Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18943 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 19904/2019,

sollevato dal Tribunale di Bologna con ordinanza n. R.G. 2940/19 nel

procedimento per interdizione legale pendente nei confronti di:

P.S.;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALBERTO CARDINO che chiede

Codesta Suprema Corte voglia affermare la competenza del Giudice

tutelare di Siracusa.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Bari con sentenza passata in giudicato ha condannato P.S. alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed all’interdizione legale durante l’espiazione della pena. Il detenuto al momento del passaggio in giudicato era crèettuto presso la casa circondariale di Augusta. Il giudice tutelare di Siracusa provvedeva all’apertura della tutela ed alla nomina del tutore. Successivamente il medesimo giudice tutelare declinava la propria competenza e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, dal momento che il condannato era stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bologna.

In ordine a tale ultimo provvedimento il Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna ha sollevato, con provvedimento depositato il 3-5-2019, conflitto negativo di competenza, osservando che: (i) il giudice competente per l’apertura della tutela dell’interdetto legale è quello del luogo in cui l’interdetto ha la sede principale dei suoi affari ed interessi, indipendentemente dal luogo di detenzione, che non può considerarsi domicilio per mancanza dell’elemento soggettivo del volontario stabilimento; (il) il luogo di ultima residenza anagrafica dell’interdetto anteriore all’instaurazione dello stato detentivo era Lentini (SR); (iii) ai sensi dell’art. 343 c.c., comma 2, la tutela può trasferirsi al Tribunale nel cui circondario risiede il tutore, che nella specie risiedeva nel siracusano; (iv) nella specie competente era il G.T. del Tribunale di Siracusa, non rilevando il trasferimento dell’interdetto, successivamente all’apertura della tutela, presso altra casa circondariale, ai sensi dell’art. 5 c.p.c..

Il procuratore generale ha concluso per la declaratoria della competenza del Tribunale di Siracusa.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, “nel caso in cui il beneficiario dell’amministrazione di sostegno si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, la competenza territoriale va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell’inizio dello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legale che individua la residenza (con la quale coincide, salva prova contraria, la dimora abituale) nel luogo in cui è posta la sede principale degl’interessi e degli affari della persona, dal momento che, tale criterio, implicando il carattere volontario dello stabilimento, postula un elemento soggettivo la cui sussistenza resta esclusa per definizione nel caso in cui l’interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, non possa fissare liberamente la propria dimora” (da ultimo Cass. n. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7241 del 13/03/2020; Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18272 del 16/09/2016; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1631 del 28/01/2016).

Detto orientamento trova fondamento, oltre che sui chiari indici normativi indicati nelle citate pronunce di questa Corte, anche sull’esigenza d’individuare un criterio di radicamento della competenza dotato d’intrinseca stabilità, sufficientemente predeterminabile e non soggetto a mutamenti frequenti quali quelli derivanti dalle decisioni di natura pubblicistica, prevalentemente svincolate dalle esigenze o dalla volontà del detenuto, relative ai mutamenti di ubicazione della casa circondariale ove scontare la pena. Inoltre il luogo in cui, alla data dell’apertura della tutela, coincidente con l’informativa della condanna al giudice tutelare, l’interdetto ha la sede principale dei suoi affari ed interessi, deve individuarsi in concreto, e, secondo l’id quod plerumque accidit, è quello della sua residenza anagrafica, salva la prova contraria, ed in particolare della circostanza che, per effetto della eventuale detenzione cautelare, nel luogo in cui risiedeva (anagraficamente o effettivamente) prima dell’arresto, l’interdetto non abbia più i propri rapporti o interessi principali, e che, dunque, il centro degli stessi si sia spostato nel luogo di detenzione.

Nella specie, applicando i suesposti principi, deve ritenersi competente il Tribunale di Siracusa, dove si è aperta la tutela e dove l’interdetto P.S. aveva la sua ultima residenza anagrafica anteriore all’inizio della detenzione, non risultando che la sede principale dei suoi affari ed interessi sia mutata per effetto della sottoposizione alla pena detentiva, ed in particolare a seguito del suo trasferimento ad altre Case di reclusione.

Deve, pertanto, essere dichiarata la competenza del giudice tutelare del Tribunale di Siracusa.

PQM

La Corte, dichiara la competenza del giudice tutelare del Tribunale di Siracusa.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente riportati nell’ordinanza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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