Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18943 del 17/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18943 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 8000-2011 proposto da:
TEDESCHI LEONARDO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato MICHELANTONIO
PLACENTINO con studio in SAN GIOVANNI ROTONDO VIA
PLACENTINO 11 (avviso postale ex art. 135) giusta
2018

delega in calce;
– ricorrente –

930
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 17/07/2018

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;
– controricorrente

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
FOGGIA,

428/2010
depositata

della
il

22/11/2010;

udienza del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato PLACENTINO che si
riporta al ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che
si riporta al controricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Fatti della causa e motivi della decisione.
1. La commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza 22 novembre
2010, in riforma della decisione di primo grado con la quale era stato accolto il
ricorso proposto da Leonardo Tedeschi per l’annullamento della cartella di
pagamento relativa ad Iva dell’anno 1997, in quanto notificata il 15 maggio
2007 e dunque oltre il termine di cui all’art. 1, comtna 3, d.l. 106/2005, conv.
dalla I. 156/2005, dichiarava il ricorso inammissibile perché rivolto all’Agenzia

del servizio riscossione.
2.Tedeschi ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza della
commissione tributaria regionale.
3. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
4. Con i primi quattro motivi di ricorso, il contribuente censura la sentenza
deducendo: che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso integra violazione
o falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs. 546/92 e dell’art.12 delle disposizioni
preliminari al codice civile, dovendosi riconoscere la legittimazione passiva
dell’Agenzia (primo motivo); violazione o falsa applicazione dell’art.18 del
medesimo d.lgs. e dell’art.12 delle disposizioni preliminari al codice civile, non
sussistendo alcuna ipotesi di inammissibilità del ricorso (secondo motivo);
violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art.12 delle disposizioni
preliminari al codice civile, per avere la commissione accolto l’eccezione di
inammissibilità del ricorso sollevata dalla Agenzia, malgrado si trattasse di
eccezione formulata solo in appello (terzo motivo); violazione dell’art. 65 della
Legge sull’Ordinamento giudiziario, per avere la commissione disatteso
precedenti di legittimità senza dare conto di alcuna valida ragione di dissenso
(quarto motivo). Da ultimo, il Tedeschi censura la sentenza per avere la
commissione immotivatamente omesso di prendere in considerazione gli
argomenti proposti da esso ricorrente a sostegno della sussistenza della
legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate (quinto motivo).
3. I primi due motivi di ricorso sono fondati: questa Corte ha infatti
ripetutamente affermato che, in materia di impugnazione della cartella
esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio
proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a

delle Entrate, carente di legittimazione passiva, invece che al concessionario

contraddire nel relativo giudizio e che, al contrario, in tale giudizio, la
legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al
concessionario (Cass. n.10477/2014; Cass. n.22939/2007); la commissione
tributaria regionale ha quindi effettivamente errato nell’applicare l’art.10 del
d.lgs. 546/92 e nel dichiarare inammissibile il ricorso del contribuente.
4. I primi due motivi di ricorso devono essere accolti, gli altri restano assorbiti,
la sentenza deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da

impugnata, è possibile decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384
c.p.c., con accoglimento del ricorso iniziale del contribuente e annullamento
della cartella in questione.
5. Le spese del merito devono essere compensate in ragione della evoluzione
della vicenda processuale.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo e il secondo motivo ricorso, dichiara assorbiti gli altri,
cassa la sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Puglia,
in data 22 novembre 2010 e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso iniziale
del contribuente con annullamento della cartella impugnata;
compensa le spese del merito;
condanna l’ Agenzia delle Entrate a rifondere a Leonardo Tedeschi le spese del
giudizio di legittimità, liquidate in C 2300,00, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.

svolgere attesa la incontroversa tardività della notifica della cartella

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