Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18945 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 05/07/2021), n.18945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14381/2015 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., con socio unico soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO BONAMICO;

– ricorrente principale –

contro

F.C., C.G., FL.UB., B.R. quale

erede di B.A., FA.AN., D.P.,

P.P., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO GIORDANO;

– controricorrenti –

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

TRENITALIA S.P.A. con socio unico soggetta all’attività di direzione

e coordinamento di FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 941/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/12/2014 R.G.N. 764/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 9 dicembre 2014, ha deciso il gravame svolto da Trenitalia avverso la decisione di primo grado che, per quanto in questa sede rileva, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva accolto la domanda proposta da un gruppo di lavoratori della s.p.a P.M. Ambiente (di seguito PMA e, nelle more, posta in amministrazione straordinaria), assegnati con mansioni di operaio in forza di appalto presso Trenitalia, per crediti per TFR e dichiarato inammissibili le domande proposte da Trenitalia nei confronti dell’INPS, terzo chiamato in causa;

2. la Corte di merito ha ritenuto: sussistente l’obbligazione solidale di Trenitalia committente rispetto alle domande proposte nei confronti del datore di lavoro appaltatore; infondata la domanda di Trenitalia di condanna dell’INPS, gestore del Fondo, a restituire gli importi relativi alla quota di TFR maturata dal primo gennaio 2007 e pagati ai lavoratori in adempimento dell’obbligo D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29; insussistente il diritto di Trenitalia di surrogarsi nei diritti dei lavoratori nei confronti del Fondo di garanzia;

3. avverso tale sentenza ricorre Trenitalia s.p.a., con ricorso affidato a quattro motivi, cui resistono, con separati controricorsi, F.C. ed altri litisconsorti in epigrafe indicati, e l’INPS che propone ricorso indentale condizionato, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, Trenitalia s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. con il primo motivo di ricorso, deducendo plurime violazioni di legge (D.Lgs. n. 267 del 2003, art. 29, L. n. 1369 del 1960, art. 3, artt. 1676,2120,2697,2909 c.c., artt. 10,11 preleggi, artt. 112,115,116,324,346 c.p.c.) e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, Trenitalia s.p.a. assume che erroneamente la Corte di merito avrebbe fondato la sua responsabilità solidale per le quote di TFR maturate prima del D.Lgs. n. 276 del 2003, sia sul D.Lgs. n. 276, art. 29, sia sull’art. 1676 c.c., sia sulla L. n. 1369 del 1960, art. 3, in tal modo riconoscendo un’obbligazione di pagamento anche per le quote di TFR maturate prima del 24 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 cit.) e violando il giudicato interno, considerato che la sentenza di primo grado aveva limitato l’applicazione del D.Lgs. n. 276, art. 29, alle quote di TFR maturate dopo l’indicato discrimine temporale;

5. con il secondo, denunziando plurime violazioni di legge (art. 1203 c.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, della L. n. 297 del 1982, artt. 1 e 2 di attuazione della Direttiva Cee 80/987/CEE del 20.10.1980 e 2008/94/CE del 22.10.1998 e dell’art. 3 Cost.), si censura la ritenuta esclusione del diritto della società alla surrogazione nei diritti dei lavoratori nei confronti del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps, sul rilievo che l’adempimento di un obbligo ex lege da parte del committente, coobbligato solidale, non possa escludere il diritto di quest’ultimo a rivalersi sul Fondo di Garanzia per effetto di surroga rispetto alla posizione del lavoratore, in applicazione dell’art. 1203 c.c.;

6. con il terzo, deducendo plurime violazioni di legge (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, in relazione all’art. 2120 c.c., L. n. 296 del 2006, art. 1,commi 755-757, della L. n. 1369 del 1960, art. 3, D.M. 30 gennaio 2007), la società assume l’estraneità al pagamento delle quote di TFR maturate a far data dal 1 gennaio 2007 argomentando che, alla stregua della richiamata L. n. 296 del 2006, il datore di lavoro è divenuto mero mandatario ex lege dell’esecuzione di una prestazione che fa capo ad altro soggetto giuridico, il Fondo di tesoreria presso l’INPS, e tanto esclude l’obbligazione solidale ex lege a carico del committente per un debito gravante sul detto Fondo;

7. con il quarto, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, anche in relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) artt. 5 e 118 e Allegato VI, nonchè D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 4,5 e 6 e si assume l’inapplicabilità della disciplina della responsabilità solidale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, in ragione dell’affermata natura pubblicistica della società;

8. il ricorso principale di Trenitalia è da rigettare;

9. il primo motivo è inammissibile;

10. la sentenza impugnata risulta motivata, quanto al merito della questione, sostanzialmente attraverso il rinvio alle motivazioni della sentenza della stessa Corte d’appello n. 203 del 2014, sviluppate intorno alla infondatezza giuridica della tesi, sostenuta da Trenitalia, circa l’effetto di sostituzione della stessa al lavoratore (quale avente causa dello stesso) per effetto del pagamento del t.f.r. in ragione della solidarietà fissata dal D.Lgs. n. 275 del 2003, art. 29;

11. la Corte d’appello, nelle premesse, ha riferito che l’ingiunzione da cui traeva origine il procedimento era stata richiesta, nei confronti di Trenitalia, dagli attuali intimati, alla stregua sia del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, sia dell’art. 1676 c.c. e che il Tribunale aveva riconosciuto il diritto come sussistente, per le quote maturare da ottobre 2003, in ragione dell’art. 29 e per il periodo anteriore in forza della L. n. 1369 del 1960, art. 3 e art. 1676 c.c.;

12. la sentenza del Tribunale che ha riconosciuto il credito vantato è stata fatta oggetto di appello, da parte di Trenitalia, e non si era formato comunque il giudicato in ordine ai suoi presupposti costitutivi, che sono stati riesaminati, per intero, dalla Corte di merito;

13. deve ribadirsi che la c.d. minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (v. Cass. n. 34 del 2020 ed ivi ulteriori richiami);

14. quanto alle censure svolte con il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, in continuità con i numerosi precedenti di questa Corte (v., fra i più recenti, Cass. n. 1885 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti) risulta ormai definitivamente superato l’orientamento che consentiva all’obbligato solidale del datore di lavoro di surrogarsi, relativamente agli importi corrisposti, nella posizione vantata dal lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia: la corresponsione del TFR da parte di un terzo esclude, in radice, il presupposto voluto dalla legge per l’intervento del Fondo di garanzia, costituito dall’inadempimento del datore di lavoro determinato da uno stato di insolvenza (così già Cass. n. 9068 del 2013), e ciò, a maggior ragione, allorchè il terzo sia il committente che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio appaltatore, dal momento che costui adempie ad un’obbligazione propria, nascente dalla legge e, se è senz’altro legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3, nessun titolo ha per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia, non potendo mai considerarsi avente diritto del lavoratore nei cui confronti ha adempiuto (Cass. n. 10543 del 2016);

15. una volta acclarata la natura previdenziale della prestazione dovuta dal Fondo di garanzia, e la sua autonomia rispetto alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro (v. Cass. nn. 10875 del 2013, 12971 del 2014, 20547 del 2015), deve logicamente escludersi la possibilità che un terzo, che abbia a qualunque titolo pagato i debiti del datore di lavoro insolvente, possa surrogarsi nella posizione che il lavoratore assicurato avrebbe potuto vantare nei confronti del Fondo di garanzia, posto che le disponibilità del Fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del Fondo stesso (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 8), espressione dell’intervento solidaristico della collettività a favore dei lavoratori (o dei loro aventi diritto) che non abbiano ricevuto il pagamento del TFR a causa dello stato di insolvenza del loro datore di lavoro (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 1), posto che qualsiasi intervento volto a ristorare il patrimonio di terzi, che non siano i lavoratori assicurati o i loro aventi causa, si porrebbe in contrasto con il principio di personalità e indisponibilità delle prestazioni previdenziali, siccome oggetto di un diritto soggettivo pubblico;

16. escluso, dunque, che il committente abbia titolo per l’intervento del Fondo di garanzia, non divenendo Trenitalia s.p.a., per quanto detto, avente diritto dal lavoratore (v., fra le altre, Cass. n. 33 del 2020);

17. quanto alle quote di TFR maturate dal primo gennaio 2007, sono infondati i motivi del ricorso principale con i quali si deducono plurime violazioni di legge per non avere la Corte di merito dichiarato la totale estraneità di Trenitalia s.p.a. al pagamento delle quote del TFR maturate dalla predetta data, per essere la relativa obbligazione a carico del Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS, e non del datore di lavoro-appaltatore, con la conseguenza che il pagamento effettuato al Fondo tesoreria Inps estingue l’obbligazione del datore di lavoro e, non essendovi inadempimento datoriale, si estinguerebbe anche la solidarietà del committente;

18. questa Corte ha già precisato, con orientamento che qui si condivide, che l’onere probatorio del lavoratore che agisca nei confronti del committente del datore di lavoro per il pagamento del TFR riguarda il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato e dal contratto di appalto (nel senso dell’impiego nei lavori appaltati) e non anche l’effettivo versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi dovuti al Fondo di Tesoreria (a norma della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, seconda parte);

19. il versamento dei contributi al Fondo di Tesoreria costituisce, invero, fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore e, di conseguenza, nei confronti della committente, obbligata solidale ex lege, ma quest’ultima ha l’onere di allegazione e prova dell’avvenuto versamento (L. n. 296 del 2006, art. 1, prevede, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 “limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”);

20. deve, pertanto, escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall’INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale ex lege, non provino l’avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote di t.f.r., costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca (cfr. in tale senso Cass. n. 3630 del 2020 e i precedenti ivi richiamati);

21. permane, quindi, l’obbligo a carico del datore di lavoro-appaltatore e del committente, solidalmente responsabile D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, che non hanno provato, nè chiesto di provare, di avere effettuato i relativi versamenti;

22. infine, quanto all’ultima censura, questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che la questione della compatibilità tra le due normative di disciplina della materia dell’occupazione e del mercato del lavoro e, quindi, della tutela delle condizioni dei lavoratori (D.Lgs. n. 276 del 2003) e dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) e dei relativi regimi di responsabilità è già stata risolta con l’affermazione del principio, al quale va data ulteriore continuità in questa sede, secondo cui la responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali enti aggiudicatori al codice dei contratti pubblici (cfr. Cass. n. 34 del 2020 e ulteriori precedenti ivi richiamati);

23. la sentenza impugnata ha, dunque, correttamente deciso la questione di diritto ed è, pertanto, immune dalle sollevate censure;

24. al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell’INPS, fondato sull’assunto della improponibilità della domanda nei confronti di esso istituto per difetto di domanda amministrativa e della carenza di interesse ad agire da parte di Trenitalia s.p.a.;

25. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Antonio Giordano;

26. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale di Trenitalia s.p.a, assorbito l’incidentale condizionato dell’INPS; condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese liquidate, in favore dell’INPS, in Euro 8.000,00 per compensi professionali e in pari misura a favore di F.C. ed altri litisconsorti oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, da distrarsi in favore dell’avvocato Antonio Giordano. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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