Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18946 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 05/07/2021), n.18946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22240/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

ENEL ENERGIA S.P.A., società con unico socio soggetta a direzione e

coordinamento di ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RENATO SILVESTRI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 705/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/03/2015 R.G.N. 47/2011 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

CONSIDERATO E RITENUTO

Che:

1. in vista dell’Adunanza camerale la società controricorrente ha depositato memoria, ex art. 380-bis c.p.c., evidenziando di aver presentato richiesta di definizione agevolata alla stregua del D.L. n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, in L. n. 172 del 2017 (rottamazione delle cartelle);

2. alla memoria è stata allegata dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e estratto dell’Agenzia delle entrate relativo alle cartelle pagate;

3. non risulta contestata la documentazione allegata alla memoria;

4. va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 24083 del 2018; n. 11540 del 2019) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato;

5. venendo all’applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che risulta documentata la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, l’avvenuta comunicazione dell’esattore ed anche di aver pagato gli importi dovuti;

6. Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione e l’INPS non hanno depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza, nulla hanno osservato ed in particolare nulla hanno eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non hanno eccepito che non siano stati loro notificati ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2);

7. ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che la parti intimate concordino sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge;

8. risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata;

9. la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata;

10. non è luogo a provvedere sulle spese perchè tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto per legge il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

 

 

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