Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18944 del 17/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18944 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 8684-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2018
931

contro

RUSTICHELLI ROBERTO SECONDO, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in calce;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 17/07/2018

avverso la sentenza n. 10/2010 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata 1’08/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha
chiesto l’accoglimento.

Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per

Fatti della causa
1. La commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza 8 febbraio
2010, annullava la cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate
nei confronti di Roberto Secondo Rustichelli, a seguito di controllo
automatizzato della dichiarazione Irpef per l’anno 2002, sul motivo assorbente
per cui l’Agenzia non aveva dato prova di avere notificato al contribuente,
prima dell’iscrizione a ruolo, mediante raccomanda con ricevuta di ritorno,

d.P.R. 600/73 e dall’art. 6, comma 5, della legge 212/2000.
2. L’Agenzia ricorre per la cassazione della suddetta sentenza sulla base di
cinque motivi.
3. La parte intimata resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia censura la sentenza sotto il profilo
della falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. 600/73, dell’art. 6, comma 5,
della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 2 bis d.l. 203/2005, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la commissione errato nel
ritenere necessario il preventivo invito al contraddittorio laddove, come nel
caso di specie, l’iscrizione a ruolo era avvenuta in conseguenza di semplice
confronto tra l’imposta dichiarata e i versamenti effettuati dal contribuente con
modelli F24 allegati alla dichiarazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia censura la sentenza sotto il
profilo della falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. 600/73, dell’art. 6,
comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 2 bis d.l. 203/2005, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la commissione errato
nel ritenere necessario il preventivo invito al contraddittorio nelle forme della
raccomandata con ricevuta di ritorno laddove avrebbe invece dovuto
considerare sufficiente, ai sensi delle disposizioni evocate, la forma, in concreto
conriprovatamente impiegata da essa ricorrente, della raccomandata semplice.
3. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia censura la sentenza sotto il
profilo della falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. 600/73, dell’art. 6,
comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 2 bis d.l. 203/2005, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la commissione errato

alcun atto di invito al contraddittorio così come imposto dall’art. 36 bis del

nel ritenere il mancato invio dell’invito al contraddittorio come causa di nullità
della cartella, laddove invece il mancato invio dell’invito al contraddittorio
avrebbe al più determinato la riduzione delle sanzioni applicabili al
contribuente per l’omesso versamento delle imposte dovute.
4. Con il quarto e quinto motivo di ricorso, l’Agenzia censura la sentenza per
avere la commissione in modo contraddittorio (quarto motivo), e senza
sufficienti ragioni (quinto motivo), ritenuto che essa ricorrente non aveva

era agli atti la prova dell’invio stesso mediante raccomandata.
5. Il primo motivo di ricorso è fondato:
5.1 questa Corte ha già più volte evidenziato che la comunicazione al
contribuente, prima dell’emissione della cartella di pagamento, è richiesta (a
pena di nullità) ex art. 6, comma 5, della I. n. 212 del 2000 solo laddove la
procedura di liquidazione dell’imposta con le modalità previste dall’art.36 bis,
comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, non si limiti a rilevare meri errori
materiali e richieda invece rettifiche preventive dei dati contenuti nella
dichiarazione in ordine ad aspetti rilevanti della dichiarazione stessa (Cass.
ordinanza n.1711/2018; Cass. ordinanza 27716/2017; Cass. 9463/2017);
5.2. nel caso di specie, per quanto emerge dal ricorso e dallo stesso
controricorso, la procedura di liquidazione automatizzata non ha fatto
emergere l’esigenza di rettifiche dei dati contenuti nella dichiarazione
d’imposta presentata dal Rustichelli ma ha fatto emergere una discrepanza tra
quanto questi avrebbe dovuto versare in base alla dichiarazione e quanto ha
versato in base ai modelli F24 allegati alla dichiarazione stessa.
6. In ragione di ciò che precede il primo motivo di ricorso deve essere accolto,
e, rimanendo assorbiti i motivi ulteriori, la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale del
Piemonte, in diversa composizione, perché la stessa decida delle altre, non
scrutinate doglianze sollevate dal contribuente contro la cartella di pagamento
in parola.
7. Il giudice del rinvio dovrà provvedere sulle spese anche del giudizio di
legittimità.
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provato di aver provveduto all’invio dell’invito al contraddittorio laddove invece

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per
le spese, alla commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa

composizione.

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