Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18947 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 16/09/2011), n.18947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II N. 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO GREZ,

rappresentata e difesa dagli avvocati SCOTTO FERDINANDO, LAUDADIO

FELICE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 252/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/07/2006 r.g.n. 3958/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di G.A. contro il Centro Servizi Amministrativi di Napoli e la Direzione scolastica regionale di Napoli ( ex Provveditorato agli studi) diretta a far accertare il proprio diritto di essere assegnata all’ufficio stampa, siccome in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla L. n. 150 del 2000, art. 9 o comunque a compiti funzionalmente attinenti l’informazione, l’addetto stampa e l’ufficio stampa.

La Corte d’appello ha motivato il rigetto ritenendo che, delle varie attività previste dalla L. n. 150 del 2000, presso la Direzione scolastica regionale era stata realizzata la sola attività di comunicazione istituzionale attraverso l’URP ( Ufficio Relazioni con il Pubblico) avendo l’Amministrazione deciso di non far uso della possibilità di realizzare l’attività di informazione.

G.A. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per tre motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denunzia “error in judicando – error in procedendo – omessa ed erronea valutazione delle prove documentali – violazione dell’art. 115 c.p.c. – insufficiente motivazione e si conclude con il seguente testuale quesito ex art. 366 bis c.p.c., norma applicabile in relazione alla data della sentenza impugnata:

“risponde ai canoni di legittima valutazione delle risultanze istruttorie l’affermazione con la quale la Corte territoriale nega l’esistenza di un ufficio stampa presso il Provveditorato agli studi e lo (la) adotta a presupposto di rigetto della domanda?”.

Il motivo è inammissibile.

Benchè nell’epigrafe siano prospettati anche vizi di violazione di legge, il motivo contiene in sostanza censure di vizio di motivazione, senza che il quesito individui il fatto decisivo trascurato o illogicamente valutato dal giudice di merito, e le ragioni per le quali la sentenza sarebbe incorsa in tali vizi.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione della L. 7 giugno 2000, n. 150, art. 6 e si conclude con il seguente quesito “alla luce della L. n. 150 del 2000 esiste l’obbligo per la P.A. di dotarsi di strutture finalizzate alle attività di informazione e di comunicazione e di assegnarvi personale dotato della professionalità specifica?” Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione della L. n. 150 del 2000, art. 9 e del D.P.R. n. 422 del 2001 e si conclude con il seguente testuale quesito: ” in relazione alle previsioni normative richiamate nel presente mezzo e ai titoli professionali posseduti ed alle funzioni espletate dalla ricorrente accerti la Suprema Corte il diritto della ricorrente ad essere assegnata all’Ufficio Stampa presso il Provveditorato agli studi di Napoli”.

I due motivi, connessi, possono esser trattati congiuntamente.

Il terzo motivo è inammissibile perchè secondo orientamenti giurisprudenziali così consolidati che ogni citazione appare superflua il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. non può consistere nella richiesta alla Corte di dire se una determinata statuizione della decisione impugnata siano conforme a diritto e men che meno nella richiesta di statuire in concreto sul diritto fatto valere in giudizio.

L’inammissibilità del terzo motivo rende inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo, perchè l’eventuale risposta positiva al quesito ivi formulato non sarebbe idonea a garantire alla ricorrente l’ulteriore risultato cui essa aspira, ovvero l’accertamento del diritto a ricoprire l’incarico di addetto stampa o incarichi di natura analoga.

In conclusione, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile senza pronunzie sulle spese in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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