Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18944 del 16/09/2011
Cassazione civile sez. lav., 16/09/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 16/09/2011), n.18944
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE 11
(STUDIO ROMANO-PANUNZIO), presso lo studio dell’avvocato MORRONE
Corrado, rappresentato e difeso dall’avvocato MORRONE LUIGI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELLO STATO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1307/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 26/10/2006 R.G.N. 94/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/05/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per inammissibilità o in subordine
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1307/06, depositata il 26 ottobre 2006, accoglieva l’impugnazione proposta dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, nei confronti di M.M., avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 7 dicembre 2005 e per l’effetto in riforma dell’appellata sentenza, rigettava la domanda proposta dal M..
2. Quest’ultimo aveva adito il Tribunale per sentire riconosciuta, in sede di inquadramento del personale ATA trasferito dagli enti locali al comparto scuola l’anzianità di servizio maturata, a fini economici e di merito.
3. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il M., nei confronti dell’Amministrazione della pubblica istruzione, prospettando due motivi di ricorso.
4. Non si è costituita l’Amministrazione.
4. Il M. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che il M. provvedeva a notificare il ricorso all’Amministrazione, in persona del Ministro in carica, presso l’Avvocatura generale dello Stato, con spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento, nonchè all’Avvocatura distrettuale dello Stato, mediante consegna all’impiegato addetto alla ricezione degli atti.
L’avviso di ricevimento della notificazione all’Amministrazione presso l’Avvocatura generale dello Stato, non è stato prodotto in atti. A ciò consegue l’inammissibilità del ricorso. Ed infatti, in primo luogo va osservato che, in tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., è nulla la notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato. In secondo luogo che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., sentenza n. 13639 del 2010), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di casszione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011