Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18945 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34926-2018 proposto da:

RAINES S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO BERSANI, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la sede dell’AVVOCATURA della CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA

CAPITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO SIENI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6723/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il giorno 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Raines s.r.l impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, accogliendo il gravame dell’Amministrazione Provinciale di Roma – oggi Città metropolitana di Roma Capitale -, ha riformato l’impugnata decisione di condanna in primo grado ex art. 2041 c.c. dell’appellante al pagamento in favore della Raines del servizio di fornitura e di raccolta dei contenitori per rifiuti speciali effettuato nel periodo compreso tra il 1.11.2001 ed il 30.6.2002 in favore degli istituti scolastici provinciali.

Di detta sentenza la Raines richiede ora la cassazione sul rilievo 1) della violazione/falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dell’omesso esame di un fatto decisivo, posto che il decidente, da un lato, erroneamente interpretando il contenuto della Det. n. 113 del 2001 che aveva autorizzato la prosecuzione del servizio sino alla nuova gara, aveva accolto il gravame sul presupposto che nella specie, in difetto di impegno contabile, fosse applicabile il dettato del TUEL, art. 191, sebbene fosse carente la forma scritta, che avrebbe precluso l’esercizio dell’azione contrattuale, ma non l’esperimento dell’azione di arricchimento; dall’altro, aveva valorizzato l’argomento contenuto in una pregressa decisione del giudice di primo grado circa l’assenza di un impegno di spesa, sebbene nessun cenno in essa fosse ravvisabile in proposito, onde l’impugnata decisione si mostrava viziata dall’omesso esame di un fatto decisivo; 2) della violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., posto che il decidente accogliendo il primo motivo di gravame (difetto dell’impegno di spesa) non avrebbe dovuto estendere la propria cognizione anche al terzo motivo (arricchimento imposto); 3) della violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e dell’omesso esame di un fatto decisivo, posto che il decidente nell’accogliere il terzo motivo di gravame e nel pronunciarsi riguardo al quarto ha1 con motivazione viziata dalla denunciata violazione di legge, da incoerenza ed illogicità, obliterato i fatti emersi dal quadro istruttorio.

Al proposto ricorso, illustrato pure con memoria, resiste con controricorso l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile tanto laddove allega una pretesa violazione di legge – censurando invero un asserito errore ermeneutico fuori dai canoni di diritto comune (Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319) e reiterando senza alcuna esternazione critica pertinente la medesima doglianza già vagliata dal decidente del grado (Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22478) – quanto dove deduce un preteso vizio motivazionale avendo il fatto costituito oggetto di esame (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053) e non essendo la diversa valutazione di esso, anche sotto il vigore del previgente dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ricorribile per cassazione (Cass., Sez. IV, 27/07/2017, n. 18665).

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile non avendo il ricorrente, impregiudicata ogni valutazione sul merito di esso, interesse a dolersi della dedotta violazione a fronte del fatto che, quand’anche essa fosse condivisibile, la sentenza si suffragherebbe pur sempre in base all’accoglimento del primo motivo di gravame.

4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a promuovere una rivalutazione di merito delle risultanze istruttorie già sfavorevolmente apprezzate dal decidente del grado e qui non più rimeditabili per i limiti intrinseci del giudizio di legittimità.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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