Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18948 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/09/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 11/09/2020), n.18948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24564-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

e contro

A.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2628/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/05/2014, R.G.N. 1916/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12.5.2014, ha respinto il gravame proposto da Equitalia Gerit (ora Equitalia Sud) s.p.a. avverso la decisione del Tribunale di Viterbo che, nell’annullare la cartella esattoriale opposta, in accoglimento dell’opposizione proposta da A.P., aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e l’INPS e condannato, invece, Equitalia al pagamento, in favore del predetto istituto, delle spese di lite, motivando la condanna sul rilievo che l’erronea intestazione della cartella che aveva giustificato l’accoglimento della opposizione era imputabile ad Equitalia;

2. La Corte ha osservato che Equitalia, pur deducendo di avere formato la cartella opposta sulla base dei ruoli inviati dall’INPS, non aveva fornito la prova che il ruolo sulla cui base era stata formata la cartella opposta fosse stato trasmesso dall’INPS con l’indicazione errata del debitore e che la Gerit tanto in primo, quanto in secondo grado, si era limitata a produrre copie delle memorie di costituzione;

3. di tale decisione domanda la cassazione Equitalia Sud s.p.a., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste l’INPS, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, sono dedotte violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e del D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo la ricorrente che nessuna prova di erronea indicazione contenuta nel ruolo trasmesso dall’INPS doveva essere fornita da Equitalia, essendo i dati contenuti nella cartella esattamente corrispondenti al ruolo trasmesso dall’ente impositore per espressa disposizione normativa; Equitalia Sud evidenzia che l’art. 25 D.P.R. citato prevede che il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, o al coobbligato nei confronti del quale procede; aggiunge che al comma 2 di tale articolo è previsto che “la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione”;

1.1. osserva che il decreto n. 321 del 3.9.1999 del Ministero delle Finanze prevede espressamente all’art. 1 che “I ruoli sono formati direttamente dall’ente creditore o con l’intervento, ai fini della informatizzazione e con le modalità previste dall’art. 3, del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari (CNC)”. E’ previsto che essi rechino un numero identificativo univoco a livello nazionale e che siano costituiti ognuno da un prospetto conforme al modello da approvare con D. Dirig., adottato dalle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e da un elenco contenente le indicazioni, tra cui, al punto c), il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori. Nell’elenco di cui al comma 1 è contenuta anche l’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo. L’art. 2 prevede che i ruoli, formati direttamente dall’ente creditore, siano consegnati, mediante trasmissione telematica al CNC, ai competenti concessionari del servizio nazionale della riscossione, i quali, se riscontrano che una o più quote del ruolo sono prive di almeno uno dei dati elencati nell’art. 1, comma 1, lo segnalano all’ente creditore per il tramite del CNC e restano autorizzati a non porre tali quote in riscossione finchè l’ente creditore non abbia provveduto alle necessarie integrazioni. L’art. 6 prevede, poi, che “1. Il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell’ambito”;

1.2. secondo la ricorrente, dall’esame della normativa emerge inequivocabilmente che la cartella di pagamento riproduce esattamente i dati forniti dall’ente impositore attraverso la consegna del ruolo e che, ove in questo sia omessa o errata l’indicazione del debitore, in nessun caso il concessionario alla riscossione può provvedere autonomamente alla sua identificazione, dovendo in tal caso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 D.M. cit., segnalarlo all’ente creditore e non porre il ruolo in riscossione finche quest’ultimo ente non abbia provveduto alle necessarie integrazioni. Il concessionario si limita a riportare i dati trasmessi con il ruolo nella cartella, sicchè nessuna prova doveva essere fornita dal concessionario;

1.3. la ricorrente richiama a fondamento del motivo giurisprudenza di legittimità, secondo cui il concessionario della riscossione “nella operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall’ente impositore e, pertanto non è passivamente legittimato a rispondere dei vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella”;

2. con il secondo motivo, sono ascritte alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, richiamando ancora la società concessionaria le norme di cui al D.P.R. sopra indicate e sostenendo che la errata identificazione del debitore risultante dalla cartella di pagamento sia imputabile all’ente impositore per espressa disposizione normativa; osserva che, ove l’ente impositore voglia addebitare la responsabilità dell’errore al concessionario, per essersi questo discostato dai dati trasmessi dallo stesso, deve ritenersi onerato della relativa prova, quale parte che ha formulato tale domanda o eccezione difensiva ai sensi dell’art. 2697 c.c.;

3. i motivi vanno trattati congiuntamente per essere evidente la connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto;

4. se pure deve convenirsi su quanto assume la ricorrente con richiamo alla normativa contenuta anche nel D.M. del Ministero competente relativa alla formazione dei ruoli, ciò non esclude che possa essere rinvenibile un profilo di responsabilità del concessionario abilitato alla riscossione – che nella specie ne ha determinato la condanna alle spese di lite, per il principio di causalità, che regola la ripartizione dell’onere relativo -, responsabilità nella specie ravvisata nell’avere Equitalia notificato il ruolo trasfuso nella cartella con indicazione di diverso debitore cui, poi, quest’ultima è stata notificata;

4.1. è stato accertato che l’errore fosse riconducibile alla parte di attività per la quale era stata delegata la concessionaria e ciò costituisce l’esito di un accertamento di fatto compiuto, sia pure soltanto a fini di regolamentazione delle spese, dal giudice del merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità;

4.2. d’altronde questa Corte, con sentenza 16.112009 n. 933, richiamata in ricorso, afferma, sia pure nell’ambito del processo tributario ed a fini diversi (insussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario tra l’ente impositore, autore del ruolo, ed il concessionario), che quest’ultimo, a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo, nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella emessa per la riscossione del credito indicato nello stesso, salva l’ipotesi di errore materiale, che è ciò che si è verificato nella specie;

4.3 atteso quanto accertato in ordine alla erronea intestazione della cartella notificata da parte di Equitalia, correttamente è stato ritenuto onere del concessionario dimostrare di essersi attenuto in sede di notifica alle indicazioni fornite dall’ente impositore, salva la prova di un’impossibilità non imputabile, e dunque non è addebitabile alla sentenza un’indebita inversione dell’onere probatorio;

5. alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va respinto;

6. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo nei confronti dell’INPS; nulla va statuito nei confronti dell’ A., che non ha svolto alcuna attività difensiva;

7. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento, in favore dell’INPS delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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