Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18946 del 17/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18946 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 29571-2011 proposto da:
POWERFLOR SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore,

CICCOLELLA

VINCENZO,

elettivamente

domiciliati in ROMA P.ZA BARBERINI 12, presso lo
studio dell’avvocato FABIO MARCHETTI, che li
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrenti –

2018
933

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che 1o rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 17/07/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 78/2011 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata il 27/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;

Generale Dott. STEFANO VISONA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per i ricorrenti l’Avvocato RASI per delega
dell’Avvocato MARCHETTI che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che
si riporta al controricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Fatti della causa
1. La commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza 27 luglio
2011, sul rilievo per cui il contratto stipulato dalla srl Powerflor con la società
statunitense Texas Gas International Lcc, ritenuto dalla Powerflor e dai giudici
di primo grado fonte di un’operazione non imponibile ai fini Iva e, come tale,
sottratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 131/1986, all’applicazione dell’imposta
proporzionale di registro, era, al contrario, da ritenersi assoggettato a

cessione di beni o di servizi, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 633/72, bensì di
un “contratto quadro” in forza del quale la Powerflor aveva pagato la somma di
€8.000.000,00 e si era assicurata il diritto far progettare e realizzare dalla
Texas Gas impianti e macchinari in conformità alle specifiche contenute in
successivi “ordini/contratto”, giudicava legittimo l’avviso di accertamento
dell’imposta di registro e di irrogazione di sanzioni, emesso dalla Agenzia delle
Entrare nei confronti della srl Powerflor, in applicazione dell’art. 9 della Tariffa,
parte I, allegata al d.P.R. 131/86.
2. La srl Powerfower ricorre, con due motivi, per la cassazione della sopradetta
sentenza.
3. La Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la srl Powerflor lamenta, in relazione
all’art.360 comma 1, n.5, c.p.c., l’insufficienza e la illogicità della motivazione
della sentenza impugnata nella quale il contratto in oggetto è stato ricondotto
ad una categoria diversa tanto da quella della cessione di beni tanto da quella
della prestazione di servizi benché dette ultime categorie costituiscano “tanto
per il diritto civile quanto per la legislazione Iva, una summa divisi°, esaustiva
di tutte le possibilità”, e non era stato invece qualificato come appalto né come
vendita di beni da costruire malgrado vi fossero elementi testuali che
avrebbero dovuto indurre la commissione ad adottare la prima o, in subordine,
la seconda qualificazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso la srl Powerflor lamenta, in relazione all’art.
360 comma 1, n.3, c.p.c., la violazione dell’art.3 del d.P.R.633/72, dell’art. 5 e
dell’art. 40 del d.P.R. 131/1986, per avere la commissione regionale escluso

quest’imposta trattandosi di contratto che non aveva determinato alcuna

che il contratto in oggetto fosse qualificabile come operazione compresa
nell’ambito applicativo dell’art.3 del d.P.R. 633/72, non imponibile ai fini Iva e
quindi, per il principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro, sancito
dall’art. 40 del d.P.R. 131/86, sottratto a quest’ultima imposta salvo che, ex
art. 5 del medesimo d.P.R., in caso d’uso.
3. Il primo motivo è fondato e deve essere accolto.
‘, E’ circostanza non controversa che, in forza del contratto dedotto in giudizio,

euro: risulta pertanto intrinsecamente contraddittoria, e priva di logica
spiegazione, l’affermazione della commissione tributaria regionale secondo cui
il contratto non avrebbe ad oggetto né lo scambio di beni, né lo scambio di
servizi, posto che, se davvero così fosse, non sai ebbe dato comprendere a
quale titolo la somma in questione sia stata corrisposta.
5. Conseguentemente, assorbito il secondo motivo di ricorso, la sentenza
impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla
commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.
6. La commissione dovrà decidere delle spese anche del giudizio di legittimità.
pqm
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per
le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa
composizione.

Powerflor abbia versato in acconto alla Texas Gas la somma di otto milioni di

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