Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18947 del 11/09/2020
Cassazione civile sez. lav., 11/09/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 11/09/2020), n.18947
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20806-2014 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SE.RI.T. SICILIA S.P.A., Agente
della Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale
rappresentante pro tempore), elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato difeso dall’avvocato LAURA FIRINU;
– ricorrente –
contro
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO D’ACQUISTO;
– controricorrente –
e contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione
dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE
MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE e CARLA
D’ALOISIO;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 1028/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 03/06/2014, R.G.N. 1402/2012.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 3.6.2014, in riforma della decisione impugnata, dichiarava prescritti i crediti per contributi di cui alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), ritenendo documentalmente accertato che l’ufficiale giudiziario avesse consegnato l’atto al portiere dello stabile di abitazione del C. e non avesse dato notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione, mediante lettera raccomandata, come previsto dall’art. 139 c.p.c., comma 4;
2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso affidato ad unico motivo Riscossione Sicilia s.p.a., al quale ha opposto difese il C., con controricorso; l’INPS ha rilasciato procura speciale, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., in calce al ricorso notificato;
3. in vista dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria, ex art. 380-bis c.p.c., evidenziando che il C. ha presentato il 22.3.2017, quanto alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, richiesta di definizione agevolata ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2016, n. 225 e che ha provveduto al pagamento delle rate di cui alla detta istanza con estinzione del debito portato sul ruolo di cui all’impugnata cartella.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
4. non risulta contestata la documentazione allegata alla memoria;
5. va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (v. Cass. n. 24083 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 11540 del 2019) secondo la quale, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato;
6. in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato;
7. venendo all’applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che risulta documentato che parte resistente ha presentato la dichiarazione di definizione agevolata; risulta altresì l’avvenuta comunicazione dell’esattore nonchè i pagamento degli importi dovuti tanto che il conto non presenta debiti (documentazione allegata alla memoria depositata in funzione dell’adunanza dinanzi a questa Sezione Lavoro);
8. nella memoria è stato chiesto dalla s.p.a. Riscossione Sicilia dichiararsi cessata la materia del contendere, e spetta a questa Corte qualificare giuridicamente tale istanza;
9. ricorre, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata;
10. la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, richiamato in via di estensione temporale dal D.L. n. 148 del 2017, art. 1 conv. in L. n. 172 del 2017;
11. non è luogo a provvedere sulle spese perchè tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente;
12. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020