Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18943 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

O.S. e S.E.S. SEAFOOD S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv.

FABRICATORE Claudio;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 20^, n. 180, depositata il 22 gennaio

2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c, comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che i contribuenti proposero ricorso avverso avviso di rettifica parziale Iva per l’anno 1998, in esito al reperimento, nell’ambito di verifica a carico dell’impresa D.C.M., di sei assegni bancari (di importo complessivo pari a quello dell’accertamento), emessi dal D.C. a favore della S.E.S. Seafood e ritenuti dai verbalizzanti connessi ad intercorsi rapporti commerciali non contabilizzati, giacchè non altrimenti giustificati;

– che l’adita commissione tributaria, accolse il ricorso, affermando che le risultanze processuali evidenziavano che gli assegni si riferivano ad operazione finanziaria intervenuta tra O. S. ed il D.C. in merito a rapporti personali;

che, a seguito dell’appello dell’Agenzia, la decisione fu confermata dalla commissione regionale;

– che il nucleo essenziale della motivazione della decisione di appello recita: “Ritiene questa Commissione che l’assunto dell’Ufficio, già prospettato in primo grado e rigettato dai primi giudici, non è condivisibile in questo grado di giudizio, in quanto i rilievi avanzati avverso la sentenza impugnata non hanno una valenza idonea a modificare quanto correttamente ritenuto dai giudici di prime (cure). Ed invero l’appellata società non solo ha offerto scritture contabili regolarmente tenute ma ha dato anche la prova documentale, avente data certa, che le operazioni dedotte dagli assegni rinvenuti presso la ditta D.C. non potevano essere attribuite ad un rapporto commerciale sottostante. Stante tale situazione la presunzione attribuita dall’Ufficio a tali assegni si svuota di ogni consistenza e, quindi, non assume alcuna valenza idonea a dare consistenza all’impugnato avviso di rettifica…”;

rilevato:

che, avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo insufficiente motivazione su fatto incontroverso, così sintetizzato: “La motivazione …, è del tutto insufficiente ed inidonea a giustificare la decisione di estraneità delle transazioni sottese ai sei assegni bancari alla attività economica imponibile i.v.a,, perchè la c.t.r. non specifica quale sia la documentazione ritenuta rilevante a titolo di controprova, ne precisa in che modo la valutazione della stessa abbia consentito di ritenere superata la presunzione relativa di cessione soggetta ad i.v.a.. Non risulta poi nemmeno indicato quale fosse il diverso rapporto, di natura non commerciale, che la stessa non meglio precisata prova documentale di data certa attesterebbe essere intercorso tra la controparte e la ditta individuale D.C. M.; ne sì pronuncia in ordine ai motivi per i quali le doglianze dell’ufficio appellante circa la irrilevanza probatoria della documentazione allegata dalla controparte siano state superate”. – che gli intimati, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, hanno resistito con controricorso;

osservato preliminarmente:

che, diversamente da quanto prospettato dai controricorrenti, la doglianza dell’Agenzia (debitamente sintetizzata nell’ottica di cui all’art. 366 bis c.p.c.) risulta idoneamente rispondente al canone dell'”autosufficienza” in rapporto al vizio denunziato, specificamente evidenziando i profili della motivazione ritenuti insoddisfacenti;

osservato inoltre:

– che la doglianza è manifestamente fondata;

che invero, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, il riscontro di movimentazione su c/c bancari non risultante in contabilità costituisce, di per se stesso, idoneo elemento presuntivo per l’accertamento (cfr. Cass. 11750/08, 138189/07, 18851/03, 6232/03, 8422/02, 10662/01, 9946/00);

che, dalla stessa narrativa della sentenza impugnata, emerge, d’altro canto, che gli assegni in questione furono girati dall’ O., non in nome proprio, ma in qualità di legale rappresentante della S.E.S. Seafood;

che, alla luce degli esposti rilievi, le conclusioni dei giudici di appello, si rivelano espresse senza il benchè minimo supporto argomentativo effettivamente relazionato a specifica e concreta emergenza probatoria, e semplicemente assistite da rinvio meramente adesivo ed acritico, e perciò inidoneo (v. Cass. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18.296/02, 3066/02, 4510/00), alla motivazione della decisione di primo grado;

che conseguentemente – non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi, la decisione rivela effettivamente il denunciato vizio di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06);

ritenuto:

che il ricorso dell’Agenzia deve, pertanto, ritenersi ammissibile e manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

ritenuto:

che il ricorso dell’Agenzia deve, pertanto, ritenersi manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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