Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18945 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 16/09/2011), n.18945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SIGILLO’ VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.S., C.L., elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA

ACCIAI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERRAI

UMBERTO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 846/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/06/2006 R.G.N. 1214/04+1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega SIGILLO’ VINCENZO;

udito l’Avvocato ACCIAI COSTANZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto per G. e

C., accoglimento per R..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/6 – 17/6/06 la Corte d’appello di Firenze – sezione lavoro, pronunziando sull’impugnazione proposta da G. S., C.L. e R.M. avverso la sentenza n. 228/04 resa dal giudice del lavoro del Tribunale di Lucca nei confronti della società Poste Italiane s.p.a, dichiarò la nullità del termine apposto in data 4/3/00 al contratto di lavoro intercorso tra quest’ultima e le ricorrenti C. e G., oltre che quello aggiunto in data 1/10/01 al contratto concluso con la R., con conseguente accertamento della permanenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dalle suddette date e con condanna della convenuta al risarcimento dei danni, nella misura delle retribuzione non versate dal 16/1/02, data di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, nonchè alle spese del doppio grado del giudizio.

La Corte spiegò che, pur essendo diverse le causali dei contratti conclusi nella fattispecie, vale a dire quella di cui all’art. 8 del ccnl del 1994 per le ricorrenti C. e G. e quella di cui all’art. 25 del ccnl 11/1/2001 per la R., la società postale non aveva, comunque, fornito la prova della ricorrenza delle condizioni legittimanti il ricorso a quelle specifiche tipologie di contratti a termine. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a Poste Italiane che affida l’impugnazione a tre motivi di censura.

Resistono con controricorso le intimate G.S. e C.L.. La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il ricorso è inammissibile nei confronti di R.M., dal momento che lo stesso non risulta essere stato notificato al suo difensore regolarmente costituito nel precedente grado di giudizio, presso il domicilio eletto, bensì ad altro difensore presso un diverso domicilio, con conseguente nullità insanabile della relativa notifica.

Invero, dal ricorso d’appello risulta che R.M. era rappresentata e difesa dall’avv. Fernando Fenili, con studio in Lucca alla via Vittorio Veneto n. 13, e che era elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Silvia Mariani alla via Cavour n. 85 in Lucca; invece, dalla relata di notifica del ricorso in Cassazione risulta che la notifica di tale atto è stata eseguita nei confronti dell’avv. Umberto Cerrai presso lo studio dell’avv. Marzia Bonagiusa al Viale dei Mille n. 82 in Firenze.

Possono, quindi, esaminarsi i motivi del ricorso solo con riguardo alle posizioni delle altre due lavoratrici intimate, vale a dire G.S. e C.L..

1. Col primo motivo è dedotta la violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3) e viene posto il quesito teso ad accertare se è vero che in virtù della delega in bianco, contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, stante il fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto, e se la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale.

2. Col secondo motivo si denunzia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il quesito di diritto posto di conseguenza è il seguente: “Dica la Corte se il sistema delineato dalla legge preveda la necessità che, ove le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di particolare ampiezza tale da capovolgere il rapporto tra la regola generale dell’assunzione a tempo indeterminato e l’assunzione a termine, la norma contrattuale debba necessariamente avere una efficacia temporale limitata”.

3. Col terzo motivo è, infine, lamentata l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) e si formula il seguente quesito”.

Dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni, e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum, il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto”. Osserva la Corte che i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto investono, nel loro insieme, la questione della portata della cosiddetta “delega in bianco” per il ricorso alla tipologia dei contratti a termine, di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’efficacia temporale della stessa. Orbene, occorre partire dal dato principale per il quale il contratto in esame è stato stipulato, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998, vale a dire con decorrenza dal 4/3/2000 per entrambe le intimate. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto “de quo”. Al riguardo, sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU. 2-3-2006 n. 4588), è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”. (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo, risultando superfluo l’esame di ogni altra censura al riguardo.

E’, invece, inconferente la censura relativa all’aliunde perceptum, oggetto del terzo motivo di censura.

Invero, la Corte territoriale ha chiaramente spiegato che l’operazione concernente la determinazione dell’aliunde perceptum da sottrarre dalle somme spettanti alle lavoratrici va rimandata alla fase esecutiva, posto che la causa in esame è stata instaurata da queste ultime per il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna generica della società datrice di lavoro al pagamento delle mensilità maturate.

Ne consegue che non coglie nel segno il motivo di doglianza che non tiene conto della suddetta specificazione operata dalla Corte territoriale e finisce per essere imperniato esclusivamente sulla questione della difficoltà dell’onere probatorio relativo alla dimostrazione dell’aliunde perceptum e sul tipo di valutazione che spetterebbe al giudicante in ordine all’ammissione delle relative istanze istruttorie, così trascurando di investire sul punto la autonoma “ratio decidendi” dell’impugnata sentenza e rivelandosi, pertanto, inammissibile. Tra l’altro, non può non rilevarsi che la richiesta meramente esplorativa di esibizione del libretto di lavoro non è di per sè idonea a provare, anche dal punto di vista quantitativo, la causa di riduzione delle prestazioni a carico del datore di lavoro, per cui nemmeno avrebbe potuto essere considerata un punto decisivo della controversia ai fini del dedotto e non provato vizio di motivazione. (per un caso analogo v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 9716 del 24/7/2000).

Così risultato inammissibile il motivo, riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va, pertanto, rigettato nei confronti di G. S. e C.L..

Quanto alle spese del presente giudizio, nulla va statuito nel rapporto tra la ricorrente e l’intimata R.M., stante la mancata costituzione di quest’ultima, mentre le stesse seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della G. e della C., a favore delle quali vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di R. M. e nulla per le relative spese.

Rigetta il ricorso nei confronti di G. e C. e condanna la ricorrente al pagamento in favore di costoro delle spese, liquidate in Euro 10,00 per esborsi e in Euro 3000,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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