Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18947 del 31/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.31/07/2017),  n. 18947

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 30189 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

PRODES S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente del

consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore,

P.M. rappresentata e difesa, giusta procura speciale notarile

in atti, dall’avvocato Marco Cecilia (C.F.: CCL MRC 64S26 H501X);

– ricorrente –

nei confronti di:

DENTALICA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona dell’amministratore

delegato, legale rappresentante pro tempore, L.M.

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso,

dagli avvocati Claudio Bonora (C.F.: BNR CLD 52H19 E317)) e Antonio

Rizzo (C.F.: RZZ NTN 54H26 H501L);

e

IDEM S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, P.M. rappresentato e difeso, giusta procura

in calce al controricorso, dagli avvocati Alfredo Talenti (C.F.: TLN

LRD 61T23 D969B) e Luca Vianello (C.F.: VNL LCU 62P02 H501E);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n.

1439/2014, depositata in data 14 novembre 2014 e notificata in data

21 novembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

16 maggio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

gli avvocati Marco Cecilia e Bruno Sassani, per la società

ricorrente;

l’avvocato Claudio Bonora, per la società controricorrente Dentalica

S.p.A.;

gli avvocati Alfredo Talenti e Luca Vianello, per la società

controricorrente Idem S.r.l..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Prodes Medica S.r.l. (oggi Prodes S.r.l.) ha agito in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto con il quale – tramite un’operazione di leasing conclusa con società estranea al giudizio – erano state fornite da Dentalica S.p.A. alcune apparecchiature mediche, prodotte da Idem S.r.l. ed assemblate dalla venditrice, da utilizzare presso i propri studi professionali, nonchè il risarcimento dei danni.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Genova, che ha dichiarato risolto il contratto di vendita per inadempimento imputabile alla venditrice Dentalica S.p.A., l’ha condannata a restituire alla società attrice il prezzo pagato (per Euro 218.730,96, oltre interessi al tasso cd. commerciale, previa riconsegna dei beni venduti), ed ha altresì condannato entrambe la società convenute al risarcimento dei danni, in solido, l’una a titolo di responsabilità contrattuale e l’altra a titolo di responsabilità extracontrattuale, per l’importo di Euro 19.214,96, quale rimborso delle spese di riparazione effettuate, e per l’ulteriore importo di Euro 480.000,00, quali danni patrimoniali (danni posti a carico della produttrice per due terzi e della venditrice per un terzo, nei rapporti interni).

La Corte di Appello di Genova, in totale riforma della decisione di primo grado, ha invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Idem S.r.l. con riguardo a tutte le domande proposte, il difetto di legittimazione attiva dell’attrice con riguardo all’azione di risoluzione del contratto di vendita, l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per ridotta redditività degli studi professionali, in quanto proposta tardivamente, ed ha rigettato le ulteriori domande risarcitorie. Ha quindi condannato l’attrice a restituire quanto ottenuto in base alla sentenza di primo grado.

Ricorre Prodes S.r.l., sulla base di otto motivi.

Resistono con distinti controricorsi Dentalica S.p.A. e Idem S.r.l..

Sia la società ricorrente che le società controricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso, “sulla legittimazione dell’utilizzatore nel contratto di leasing all’esercizio dell’azione di risoluzione del contratto di fornitura”, si denunzia “violazione o falsa applicazione delle norme e principi di diritto in materia di leasing (e della L. n. 259 del 2014 di ratifica della Convenzione di Ottawa 28.5.1988), in materia di mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c., comma 2), in materia di legittimazione ad agire e titolarità dell’azione (art. 81 c.p.c.). Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il secondo motivo del ricorso, “ancora sulla legittimazione attiva dell’attrice Prodes ad esercitare l’azione di risoluzione del contratto di fornitura”, si denunzia “violazione o falsa applicazione dei principi e delle disposizioni di legge in materia di motivazione della sentenza e di giusto processo (Cost. art. 24 e art. 111, art. 12 preleggi, art. 132 c.p.c.) e in materia di criteri ermeneutici (art. 1362 c.c.). Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3”.

Con il terzo motivo del ricorso, “ancora sulla legittimazione attiva dell’attrice Prodes ad esercitare l’azione di risoluzione del contratto di fornitura”, si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (esercizio dell’opzione o riscatto e pagamento del prezzo dei beni oggetto del contratto di leasing) che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con il quarto motivo del ricorso, “sulla prescrizione dell’azione di risoluzione del contratto di fornitura esercitata da Prodes”, si denunzia “1) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e di non rilevabilità d’ufficio della eccezione di prescrizione (art. 2938 c.c.); 2) violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c., comma 2) e conseguente nullità della sentenza; 3) violazione o falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto di vendita (art. 1495 c.c.), decorrenza della prescrizione (art. 2935 c.c.), interruzione della prescrizione (art. 2943 e art. 2944 c.c.); in materia di obblighi del venditore e conseguenze nella vendita (artt. 1476,1477,1490 e 1492 c.c.); 4) violazione dei principi di diritto in tema di perspective overruling (Cost. art. 24 e 111). Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

I primi quattro motivi del ricorso hanno ad oggetto la questione della legittimazione di Prodes S.r.l., utilizzatrice nell’ambito dell’operazione di leasing stipulata con la banca Citifin (quale concedente) e Dentalica S.p.A. (quale fornitrice), all’esercizio dell’azione di risoluzione del contratto di vendita delle apparecchiature mediche, stipulato da Dentalica S.p.A. e Citifin, nonchè quella della prescrizione della suddetta azione.

I predetti motivi sono connessi, e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

E’ sufficiente osservare in proposito (con specifico riguardo ai primi tre motivi) che la sentenza impugnata è del tutto conforme in diritto all’indirizzo sancito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “l’operazione di leasing finanziario si caratterizza per l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest’ultimo) di soddisfare l’interesse dell’utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale, l’utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all’adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto; in mancanza di un’espressa previsione normativa al riguardo, l’utilizzatore non può, invece, esercitare l’azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poichè riguarda non la “legitimatio ad cau-sam” ma la titolarità attiva del rapporto” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19785 del 05/10/2015, Rv. 636742 – 01).

Sulla base di tale corretta premessa in diritto, avendo insinda-cabilmente accertato in fatto che nella specie la concedente non aveva affatto trasferito all’utilizzatrice l’azione ad essa spettante di risoluzione del contratto di vendita (nè aveva prestato alcun consenso all’esercizio di essa da parte sua), e che non vi era prova dell’avvenuto acquisto da parte di quest’ultima della proprietà dei beni oggetto dell’operazione di leasing, la corte di appello la ha ritenuta non legittimata ad esperire la suddetta azione.

Il ricorso non offre motivi per rivedere i principi di diritto appena esposti, del resto sanciti da questa Corte a Sezioni Unite, mentre sotto il profilo degli accertamenti di fatto la sentenza impugnata risulta sorretta da motivazione non apparente e non insanabilmente contraddittoria sul piano logico, quindi non censurabile in sede di legittimità.

Sotto questo aspetto il ricorso si risolve nella inammissibile richiesta di una revisione dei suddetti accertamenti di fatto e di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.

E’ poi certamente infondata la denunzia di violazione dell’art. 1362 c.c..

Secondo la società ricorrente, la corte di appello avrebbe dovuto privilegiare l’interpretazione letterale del contenuto della corrispondenza intervenuta tra essa e la concedente Citifin (di cui trascrive il contenuto) e desumerne l’avvenuto trasferimento in proprio favore dell’azione di risoluzione contrattuale. Ma l’interpretazione delle missive intercorse tra le parti risulta effettuata dalla corte di appello in perfetta conformità al precetto normativo di disciplina dell’interpretazione degli atti negoziali invocato da parte ricorrente, ed il risultato dell’operazione interpretativa – oltre ad essere incensurabile nella presente sede – risulta del tutto condivisibile nella parte in cui – proprio sulla base del significato letterale dei termini utilizzati – esclude che possa evincersi la volontà della concedente di trasferire la titolarità dell’azione di risoluzione del contratto di vendita, non sussistendo nelle sue dichiarazioni alcun cenno a tale azione, ma solo a quella risarcitoria.

Altrettanto infondata è la censura di omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo all’esercizio dell’opzione per l’acquisto dei beni oggetto della locazione finanziaria da parte dell’utilizzatrice: la questione è stata espressamente affrontata dalla corte di appello, che ha ritenuto mancante la prova dell’esercizio della suddetta opzione. In effetti la ricorrente lamenta in sostanza, sul punto, che non sia stato preso adeguatamente in considerazione un documento (a suo dire legittimamente prodotto in sede di appello), e dunque anche sotto questo profilo il ricorso si risolve in una richiesta di nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio, non ammissibile in sede di legittimità. In ogni caso, si tratta di questione non decisiva, in quanto l’eventuale esercizio dell’opzione, presupponendo la validità e l’efficacia dell’originario contratto di vendita, non potrebbe in nessun caso legittimare l’utilizzatrice all’esercizio dell’azione di risoluzione di detto contratto.

Il difetto di legittimazione attiva della ricorrente con riguardo all’esercizio dell’azione di risoluzione assorbe poi altresì ogni questione in merito alla prescrizione di tale azione, oggetto del quarto motivo di ricorso.

2. Con il quinto motivo del ricorso, “sul risarcimento del danno patrimoniale derivante dai costi necessari per la eliminazione dei vizi della fornitura”, si denunzia “violazione o falsa applicazione delle norme in materia di azione di risarcimento del danno nella vendita (art. 1453 c.c. e art. 1494 c.c.) e di distribuzione dell’onere probatorio nell’inadempimento e responsabilità contrattuale (artt. 1218 e art. 2697 c.c.). Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Secondo la società ricorrente, pur in mancanza di prova della originaria sussistenza dei difetti delle apparecchiature oggetto della fornitura da essa denunciati, la corte di appello avrebbe dovuto ugualmente accogliere la propria domanda risarcitoria, non potendosi ritenere adempiuto l’onere della prova dell’adempimento da parte della venditrice.

La censura non coglie però la effettiva ratio decidendi della pronunzia impugnata.

La corte di appello ha escluso, in base ad un incensurabile accertamento di fatto operato all’esito della valutazione degli elementi di prova acquisiti, la responsabilità della società venditrice (Dentalica S.p.A.) per i difetti denunciati con riguardo alle apparecchiature fornite all’attrice (Prodes S.r.l.).

Ha infatti appurato che, se anche vi erano state iniziali anomalie di funzionamento, esse erano di certo agevolmente eliminabili, mentre la effettiva causa dei difetti poi riscontrati in sede di consulenza tecnica di ufficio, che ne impedivano in concreto la funzionalità, era da individuare negli interventi posti in essere da tecnici incaricati dall’utilizzatrice (Prodes S.r.l.), e malamente effettuati (interventi di carattere “distruttivo”, secondo il consulente). Non potendosi ritenere che le lievi anomalie di funzionamento iniziali (comunque agevolmente eliminabili) avessero inciso sulla effettiva funzionalità delle apparecchiature, ha escluso la sussistenza dei difetti denunciati.

I giudici di merito hanno dunque radicalmente escluso, in fatto, che sussistessero i pretesi difetti della merce venduta.

Sulla base di tali accertamenti in fatto, la conclusione in diritto – e cioè l’esclusione di una responsabilità della fornitrice – risulta ovviamente del tutto corretta.

Anche sotto tale aspetto quindi il ricorso si risolve in definitiva in una inammissibile richiesta di revisione di accertamenti di fatto e di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.

In ogni caso, va altresì esclusa la denunziata violazione delle norme sulla distribuzione dell’onere della prova, dal momento che la pronunzia impugnata è sul punto conforme all’indirizzo di questa Corte, cui va data continuità nella presente sede, secondo il quale “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18125 del 26/07/2013, Rv. 627302 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 21949 del 25/09/2013, Rv. 628315 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 13695 del 12/06/2007, Rv. 597438 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 8963 del 10/09/1998, Rv. 518754 – 01)

3. Con il sesto motivo del ricorso, “sul risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla ridotta funzionalità degli studi medici dell’attrice Prodes”, si denunzia “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in materia di risarcimento del danno (artt. 1218 e art. 1223 c.c.) e in materia di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il settimo motivo del ricorso, “sul risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla ridotta funzionalità degli studi medici dell’attrice Prodes”, si denunzia “violazione o falsa applicazione delle disposizioni di legge in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.) e di liquidazione equitativa del danno (art. 1226 c.c.). Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3″.

I motivi in esame restano assorbiti in conseguenza del rigetto del precedente.

Una volta esclusa la responsabilità della venditrice (Dentalica S.p.A.) per i difetti delle apparecchiature denunciati dalla società attrice (Prodes S.r.l.), la domanda di risarcimento dei danni da lucro cessante non potrebbe in nessun caso trovare accoglimento, mancando il sottostante inadempimento.

8. Con l’ottavo motivo del ricorso,”sulla legittimazione passiva del produttore Idem S.r.l.”, si denunzia “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in materia di legittimazione a contraddire (art. 81 c.p.c.), responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e cosa giudicata (art. 2909 c.c., e art. 346 c.p.c.). Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Anche questo motivo resta assorbito, in quanto, esclusa la sussistenza di difetti originari delle apparecchiature vendute, va del pari ovviamente esclusa, a fortiori, una responsabilità del produttore.

D’altra parte, in mancanza di ogni rapporto negoziale con l’attrice, la produttrice (Idem S.r.l.) avrebbe potuto rispondere solo a titolo extracontrattuale, ma nel ricorso manca una specifica censura con riguardo al rigetto della domanda sotto il profilo attinente a tale titolo di responsabilità, avendo il quinto motivo (l’unico attinente alla questione dei difetti delle cose vendute) ad oggetto la sola responsabilità contrattuale.

9. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricorrenti, liquidandole per ciascuna di esse in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA