Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18943 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21064-2012 proposto da:

R.F.I. S.P.A., C.F. (OMISSIS), – in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO

TAMBURRO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

Nonchè da:

B.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA EZIO 19, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ALLIEGRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO ARAGIUSTO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.F.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), – in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO

TAMBURRO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 175/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/02/2012 R.G.N. 1482/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato TAMBURRO LUCIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 175/2012, depositata il 28 febbraio 2012, la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame di B.A. e in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, accertava il diritto dell’appellante ad essere inquadrato nella superiore Area 5^ Quadri, livello A (già categoria 9^), a far data dall'(OMISSIS), e, per l’effetto, condannava R.F.I. S.p.A. a corrispondere all’appellante le conseguenti differenze retributive per il periodo dall'(OMISSIS). La Corte rilevava, in primo luogo, e diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l’inopponibilità del giudicato derivante dalla sentenza n. 335/1998 del Pretore di Firenze, il quale copriva le mansioni svolte dal B. fino alla data di deposito (nel marzo 1997) del ricorso introduttivo di quel giudizio e, pertanto, non precludeva al lavoratore di rivendicare un diverso e superiore inquadramento in relazione ad un segmento successivo del rapporto di lavoro, previa deduzione dello svolgimento di mansioni differenti rispetto a quelle esaminate nel precedente giudizio.

La Corte osservava, quindi, sulla base dell’istruttoria testimoniale dalla stessa disposta, come l’appellante avesse svolto, a partire dal (OMISSIS), quale unico geologo della Direzione Compartimentale di Firenze, attività caratterizzata da discrezionalità, ampia autonomia di iniziativa, elevata preparazione professionale e contenuto specialistico di particolare rilievo e cioè da connotati che, insieme con l’assunzione di responsabilità per i risultati da conseguire, erano propri della rivendicata categoria superiore.

La Corte respingeva, tuttavia, le domande risarcitorie del B., rilevando, con riferimento al danno alla professionalità e da perdita di chance, come egli avesse svolto, anche prima dell'(OMISSIS), mansioni di elevato contenuto specialistico e di piena valorizzazione professionale e, attraverso la ripetuta partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento in rappresentanza del Compartimento di Firenze, avesse potuto fruire di un continuo arricchimento professionale; con riferimento al danno biologico, rilevando l’assoluta genericità delle deduzioni svolte sullo specifico punto, non superabile attraverso la prodotta relazione medico-legale di parte.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza R.F.I. S.p.A. con tre motivi, illustrati da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale a cui ha resistito a sua volta RFI con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo R.F.I. S.p.A., deducendo falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e motivazione contraddittoria, censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale, a seguito di un’errata individuazione della fattispecie sottoposta al suo esame, ritenuto insussistente la preclusione da giudicato esterno, derivante dalla sentenza n. 335/1998 del Pretore di Firenze, senza considerare che il periodo 26/7/1995 – 21/3/1997 risultava compreso nell’oggetto di entrambi i giudizi; e per avere ritenuto la novità delle mansioni svolte dal B. rispetto a quelle dedotte nel precedente giudizio, mentre nella stessa motivazione era riconosciuto che esse non erano mutate sino al 31/12/2001.

Il motivo è infondato.

La Corte, infatti, nella incontestata adesione al principio di cui a Cass. 12 maggio 1999 n. 4725 (“Con riguardo a controversie relative a due diversi periodi lavorativi di un rapporto di lavoro asseritamente unico svoltosi tra le medesime parti, ed aventi ad oggetto differenze retributive, il formarsi del giudicato in ordine alla prima non ha effetto preclusivo con riguardo alla seconda, giacchè il principio secondo cui, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto il medesimo rapporto o negozio giuridico, la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che costituisce la premessa o il fondamento logico – giuridico della decisione di uno di essi preclude il riesame, nell’altro processo, dello stesso punto accertato o risolto, può operare solo con riguardo a due giudizi che abbiano coincidenza di oggetto, cosa che non si verifica quando essi hanno invece ad oggetto due diversi periodi lavorativi, ancorchè relativi al medesimo rapporto”), e pur avvedendosi della parziale sovrapposizione dell’oggetto dei due giudizi realizzatasi con riguardo al periodo 26/7/1995 – 21/3/1997, ha correttamente escluso che potesse configurarsi alcun giudicato preclusivo “all’esame del segmento temporale del rapporto di lavoro” dell’appellante “che parte dall’anno 1997”, e cioè all’esame del periodo non oggetto di cognizione nel primo giudizio in quanto successivo al deposito (nel marzo del 1997) del ricorso avanti al Pretore del Lavoro di Firenze che tale giudizio aveva introdotto.

Nè può in alcun modo ritenersi un vizio di contraddittorietà della motivazione, nei termini denunciati, posto che la decisione della Corte, con la quale è stato accertato il diritto del lavoratore all’inquadramento nel superiore livello A (già 9^ categoria) dell’Area 5^ Quadri a far data dall'(OMISSIS), si fonda sul rilievo che, a partire dal gennaio di tale anno, collocato a riposo il responsabile della struttura, il B. ebbe a svolgere l’attività di unico geologo presso la Direzione Compartimentale di Firenze (già in precedenza, e fino al dicembre 2001, esercitata in collaborazione con il dott. C.) “con pienezza di poteri e responsabilità” e con esercizio del “potere di firma”, come sottolineato dalla Corte, così determinandosi le condizioni di incremento di professionalità, anche sotto il profilo gestionale e organizzativo, con conseguente assunzione diretta di responsabilità dei risultati da conseguire, idonee a giustificare l’attribuzione dell’inquadramento superiore. Con il secondo motivo del ricorso principale R.F.I. S.p.A., deducendo violazione dell’art. 2103 c.c., censura la sentenza impugnata per non essersi la Corte di appello uniformata al costante insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr., fra le altre, Cass. 27 settembre 2010 n. 20272).

In particolare, ad avviso della ricorrente, la sentenza di secondo grado avrebbe omesso del tutto di richiamare le norme contrattuali applicabili nonchè di effettuare il necessario raffronto tra le mansioni accertate e dette norme.

Il motivo è infondato.

E’ da premettere che l’osservanza del c.d. criterio “trifasico”, nel giudizio relativo all’attribuzione di un inquadramento superiore a quello già posseduto dal lavoratore, non prevede che il giudice di merito si debba attenere pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni.

Su tale premessa non pare dubbio che la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado si sottragga alle censure che le sono state mosse con il motivo in esame, atteso che: a) la Corte ha esaminato concretamente e in maniera compiuta le attività svolte dal lavoratore; b) ha fatto espresso riferimento alle declaratorie contrattuali “delle due categorie a confronto”, già oggetto di completo richiamo da parte del Tribunale nella sentenza oggetto di gravame; c) ha dimostrato di avere ben presenti i tratti differenziali che distinguono la 9^ categoria, rispetto a quella inferiore, e così il livello A dell’Area 5^ Quadri, rispetto all’inferiore livello B, indicandone specificamente natura e rilievo.

Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 101, allegato n. 4 del CCNL 18 luglio 1990 dei ferrovieri e all’art. 25 del CCNL 16 aprile 2003 delle attività ferroviarie, nonchè carenza di motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, censura la sentenza impugnata per avere la Corte attribuito al B., a decorrere dall'(OMISSIS), il superiore inquadramento rivendicato (prima la 9^ categoria e, quindi, il corrispondente liv. A dell’Area Quadri) sulla base di elementi comuni anche agli inferiori 8^ categoria e livello B e sull’erroneo presupposto che il posto di responsabile del settore geologia presso la Direzione Compartimentale dovesse rientrare nella previsione contrattuale propria della 9^ categoria (e del liv. A) solo perchè la relativa attività era stata in passato affidata ad altro dipendente di tale categoria.

Il motivo è Infondato.

La Corte territoriale ha, infatti, posto in rilievo, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, l’insieme dei caratteri idonei a giustificare l’inquadramento superiore e, in particolare, non ha limitato la propria indagine al riscontro della “responsabilità diretta dei risultati”, che è elemento comune all’8^ e alla 9 categoria, o alla “discrezionalità”, presente nella declaratoria del livello B come del livello A, ma ha richiamato i tratti di “ampia autonomia di iniziativa, di elevata preparazione professionale, di contenuto specialistico di particolare rilievo” (tali da comportare necessariamente l’assunzione diretta, da parte dell’appellante, della “responsabilità dei risultati da conseguire”) che risultano invece propri della 9^ categoria, ove la preparazione professionale richiesta deve essere notevole, anzichè “specifica”, e il contenuto specialistico del contributo fornito di particolare rilievo, anzichè solo “rilevante”; ovvero propri del livello A, alla stregua del quale l’autonomia decisionale deve essere non solo presente nell’attività svolta ma ampia ed accompagnarsi all’esercizio di poteri connotati da altrettanto ampia discrezionalità.

Non può, d’altra parte, convenirsi con la ricorrente laddove reputa che vi sia stata violazione della norma collettiva per avere la Corte posto a giustificazione della propria decisione il rilievo di una professionalità “elevata” che, in quanto sinonimo di “alta” (come tale presente nella declaratoria del livello B), non avrebbe potuto giustificare la conclusione raggiunta, dovendosi definire elevato – secondo il significato corrente, fatto esattamente proprio dalla Corte nell’interpretazione della norma – ciò che non soltanto attinge ad un punto superiore rispetto al piano di riferimento, ma che si trova a notevole altezza: e tale risulta, nella motivata ricostruzione operata dalla Corte territoriale, il livello di professionalità del B., “unico responsabile” a livello di compartimento “di tutte le problematiche di natura geologica dell’intero ambito territoriale” (cfr. p. 6). Il ricorso principale di R.f.I. S.p.A. deve, pertanto, essere respinto. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale il lavoratore, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. nonchè contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo ai fini del giudizio, censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte di appello ha respinto la domanda di risarcimento del danno alla professionalità.

Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. nonchè contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo al fini del giudizio, il B. censura la sentenza di appello laddove ha pronunciato, rigettandola, sulla domanda di risarcimento del danno biologico.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, presentano entrambi profili di inammissibilità nelle parti in cui denunciano il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè, nell’inosservanza dei requisiti di contenuto stabiliti dall’art. 366, n. 4, si limitano all’enunciazione delle norme che la società ricorrente assume violate o falsamente applicate, senza consentire di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e con le argomentazioni che la sostengono (cfr., fra le molte, Cass 8 gennaio 2014 n. 187).

Non è, d’altra parte, ravvisabile nel percorso logico seguito dalla Corte territoriale, diversamente da quanto denunciato con i motivi in esame alcuna contraddittorietà della motivazione, posto che: 1) con riferimento al c.d. danno alla professionalità e da perdita di chance, la sentenza pone adeguatamente in rilievo, sulla base della documentazione prodotta, come il lavoratore avesse potuto fruire di un arricchimento professionale continuo, partecipando a diversi corsi di specializzazione e di perfezionamento “in rappresentanza” del Compartimento di Firenze, avesse potuto far valere la sua indubbia professionalità nel settore (in cui era il diretto referente, a livello compartimentale, della Struttura Geologica Centrale) e quindi, rimasto unico geologo per l’intero compartimento fiorentino, avesse visto accogliere la sua domanda di superiore inquadramento; 2) con riferimento al danno biologico, la sentenza osserva come il B. fosse tenuto a più appropriate allegazioni e documentazioni, in luogo della produzione di una semplice consulenza medica di parte, e ciò in presenza di una situazione che, caratterizzandosi per lo svolgimento di compiti ed incarichi comportanti una “piena valorizzazione delle competenze professionali”, risultava opposta a quella ricorrente nella normalità dei casi, in cui è proprio lo svilimento del ruolo aziendale a determinare ripercussioni sul piano psichico.

Consegue da quanto sopra che anche il ricorso incidentale deve essere respinto.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese del presente giudizio.

PQM

respinge il ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiara compensate per intero fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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