Sistemi Integrati sull’evento pregiudizievole.

Difatti – una volta stabilito (correttamente) che l’asportazione dei gioielli è riconducibile (anche) al malfunzionamento dell’impianto di antifurto (poichè l’esatto adempimento sarebbe stato idoneo ad impedire l’evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze) – il giudice di merito avrebbe dovuto fare applicazione del principio di equivalenza causale: qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41 c.p.in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15537 del 14/07/2011, Rv. 618569-01), anche in caso di incertezza sul grado di incidenza causale di ciascuna (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11903 del 13/05/2008, Rv. 602879-01), a meno che non si accerti l’esclusiva efficienza causale di una di esse (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2360 del 02/02/2010, Rv. 611411-01).

In forza di un consolidato orientamento di legittimità, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta abbia contribuito alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilità solidale fra tutti i danneggianti, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8372 del 09/04/2014, Rv. 630460-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27713 del 16/12/2005, Rv. 587380-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15431 del 22/07/2005, Rv. 583800-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6365 del 03/05/2002, Rv. 554098-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2814 del 25/03/1999, Rv. 524521-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10987 del 10/12/1996, Rv. 501180-01). Inoltre, proprio in un caso analogo a quello in esame responsabilità risarcitoria di fornitore e installatore e produttore di un impianto antifurto che, benchè inserito, non aveva fatto scattare l’allarme a protezione dei locali agevolando il furto subito dall’acquirente – questa Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente riconosciuto la responsabilità solidale di tutti i danneggianti ai quali era imputabile l’unico fatto dannoso (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6324 del 2010).

La solidarietà dei danneggianti nell’obbligazione risarcitoria ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e fondate su diversi titoli di responsabilità – costituisce logica conseguenza dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7618 del 30/03/2010, Rv. 612314-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23918 del 09/11/2006, Rv. 592756-01) ed è perciò irrilevante che il ricorso non menzioni espressamente la norma dell’art. 2055 c.c., che costituisce mera esplicitazione dei summenzionati principi.

In conclusione, il motivo deve essere accolto perchè la Corte di merito, dopo aver attribuito al malfunzionamento dell’antifurto la qualificazione di sicura concausa del danno derivante dall’azione delittuosa, ha omesso di trarre dal principio di equivalenza causale l’obbligo di risarcimento, in capo ad ogni danneggiante (inclusa la P.A. Sistemi Integrati), dell’intero pregiudizio procurato al ricorrente danneggiato e, al contrario, ha ridotto al 50% la responsabilità risarcitoria dell’odierna controricorrente.

6. In ragione dell’accoglimento del primo motivo dello S. resta assorbito il secondo, che sostanzialmente ripete le medesime censure sull’influenza causale dell’inadempimento della P.A. Sistemi Integrati sotto il diverso profilo del difetto di motivazione.

7. Il terzo motivo del ricorso principale e il terzo motivo di quello incidentale possono essere esaminati congiuntamente, poichè entrambi censurano la motivazione addotta per addivenire alla liquidazione equitativa del danno subito dal gioielliere.

La Corte d’appello di Brescia ha ritenuto “condivisibile la valutazione equitativa formulata dal primo giudice (Euro 20.000), corrispondente grosso modo al 50% del pregiudizio sofferto” e ha così rigettato anche l’appello incidentale limitandosi a spiegare che “è lo stesso S. ad ammettere che il risarcimento dovrebbe comprendere la c.d. perdita di chances ed, in tal modo, riconosce che una parte del bottino sarebbe stata trafugata anche in presenza di un allarme funzionante”.

Oltre al criptico (e apparentemente illogico) collegamento tra l’estensione della domanda risarcitoria dell’appellante alla perdita di chance (da intendersi come “concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene (… ed…) entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione”, secondo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6488 del 14/03/2017, Rv. 643410-01) e le presunte limitazioni della medesima domanda da parte dello stesso appellante, il giudice di merito ha completamente omesso di fornire giustificazione alla propria valutazione equitativa, mancando nella sentenza l’esposizione del processo logico e valutativo seguito, impedendo così a questa Corte di effettuare un controllo (seppure limitato ai soli aspetti di legittimità) sul corretto esercizio in concreto del potere discrezionale ex art. 1226 c.c. (in proposito, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5090 del 15/03/2016, Rv. 639029-01).

Conseguentemente, i motivi sono da accogliere e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Corte d’appello affinchè – tenuto conto della responsabilità solidale della P.A. Sistemi Integrati e delle prove acquisite – provveda a liquidare il pregiudizio derivante allo S. dalla sottrazione dei beni.

8. Restano assorbiti il quinto e il sesto motivo del ricorso, anch’essi riguardanti la liquidazione del danno alla quale dovrà provvedersi ex novo nel giudizio di rinvio.

9. Pure assorbiti devono considerarsi il quarto motivo del ricorso principale e il quarto motivo di quello incidentale, poichè nel nuovo giudizio di rinvio il giudice dovrà liquidare le spese – incluse quelle del grado di legittimità – secondo l’esito complessivo della lite (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 3069 del 06/02/2017, Rv. 642575-01).

PQM

 

LA CORTE

accoglie i motivi primo e terzo del ricorso principale e dichiara assorbiti i motivi secondo, quarto, quinto e sesto del ricorso stesso;

dichiara inammissibili i motivi primo e secondo del ricorso incidentale; accoglie per quanto di ragione il terzo motivo e dichiara assorbito il quarto motivo;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, anche per la statuizione sulle spese del grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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