Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18944 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26615-2018 proposto da:

CREDIFARMA S.P.A quale mandataria di A.F., B.M. ed

ALTRI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato

PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

MACCIOTTA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA 2, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la sede dell’AVVOCATURA AZIENDALE, rappresentata e difesa

dagli avvocati BARBARA BENTIVOGLIO, GABRIELLA MAZZOLI e MARIA

CRISTINA TANDOI, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1013/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il giorno 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Credifarma impugna la sentenza in epigrafe – con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone l’appello, ha confermato la revoca disposta in primo grado del decreto ingiuntivo inteso a conseguire il pagamento da parte dell’AUSL Roma 2 dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nell’aprile 2010 – e ne chiede la cassazione sul rilievo dell’omesso esame di un fatto decisivo, avendo il decidente ricusato il riconoscimento degli interessi moratori poichè la costituzione in mora era avvenuta solo con la notificazione del d.i. e ciò sebbene nella specie fossero stati prodotti in giudizio gli atti a tal fine inoltrati all’ente debitore.

Al proposto ricorso resiste l’AUSL Roma 2 con controricorso.

Memoria della ricorrente principale ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è inammissibile poichè esso, rettamente inteso, è volto a denunciare non già l’omesso esame di un fatto decisivo, ma un errore revocatorio.

E’ invero reiterata convinzione di questa Corte che “l’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione” (Cass., Sez. IV, 28/09/2016, n. 19174).

Poichè nella specie si legge nella sentenza impugnata che non sussiste la pretesa costituzione in mora in quanto il documento che dovrebbe attestarla risulta indirizzato ad un ente diverso da quello legittimato al pagamento, è palese che la Corte decidente, negando la sussistenza della costituzione in mora, sia incorsa non già in un errore di giudizio ma nella negazione di un fatto di cui è provata la positiva verità, onde nella specie non è riscontrabile il dedotto vizio motivazionale, ma un errore di fatto denunciabile solo, alla stregua dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e dell’art. 398 c.p.c., al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

3. Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

4. Le spese vanno integralmente compensate definendosi il gravame in considerazioni di una ragione non sviluppata dalla controricorrente. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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