Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18944 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. III, 16/07/2019, (ud. 03/06/2019, dep. 16/07/2019), n.18944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26922-2017 proposto da:

D.G.M., R.L., D.G.P.,

D.G.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO

51, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA MESSINA, rappresentati e

difesi dagli avvocati ALESSANDRO FINAZZO, MARCO LIPARI;

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) A RL, in persona del curatore e

legale rappresentante pro tempore G.B., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA, 29, presso lo studio

dell’avvocato MARCO CATELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI RIZZO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1394/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/06/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO FINAZZO;

udito l’Avvocato GIOVANNI RIZZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza in data 21.7.2017 n. 1394, ha rigettato l’appello proposto da P., E. e D.G.M. nonchè da R.L., ed ha confermato integralmente la decisione di prime cure che aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti del Fallimento (OMISSIS) a r.l. gli atti in data 21.6.2001 con i quali, D.G.P. e R.L., avevano donato ai figli M. ed D.G.E. la nuda proprietà indivisa di alcuni beni immobili e la proprietà di tutti gli arredi in essi presenti.

Il Giudice di merito ha ritenuto sussistere tanto il presupposto dell'”eventus damni”, attesa la gratuità degli atti e la mancata prova da parte dei debitori della impregiudicata consistenza della garanzia patrimoniale, quanto il presupposto della “scientia damni”, essendo insorti i crediti vantati dal Fallimento – per omesso versamento delle quote di capitale sociale della società cooperativa, di cui i donanti erano stati amministratori, e per risarcimento danni da responsabilità per “mala gestio” – in data anteriore agli atti di disposizione compiuti a favore di beneficiari in stretto rapporto di parentela, come emergeva anche dalla sentenza pronunciata “inter partes” in una diversa causa avente ad oggetto la medesima vicenda debitoria.

Avverso la sentenza di appello, notificata in data 25.9.2017, hanno proposto rituale impugnazione per cassazione i D.G. e la R., con ricorso affidato a cinque motivi, al quale resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS) a r.l.

Le parti ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Primo motivo: violazione dell’art. 2901 c.c. e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo motivo: violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con i primi due motivi, proposti in via subordinata, i ricorrenti censurano la sentenza di appello nella parte in cui avrebbe illegittimamente individuato il credito vantato dal Fallimento, pregiudicato dall’atto di disposizione, in quello al diritto al risarcimento del danno per responsabilità derivante da “mala gestio” degli ex amministratori della società cooperativa a r.l., liquidato in Euro 2.448.656,00 nella sentenza, in data 19.1.2009 n. 5823, resa in altro giudizio dal Tribunale di Palermo, anzichè soltanto in quello minore, pari ad Euro 35.119,07 gravante su ciascun socio-amministratore per mancato versamento delle quote di capitale sociale sottoscritte, e che era stato indicato nell’atto introduttivo del giudizio notificato in data 13.7.2005, ed era stato esclusivamente oggetto di esame nella sentenza di prime cure che aveva dichiarato la inefficacia degli atti di donazione.

Assumono i ricorrenti che la Corte territoriale era venuta, pertanto, a pronunciare ultrapetita, e comunque, qualora anche si fosse ritenuto che l’atto di citazione avesse contemplato anche la tutela dell’ulteriore credito risarcitorio, la Corte d’appello aveva allora violato il giudicato interno formatosi sull’accertamento, compiuto dal Tribunale, dell’unico e minore credito pregiudicato dagli atti di liberalità, in quanto tale accertamento non era stato oggetto di impugnazione incidentale in grado di appello da parte del Fallimento della società cooperativa che neppure aveva riproposto la questione ex art. 346 c.p.c..

Il primo motivo deve ritenersi fondato.

Dagli atti del processo di merito, trascritti nelle parti essenziali dai ricorrenti (cfr. ricorso pag. 7 ed 8), ed ai quali la Corte ha accesso diretto, tenuto conto della natura del vizio di legittimità denunciato, emerge che il Fallimento:

con l’atto di citazione 13.7.2005 aveva agito a tutela del credito vantato dalla società fallita nei confronti di D.G.P. e di R.L. relativamente al versamento delle quote di capitale sociale per l’importo di Euro 35.119,07 gravante su ciascuno: tale è il credito indicato e ritenuto espressamente pregiudicato dagli atti di liberalità. Dell’azione di responsabilità si dà conto soltanto nella parte finale della esposizione dell’atto introduttivo, immediatamente prima delle conclusioni, riferendo il Fallimento attore, “ad abundantiam”, che dai primi accertamenti eseguiti nella procedura concorsuale potevano prospettarsi anche responsabilità nella gestione della società fallita, tali da determinare un danno patrimoniale tanto alla stessa società che ai suoi creditori. In alcun modo viene precisato nell’atto introduttivo, sia nella premessa che nello svolgimento degli argomenti a sostegno della domanda, sia ancora nelle conclusioni che i crediti della società fallita vantati contro i disponenti e dei quali si chiedeva la tutela revocatoria erano plurimi nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5 (vigente ratione temporis) aveva soltanto ribadito che erano emersi crediti per mancato versamento delle quote di capitale sociale, come risultava dalla documentazione acquisita dal curatore nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, instava per l’accoglimento della domanda, in quanto fondata, tra l’altro, sul presupposto della esistenza del credito azionato, identificato nell’importo di Euro 35.119,07 dovuto da ciascuno dei soci-amministratori per omesso versamento quote. La comparsa conclusionale reca la data 16.12.2009 ed un timbro di deposito 17.12.2009 con annotazione autografa del difensore “allegato copia sentenza 5823/09 con formula esecutiva”, e nella illustrazione delle ragioni a fondamento della azione revocatoria il Fallimento osserva che “il primo requisito è rappresentato dal credito vantato dalla curatela attrice nei confronti dei coniugi D.G.P. e R.L. per l’importo di Euro 35.119,07 ciascuno per il mancato versamento di quote del capitale sociale della (OMISSIS) a r.l. rispettivamente sottoscritte”. Viene quindi illustrato il presupposto dell'”eventus damni” ed in tale sede “a supporto della dimostrazione della esistenza del dannosi riferisce della recente sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato i predetti al risarcimento dei danni, e immediatamente dopo viene argomentata la sussistenza dell’elemento soggettivo della “consapevolezza del debitore” di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie. Anche in questo atto, pertanto, la questione del risarcimento danno per responsabilità ex artt. 2392 e 2394 c.c. è inserita soltanto “ad colorandum”, per sostenere la incapienza della garanzia patrimoniale residua dei disponenti, ma non certo – non essendo consentito dalle preclusioni processuali – per “ampliare” l’oggetto del giudizio, tanto è che alcuna richiesta di rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.cv. – applicabile ratione temporis – per consentire la riapertura della fase di trattazione o di quella istruttoria, è stata formulata dal Fallimento con la conclusionale ancora nella comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, ribadiva che l’azione revocatoria si fondava essenzialmente sul venire meno della garanzia a tutela del credito vantato dalla società per mancato versamento delle quote di capitale sociale sottoscritte. Anche in questo atto la Curatela specificava, nelle premesse, che “l’azione revocatoria promossa dall’odierna comparente si fondava essenzialmente sul fatto che i convenuti D.G.P. e R.L. erano debitori nei confronti della fallita (OMISSIS) per il mancato versamento delle quote di capitale sociale rispettivamente sottoscritte, parti ad C 35.119,07 ciascuno”, e nella parte in diritto argomentava in ordine alla insussistenza dei presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., insistendo quanto ai requisiti della actio pauliana che dalla relazione peritale del 6.2.2007 e dalla sentenza del Tribunale di Palermo in data 19.1.2009, i coniugi D.G. e R. risultavano “debitori” della società fallita “della somma di C 35.119,07 ciascuno….”. Si richiamavano quindi i principi giurisprudenziali in materia di eventus damni e consilium fraudis, aggiungendo che “al solo fine di rendere manifesta la volontà e la consapevolezza delle azioni poste in essere dai coniugi D.G.- R. – senza per questo introdurre elementi estranei al petitum del presente giudizio – gli stessi sono stati riconosciuti responsabili, quali amministratori di (OMISSIS), del danno subito dalla società fallita e pertanto condannati…al pagamento…della somma di C 2.448.656,00…”. Inequivoca è dunque la limitazione al solo minore credito per omesso versamento

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RG n. 26922/2017 Co est.

ric. D.G. Pietro+3 c/ Fall.(OMISSIS) coop. a r.l. Stefa Olivieri

di quote di capitale del fatto costitutivo dell’azione in concreto esperita dal Fallimento, che si premura addirittura di evidenziare come la ulteriore circostanza riferita non debba essere intesa come modifica della domanda originaria.

Dalla sentenza di primo grado -trascritta solo parzialmente nel ricorso a pag. 11, ma che il Collegio ha esaminato nel contenuto integrale del documento rinvenibile nel fascicolo di parte – risulta che Tribunale, sia in relazione alla domanda proposta dal Fallimento, sia alla stregua della c.t.u. e della sentenza in data 19.1.2009 prodotte nel giudizio di merito ha inequivocamente individuato un credito pregiudicato dagli atti dispositivi, affermando che “i donanti erano creditori della società della somma di 35.119,07 per il mancato versamento delle quote di aumento del capitale sociale rispettivamente sottoscritte”. La sentenza, pubblicata il 19.1.2009, di condanna al risarcimento del danno per accertata responsabilità degli amministratori ex artt. 2392 e 2394 c.c., viene richiamata dal Tribunale esclusivamente in funzione della prova della piena consapevolezza dei debitori di nuocere alle ragioni creditorie, in quanto proprio perchè consci delle rilevanti conseguenze risarcitorie cui sarebbero andati incontro in esito al giudizio di responsabilità, avevano inteso operare la dismissione dei propri beni per sottrarli alle azioni esecutive.

Anche dalla sentenza di prime cure, pertanto, emerge in modo incontrovertibile che l’unico credito posto a fondamento dell’azione revocatoria era quello per omesso pagamento delle quote di aumento di capitale.

Deve quindi ritenersi accertato che il Fallimento aveva esperito l'”actio pauliana” ravvisando il pregiudizio arrecato dagli atti di liberalità alle sole ragioni di credito vantate nei confronti dei soci-amministratori per omesso versamento delle quote di capitale sociale.

Ne segue che la “ipotetica” introduzione, peraltro tardiva (soltanto con la comparsa conclusionale in primo grado: come affermato dallo stesso Fallimento in controric. pag. 5), di un “nuovo credito” ad integrazione di quello per il quale soltanto era stata originariamente proposta la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., determinava un non consentito allargamento del “thema decidendum”, che rimaneva precluso dalla scansione delle fasi processuali, e tanto più non poteva essere per la prima volta rilevato “ex officio” da parte della Corte d’appello, in violazione del principio del contraddittorio, venendo impedito alla parte convenuta in revocatoria di svolgere le proprie difese in ordine alla esistenza e consistenza del “nuovo” credito vantato dal Fallimento.

E’ appena il caso di osservare come la fattispecie costitutiva del diritto potestativo accordato al creditore con l’esercizio della azione revocatoria, è definita dalla norma in modo tale che il debitore -tenuto a rispondere con tutti i suoi beni presenti e futuri per la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. – è gravato dell’onere di allegazione e prova della esistenza e consistenza dei beni destinati a soddisfare le ragioni creditorie, l’attore è tenuto, invece, ad individuare la specifica ragione di credito che ritiene essere pregiudicata nella garanzia generica dall’atto dispositivo del quale chiede essere dichiarata la inefficacia nei suoi confronti, non essendo accordata l'”actio pauliana” in funzione di una tutela “indifferenziata e generica” di tutti i crediti -eventualmente sopravvenuti – presenti al momento della pronuncia della sentenza nel patrimonio dell’attore e da questi vantati nei confronti del soggetto o dei soggetti convenuti in revocatoria. Tanto si evince dalla rilevanza attribuita all’elemento cronologico della insorgenza della ragione di credito rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole, in quanto da esso la norma di diritto sostanziale fa derivare differenti conseguenze in ordine alla prova dell’elemento soggettivo della “scientia damni” e del “consilium fraudis” da accertare, rispettivamente, in capo al disponente ed al terzo (vedi: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13446 del 29/05/2013). Pertanto la identificabilità del credito è requisito essenziale della domanda, che non può prescindere per l’accesso alla tutela giudiziale apprestata dall’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c.. Al proposito non può ritenersi dirimente la obiezione del Fallimento controricorrente secondo cui soltanto con la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5893 del 2009 era stato liquidato l’importo del credito risarcitorio in Euro 2.448.656,00, essendo del tutto irrilevanti ai fini dell'”actio pauliana” le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, potendo essere richiesta la tutela revocatoria anche in relazione a crediti litigiosi, e meramente eventuali o di non agevole liquidazione, quali per l’appunto i crediti risarcitori derivanti da illeciti extracontrattuali (cfr. in genere: Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016. Esemplificativamente: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 18/02/1998 -in relazione alla liquidità-; id. Sez. 3, Sentenza n. 3981 del 18/03/2003 -in relazione alla certezza-; id. Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005 -in relazione alla esigibilità-). Non vi era, dunque, alcuna necessità di attendere la sentenza di condanna, per esperire, già con l’atto di citazione in data 13.7.2005, l’azione revocatoria a tutela anche del credito risarcitorio ex artt. 2392 e 2394 c.c., tanto più che l’azione di responsabilità contro gli amministratori e di condanna al risarcimento dei danni era già stata proposta dal Fallimento nell’altro processo, ed a sostegno del presupposto della esistenza della ragione di credito richiesto dall’art. 2901 c.c. il Fallimento aveva prodotto nel giudizio revocatorio addirittura la perizia svolta dal CTU dalla quale emergevano evidenti profili di responsabilità degli amministratori nella gestione della società fallita.

Pertanto, non essendo stato oggetto di richiesta di tutela con l’originario atto di citazione, il “nuovo” credito per risarcimento danni non poteva essere preso in considerazione dal Giudice territoriale.

La sentenza della Corte d’appello, nella parte in cui afferma che “il credito a tutela del quale la Curatela ha agito è altresì costituito dal credito per il risarcimento del danno…” è dunque affetta da vizio di nullità per ultrapetizione per violazione dell’art. 112 c.p.c. e deve, pertanto essere cassata con rinvio, dovendo procedere il Giudice di merito ad una nuova valutazione del presupposto dell'”eventus damni” e della eventuale residua consistenza della garanzia patrimoniale offerta dai debitori, in relazione al credito di Euro 35.119,07 vantato nei confronti di ciascuno dei coniugi, posto a fondamento della domanda revocatoria.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso, determina l’assorbimento dell’esame del secondo motivo inteso a far valere la ultrapetizione della pronuncia impugnata in quanto estesa illegittimamente anche al maggiore credito risarcitorio.

Terzo motivo: omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha del tutto omesso l’esame della Delib. assemblea dei soci 20 dicembre 1999 di (OMISSIS) a r. l. con la quale, ben due anni prima della stipula degli atti di liberalità, la società aveva provveduto alla riduzione del capitale sociale, contestualmente liberando i soci dall’obbligo di versamento delle relative quote. Tale documento ritualmente prodotto in primo grado ed anche in allegato all’atto di appello, risultava determinante per destituire di fondamento l’azione revocatoria del Fallimento, venendo a negare la stessa esistenza del credito oggetto di tutela.

Aggiungono ancora che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare anche l’altro documento, costituto dalla Delib. assembleare 5 dicembre 1993 di aumento del capitale sociale (successivamente modificata dalla predetta Delib. del 1999) dalla quale emergeva che anche la socia D.G.E. era obbligata al versamento della rispettiva quota di capitale, sicchè l’atto di donazione anche a favore della stessa anzichè depauperare veniva ad avvantaggiare la società poi dichiarata fallita venendo ad assicurare una maggiore garanzia al credito relativo alla quota sociale da quella dovuta.

La censura è fondata.

La sentenza di appello non esamina affatto tale documento.

Quanto al presupposto del credito posto a fondamento dell’azione revocatoria, la Corte d’appello – oltre all’errore evidenziato nell’esame del primo motivo di ricorso – si è infatti limitata a riprodurre la massima giurisprudenziale secondo cui è sufficiente, ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., anche la esistenza di una mera “ragione od aspettativa” di credito, anche eventuale, “con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi”, non essendo necessaria la sussistenza di un credito, certo, liquido ed esigibile. Alcuna considerazione viene svolta in relazione al fatto estintivo del credito, addotto dagli appellanti con la produzione del documento societario concernente la Delib. assemblea del 1999 che aveva ridotto il capitale sociale e liberato i soci dalla precedente obbligazione.

I Giudici del merito hanno del pretermesso di esaminare la questione, pur sollevata con l’atto di appello, della quale neppure danno menzione riportando nelle premesse della motivazione della sentenza i motivi di gravame formulati dagli appellanti.

Diversamente da quanto sostenuto dal Fallimento, non risulta neppure che sia stata devoluta alla cognizione del Giudice di appello la questione relativa alla “fittizietà” della Delib. assembleare 1993 relativa all’aumento del capitale sociale (peraltro titolo delle obbligazioni inadempiute dai soci), prospettata nella c.t.u. svolta nel corso della procedura concorsuale, e neppure la questione concernente l’accertamento della nullità della Delib. riduzione dei capitale sociale 20 dicembre 1999 compiuto dal Tribunale di Palermo, con sentenza che il Fallimento riferisce essere stata confermata anche in grado di appello (controricorso pag. 11-12).

Orbene ricorre nella specie il vizio omissivo della motivazione della sentenza delineato nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis – che, secondo la interpretazione della norma fornita da questa Corte, consente di sindacare in sede di legittimità esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: l’ambito in cui opera il vizio motivazionale deve individuarsi, pertanto, nella omessa rilevazione e considerazione da parte del Giudice di merito di un “fatto storico”, principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di carattere “decisivo” in quanto idoneo ad immutare l’esito della decisione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), non accedendo alla verifica di legittimità la critica alla inadeguatezza del percorso logico posto a fondamento della decisione condotta alla stregua di elementi istruttori extratestuali, residuando oltre alla ipotesi omissiva indicata soltanto la verifica della esistenza del requisito essenziale di validità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), inteso nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6. E nella specie non pare dubbio che la delibera societaria in questione, in quanto dimostrativa di un fatto estintivo del credito fatto valere in revocatoria dal Fallimento, rivesta carattere “decisivo” ai fini della verifica dei fatti costitutivi della domanda svolta dal Fallimento.

Consegue l’accoglimento del ricorso, anche in relazione al motivo in esame, e la cassazione della sentenza impugnata, dovendo il Giudice del rinvio integrare la propria attività di giudizio in relazione anche all’esame del fatto storico sopra indicato, la cui valutazione è stata del tutto omessa.

Quarto motivo: omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostengono i ricorrenti che, nella pendenza dei termini assegnati dal Giudice di appello per il deposito delle memorie conclusionali, era sopravvenuta la accettazione da parte della Curatela della proposta transattiva formulata da D.G.P. e da R.L., in data 3.11.2016, relativa alla lite che aveva ad oggetto l’accertamento della pretesa al pagamento della somma di Euro 35.119,07 dovuta da ciascun socio-amministratore per quote di capitale sociale non versato. La Corte d’appello avrebbe del tutto omesso di esaminare il documento prodotto e di pronunciare la cessazione della materia del contendere nel giudizio revocatorio.

Il motivo che si incentra sulla omessa valutazione della transazione quale atto depositato unitamente alla comparsa conclusionale in secondo grado, è infondato, avendo il Giudice di appello esplicitamente pronunciato sulla “documentazione prodotta dagli appellanti”, ritenendola “non idonea a comprovare, anche a fronte delle contestazioni di parte appellata, l’integrale soddisfacimento del credito a garanzia del quale la Curatela ha agito in giudizio”.

Ferma la infondatezza del motivo come sopra formulato, il documento n. 8 del fascicoletto E allegato al ricorso per cassazione, prodotto dai ricorrenti, riporta un decreto del Giudice delegato del Tribunale d Palermo sezione fallimentare in data 16.12.2016 che autorizza il curatore ad accettare la proposta transattiva, nonchè alcuni versamenti delle rate indicate nella lettera-proposta, che tuttavia non risulta essere stata formalmente accettata dal curatore il quale neppure ha rilasciato attestazione liberatoria in ordine all’adempimento delle obbligazioni da parte dei proponenti (cfr. ricorso pag. 17, ed in calce elenco sub E. lett. s.).

Quinto motivo: violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c. nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamentano i ricorrenti la mancata ammissione di prove orali intese ad accertare che gli atti di liberalità trovavano origine nella crisi coniugale intervenuta tra D.G.P. e R.L.. Sostengono che risulterebbe, pertanto, inficiata la valutazione della “scientia damni” operata dalla Corte territoriale senza tener conto del complesso di tutti gli elementi indiziari necessari a pervenire ad un corretto giudizio presuntivo sull’elemento soggettivo dell'”animus nocendi”.

Il motivo è inammissibile in quanto volto a ripercorre l’iter motivazionale del Giudice di appello, onde pervenire ad un diverso ed opposto risultato valutativo degli elementi di prova ritenuto -secondo la prospettiva dei ricorrenti – maggiormente logico.

Il vizio della sentenza impugnata così dedotto non appartiene all’elenco tassativo della critica vincolata deducibile nel giudizio di legittimità: richiamate le precedenti considerazioni svolte in ordine ai limiti di applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012 applicabile “ratione temporis”, vale aggiungere soltanto che esula del tutto dal predetto vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice di merito si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016 che, puntualmente, afferma come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali” da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Ammettere l’ingresso alla verifica di legittimità di questa Corte della critica – rivolta alla sentenza di merito – che denuncia la “insufficienza logica” della selezione delle prove ritenute decisive dal Giudice di merito, verrebbe a risolversi in un ulteriore giudizio di merito avanti questa Corte, non rispondente al carattere vincolato della censura di legittimità che trova collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non le consente di procedere ad un “novum judicium” riesaminando e valutando autonomamente il merito della causa, non atteggiandosi il giudizio di legittimità come un terzo grado di giudizio (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1317 del 26/01/2004; id. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014).

Nella specie la allegazione dello stato di crisi familiare, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, è stato preso in considerazione del Giudice di appello risultando, quindi, inconferente la censura di mancata ammissione della prova orale genericamente formulata sul punto dagli appellanti – ed è stato ritenuto da quel Giudice insufficiente ad escludere la consapevolezza del carattere pregiudizievole degli atti di liberalità: tale valutazione di merito risulta incensurabile in sede di legittimità, in assenza della indicazione della omessa considerazione da parte del Giudice distrettuale di un fatto storico determinante che avrebbe potuto modificare tale giudizio, essendo meramente tautologica – in mancanza appunto di indicazioni di elementi indiziari, ossia di fatti secondari decisivi, dimostrati in giudizio ed omessi dalla Corte territoriale – la mera e generica allegazione della violazione del criterio di valutazione globale dei fatti indiziari previsto dall’art. 2729 c.c..

In conclusione il ricorso trova accoglimento quanto al primo ed al terzo motivo (assorbito il secondo motivo; infondato il quarto motivo; inammissibile il quinto motivo); la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata avanti la Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà a nuovo giudizio liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo, infondato il quarto ed inammissibile il quinto motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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