Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18943 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.31/07/2017),  n. 18943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 25772-2015 proposto da:

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA, in persona del Direttore Generale

dott. P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato MARINA ROSSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO FUMAGALLI,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DIGITAL BROS SPA, in persona del Sig. G.A. nella qualità

di Presidente ed Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

DE ANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DOMENICO BONACCORSI DI PATTI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1423/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Halifax s.p.a. (poi divenuta Digital Bros s.p.a.) convenne in giudizio International Factors Italia s.p.a. (di seguito, Ifitalia), per ottenerne la condanna al pagamento in garanzia di Euro 649.841,44, a fronte dell’inadempimento dei debitori ceduti in un rapporto di factoring, dal quale l’attrice era receduta con effetto dal 31.3.2003. Il factor Ifitalia, costituendosi, contestò la debenza in relazione ad un primo gruppo di debitori ceduti (c.d. Gruppo A), e la decadenza rispetto ad un secondo gruppo (c.d. Gruppo B), a causa del mancato pagamento di commissioni dovute dal fornitore; svolse poi domande riconvenzionali per il pagamento di commissioni malus pretese per gli anni 2002 e 2003, pari ad Euro 694.022,19.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 8.6.2010, all’esito di una complessa CTU contabile, respinse la domanda attorea in relazione al c.d. Gruppo A di debitori ceduti, e l’accolse per il c.d. Gruppo B; accolse anche parzialmente le domande riconvenzionali e, effettuate le compensazioni, condannò Ifitalia al pagamento di Euro 240.339,00.

Proposto appello sia da Ifitalia che, incidentalmente, da Digital Bros, la Corte d’appello, con sentenza del 31.3.2015, li rigettò, confermando la decisione di primo grado.

Ifitalia ricorre ora per cassazione, affidandosi a due motivi. Digital Bros resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “violazione o falsa applicazione di norma di diritto con riferimento all’art. 1243 c.c. in relazione al capo di sentenza riguardante la decadenza di Digital Bros dalla garanzia per il mancato pagamento della fattura per il malus 2002”, si sostiene che la Corte di merito ha violato la norma sulla compensazione legale, perchè, pur riconoscendo che, alla scadenza del 14.4.2003, vi era certamente un credito Ifitalia (per fattura commissioni malus 2002) e un debito del fornitore, essa ha ritenuto che non potesse operare la clausola contrattuale che prevedeva la decadenza dalla garanzia in caso di inadempimento di quest’ultimo, perchè questi poteva lecitamente attendersi che il proprio debito sarebbe stato compensato con i suoi crediti, frattanto maturandi. La Corte, inoltre, impropriamente ha richiamato la buona fede circa l’aspettativa del fornitore, nella specie insussistente e, comunque, non configurabile in forza del contenuto delle clausole contrattuali.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione di norme di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 1362 c.c. e art. 113 c.p.c.con riferimento al capo di sentenza relativo al malus 2003”, si censura la decisione impugnata riguardo alle modalità di calcolo delle commissioni malus 2003 fatte proprie dalla Corte d’appello. Dette commissioni, infatti, devono essere calcolate sulla base dell’anno di riferimento. Il contratto prevedeva che, in caso di suo scioglimento, occorreva riferirsi a quelle del mese in corso e degli undici mesi precedenti (c.d. anno mobile). Poichè il contratto è cessato dal 31.3.2003, il periodo da considerare a tal fine, secondo la ricorrente, è quello dal 1.4.2002 al 31.3.2003.

La Corte d’appello, tuttavia, ha ritenuto che questo criterio avrebbe portato a conseguenze inique, perchè la sovrapposizione temporale di detto periodo con quello concernente le commissioni malus 2002 (ossia, dal 1.4.2002 al 31.12.2002) determinava una ingiusta duplicazione.

Sostiene la ricorrente che ciò si pone in violazione dell’art. 113 c.p.c., non essendo consentito al giudice pronunciare secondo equità, e in violazione dell’art. 1362 c.c., perchè la volontà contrattuale è chiarissima circa i criteri di individuazione dell’anno mobile.

2.1 – Preliminarmente, deve dichiararsi l’inammissibilità del controricorso.

Come correttamente rilevato da Ifitalia nella memoria depositata il 28.4.2017, il ricorso è stato notificato il 21.10.2015, mentre il controricorso solo in data 23.9.2016 e, quindi, ben oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1. Di esso, quindi, non si terrà conto.

Vale solo la pena aggiungere che la sua inammissibilità per tardività non travolge tuttavia anche la procura speciale conferita da Digital Bros agli avv.ti Domenico Bonaccorsi di Patti e Paolo De Angelis (v., in tal senso, Cass. n. 9093/2005; Cass. n. 6563/2017); pertanto, avuto riguardo al rito applicabile al presente ricorso, avviato per la trattazione camerale “non partecipata” di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 1, alla parte costituitasi tardivamente deve essere riconosciuto il diritto di depositare memoria scritta nel termine di dieci giorni prima dell’adunanza camerale, come previsto dalla norma, al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost., oltre che dell’art. 6 CEDU (in termini, Cass. n. 4906/2017; v. anche Cass. n. 4533/2017). Pertanto, la memoria di Digital Bros datata 3.4.2017 è senz’altro utilizzabile, e di essa si terrà conto ai fini delle spese.

3.1 – Ciò posto, il primo motivo è inammissibile.

La Corte, nel respingere il primo motivo d’appello principale di Ifitalia – con cui questa lamentava l’erroneità della decisione di primo grado nella parte relativa al rigetto dell’eccezione di decadenza dalla garanzia per il c.d. Gruppo B di debitori ceduti – ha anzitutto rilevato che la formulazione di detta eccezione a causa del mancato tempestivo pagamento delle commissioni da parte del fornitore, doveva intendersi contraria a buona fede nell’esecuzione del contratto, perchè (richiamando e condividendo sul punto l’iter seguito dal Tribunale) era invalsa la prassi, tra le parti, di consentire la compensazione delle commissioni in questione con i crediti maturati in favore di Digital Bros, per il pagamento in garanzia oggetto di cessione pro soluto, e non pagati dai debitori ceduti. In proposito, il giudice d’appello ha osservato che, pur vero essendo che, alla data di cessazione del rapporto (31.3.2003), la Digital Bros era a debito, vi erano comunque crediti maturandi in suo favore, la cui esistenza è stata poi puntualmente accertata dal C.T.U. in primo grado. Ancora, si è rilevato che l’art. 20 delle condizioni generali di contratto espressamente stabiliva che i reciproci rapporti di dare-avere tra le parti andavano regolati entro quindici giorni dalla risoluzione del contratto e che mai in precedenza Ifitalia aveva rifiutato la compensazione, sebbene alla data di chiusura dei periodi contrattuali (tre o sei mesi, o anche all’anno), Digital Bros fosse sempre a debito (come pure accertato dal C.T.U.).

Tutto ciò, secondo la Corte d’appello, comportava la legittima prospettiva, da parte di Digital Bros, di poter estinguere il suo debito per commissioni in sede di liquidazione finale del rapporto, nonostante Ifitalia le avesse inviato una e-mail di sollecito di pagamento.

3.2 – Le indicazioni motivazionali seguite dalla Corte di merito rendono evidente che, contrariamente all’assunto della ricorrente, essa non ha affatto malamente applicato l’art. 1243 c.c., ma si è limitata a rilevare che Ifitalia, in precedenza, mai aveva diffidato il fornitore al pagamento delle commissioni, proprio perchè esse venivano poi compensate con i crediti per garanzia vantati dallo stesso fornitore; per tali ragioni, la Corte ha quindi ritenuto che vi fosse il legittimo affidamento in capo a Digital Bros circa il fatto che il mancato pagamento delle commissioni alla scadenza non avrebbe comportato alcuna decadenza. Insomma, il giudice d’appello, nell’esame del primo motivo di gravame, ha fatto riferimento ad un criterio di buona fede nell’esecuzione del contratto, ex art. 1375 c.c., e su tale presupposto ha ritenuto che l’eccezione di decadenza sollevata da Ifitalia non fosse fondata.

Pertanto, emerge con nettezza che l’odierna ricorrente, nel censurare la pretesa violazione o falsa applicazione di una norma di diritto (l’art. 1243 c.c.), tuttavia non pertinente rispetto al percorso motivazionale della decisione motivo in esame si risolve in un “non motivo”, ed è quindi inammissibile, non potendo neppure ritenersi sufficiente il fugace accenno alla buona fede, contenuto al termine dell’illustrazione del motivo in esame. Infatti, Ifitalia ha relegato la questione al rango di “frutto di erronea percezione della Corte”, anzichè, come avrebbe dovuto, farne oggetto di specifica censura, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1375 c.c., così ulteriormente dimostrando di non aver percepito le effettive ragioni a sostegno della decisione.

4.1 – Il secondo motivo è infondato.

In relazione alla individuazione del c.d. anno mobile di riferimento, previsto in contratto per determinare le modalità di calcolo delle commissioni malus nel caso di scioglimento del rapporto in corso d’anno, la Corte d’appello ha ritenuto che l’interpretazione letterale della clausola in questione (che testualmente stabilisce: “nel caso di scioglimento del rapporto di factoring per qualsiasi causa, il conteggio dell’eventuale malus avrà come parametro convenzionale di riferimento l’ammontare complessivo dei crediti ceduti nel corso del mese di scioglimento del rapporto e negli undici mesi solari precedenti…”) avrebbe portato a conseguenze inique, perchè la liquidazione delle commissioni malus 2003 – da determinarsi, a seguire letteralmente la clausola, per il periodo 1.4.2002-31.3.2003 – si sarebbe parzialmente sovrapposta alla liquidazione per le commissioni malus 2002 (ovviamente liquidate per l’intero anno solare di riferimento, ossia il 2002), così ottenendosi una ingiusta duplicazione in favore di Ifitalia.

La Corte ha quindi ritenuto che la liquidazione delle dette commissioni dovesse riferirsi al solo trimestre del 2003 in cui si era effettivamente svolto il rapporto, prima della sua definitiva cessazione.

Pertanto, come si evince agevolmente da quanto precede, il giudice d’appello non ha deciso secondo equità, ma secondo diritto, utilizzando il criterio dell’iniquità dell’interpretazione letterale della clausola in questione per escludere che proprio quella secundum litteram potesse esprimere la comune intenzione delle parti.

Contrariamente a quanto sostenuto da Ifitalia, non può quindi riscontrarsi nè violazione dell’art. 113 c.p.c., nè dell’art. 1362 c.c..

5.1 – Il ricorso è rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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