Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18946 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 16/09/2011), n.18946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.V., P.G., PO.GI.,

PE.GU., PE.MA., PA.EL., nella

qualità di eredi di PE.EM., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAVALLARI

EGISTO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA, I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA

PREVIDENZA SOCIALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 21/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/01/2006 R.G.N. 265/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Gli attuali ricorrenti, tutti già dipendenti del Consorzio Autonomo del Porto(CAP) poi Autorità Portuale di Genova (APG) con qualifiche di 6^ e 7^ livello, in quiescenza per pensionamento anticipato, tranne Pa.El., Pe.Gu. e Pe.Ma., eredi del dipendente Pe.Em., hanno proposto contro l’INPS e l’APG una domanda di riliquidazione della pensione, lamentando, in particolare, l’erroneità nel calcolo della voce “maggiorazione competenze accessorie” per la quale si era tenuto conto non dello stipendio base effettivamente percepito al momento del pensionamento ma del solo stipendio tabellare del 4^ livello per i dipendenti inquadrati in tale livello e nei successivi fino al 6^ incluso, e del solo stipendio tabellare del 7^ livello per i dipendenti inquadrati in tale livello e nei successivi sino al 9^ incluso.

L’INPS resisteva negando fra l’altro la propria legittimazione passiva ed altrettanto faceva l’APG, chiamata in causa.

Il primo giudice accertava la legittimazione del convenuto e del chiamato in causa, e riteneva corretta l’applicazione fatta dall’INPS della normativa applicabile, individuata in quella del c.d. “libro bianco” aggiornato al maggio 1992, approvato dall’assemblea generale del CAP in data 29 luglio 1992.

Gli attuali ricorrenti, per quel che risulta dalla sentenza impugnata, si dolevano con l’appello che il Tribunale avesse dichiarato inapplicabile, perchè inefficace, il cit. “libro bianco” ed avesse respinto le domande per erronea indicazione della percentuale di maggiorazione sulle indennità accessorie.

L’INPS resisteva all’appello. L’APG con appello incidentale chiedeva la riforma della statuizione sulla propria legittimazione passiva.

La Corte d’Appello di Genova dichiarava inammissibile l’appello per carenza di motivi logicamente riferibili alla sentenza impugnata.

I ricorrenti chiedono la cassazione di questa sentenza con ricorso articolato su 7 motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione e con falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. statuito l’inammissibilità dell’appello sull’erroneo rilievo che gli appellanti avrebbero ritenuta accolta la loro domanda senza che si provvedesse alla determinazione del quantum mentre invece la mancata quantificazione era conseguenza del rigetto della domanda perchè infondata.

Il secondo motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnata di non avere in “violazione e falsa applicazione di norme” e con vizio di motivazione preso posizione su alcuno degli argomenti delle parti.

Il terzo motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione e falsa applicazione della L. 13 febbraio 1987, n. 26, art. 13 omesso di considerare completamente inefficace la delibera del CAP e di non aver tenuto conto della Delib. 28 aprile 1993 vale a dire la riliquidazione delle pensioni consortili.

Il quarto motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnata di non avere in violazione degli artt. 99, 112, 115, 116 e 277 c.p.c. tenuto conto della complessità dei temi trattati da tutte le parti in causa.

Il quinto motivo di ricorso di ricorso addebita alla sentenza impugnata di non avere in violazione e con falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonchè con contraddittoria motivazione considerato che da un esame complessivo dell’atto di appello appariva evidente che i ricorrenti intendevano ottenere la riforma della sentenza proprio nella parte in cui aveva stabilito l’efficacia delle norme del 1992, e ciò con riferimento all’an ed al quantum debeatur.

Il sesto ed il settimo motivo di ricorso addebitano alla sentenza impugnata di non avere in violazione dell’art. 115 c.p.c. ( sesto motivo) e 116 c.p.c. (settimo motivo) tenuto conto delle prove scritte prodotte dalle parti e di non aver utilizzato tali prove, entrate nella disponibilità del giudice.

Il ricorso è inammissibile.

Va infatti applicato il principio, affermato da questa Corte in un caso del tutto analogo, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ove il ricorrente denunci che la sentenza d’appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l’impugnazione sul rilievo che il ricorrente aveva impugnato la decisione di primo grado sulla base di motivi non attinenti alle argomentazioni del primo giudice, è necessario – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che l’atto di appello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione non erano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di inammissibilità in quanto non abilitata a procedere all’esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del ricorso.

(Cass. 12 maggio 2010 n. 11477, che, in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto che, in assenza della trascrizione dell’atto di appello, non fossero ravvisabili valide ragioni per cassare la sentenza impugnata, in un caso nel quale, come, sostanzialmente, anche nella specie, la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello di un gruppo di pensionati dell’Autorità Portuale di Genova sul rilievo che i ricorrenti avevano proposto l’impugnazione sul presupposto che la decisione di primo grado, dopo aver riconosciuto la fondatezza dell'”an” della pretesa dichiarando inefficace il c.d. libro bianco, avesse respinta la domanda sul “quantum” per l’omessa indicazione della percentuale applicabile, mentre dalla motivazione della sentenza e del dispositivo emergeva che la domanda era stata respinta perchè infondata).

Anche nel caso in esame, manca tale trascrizione nei termini sopra precisati, sicchè il ricorso deve esser dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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