Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18946 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17633-2019 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDINE PACITTI, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 972/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il giorno 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Campobasso, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione poichè 1) il Tribunale non avrebbe valutato in modo compiuto la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per essere ammesso a fruire della protezione sussidiaria tenuto segnatamente conto della situazione di violenza corrente nel paese di provenienza; 2) il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione senza procedere all’audizione del ricorrente; 3) il Tribunale avrebbe denegato il riconoscimento della protezione umanitaria malgrado il ricorrente si fosse perfettamente integrato nel nostro paese.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo è inammissibile essendo inteso a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio in guisa del quale il decidente ha giudicato, da un lato, che “il racconto evidenzia elementi di inverosimiglianza e di genericità con particolare riferimento agli episodi della sua fuga, tali da far dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dall’instante”, confermando, di riflesso, il complessivo responso di non credibilità già enunciato in sede amministrativa; e dall’altro, sulla scorta di informazioni tratte da accreditate fonti internazionali, ha ritenuto insussistenti nelle regioni di provenienza (Delta State) “situazioni paragonabili a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno”.

3. Il secondo motivo è infondato essendo convincimento di questa Corte, sul presupposto che, disposta la comparizione del richiedente, non se ne renda perciò obbligata l’audizione, che l’audizione non sia obbligatoria neppure quando manchi la videoregistrazione ove il richiedente sia posto nella condizione di rendere le proprie dichiarazioni (Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 5973).

4. Il terzo motivo è infondato poichè, come da ultimo affermato dalle SS.UU. di questa Corte, ancorchè ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorra procedere alla valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, non si appalesa al riguardo sufficiente il mero esame del “livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass., Sez. U, 13/11/2019, n. 29459).

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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