Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18942 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Z IMMOBILIARE S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Rama, via

Confalonieri Favarelli n. 5, presso lo studio dell’avv. Manzi Luigi,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Glandi Cesare e Centore Paolo;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, sez. 38^, n. 89, depositata il 28.10.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per il controricorrente, l’avv. Manzi Luigi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pratis Pierfelice, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO

– che, nella dichiarazione iva per l’anno 2000, la società contribuente pose in compensazione con l’imposta dovuta (esponendo peraltro eccedenza a credito) il credito d’imposta maturato presso società controllata, sul presupposto della ricorrenza dei requisiti della cd. “iva di gruppo”;

che l’importo compensato fu recuperato a tassazione dall’Agenzia, essendo emerso che il credito iva maturato presso la società controllata era stato istituito attraverso fatture passive relative ad operazioni inesistenti, e l’avviso di accertamento corrispondentemente emesso fu impugnato dalla società contribuente, la quale, tra l’altro, dedusse l’inammissibilità dell’azione accertatrice per effetto l’intervenuta definizione ai sensi della L. n. 89 del 2002, art. 9;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello della società contribuente, fu, tuttavia, riformata, dalla commissione regionale;

– che il nucleo essenziale della decisione impugnata recita: “Il Collegio prende atto che, per quanto risulta in atti, il credito iva esposto in dichiarazione dalla società Z Immobiliare s.r.l. proviene dal trasferimento infra gruppo dalla controllata Ronaldsay Servicos Investimentos LDA e che detto credito non è stato chiesto a rimborso bensì utilizzato in compensazione di altre imposte. Il Collegio osserva quindi che, secondo la Corte Costituzionale, il vaglio dell’Amministrazione Finanziaria sui crediti Iva in presenza di condono è limitato alle ipotesi di richiesta di rimborso e che, di conseguenza, nel caso in esame deve essere applicato il dettato letterale della L. n. 289 del 2002, art. 9, che prevede la preclusione, nei confronti del dichiarante; e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario, senza modifica alcuna dell’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle diverse imposte. Perciò, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accertamento deve essere annullato. Restano assorbite le restanti eccezioni ed istanze”;

rilevato:

– che, avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione della L. 21 dicembre 2002, n. 289, art. 9” e formulando il seguente quesito: “se, con riferimento a periodi d’imposta per i quali il contribuente abbia aderito al cd. condono tombale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, sia consentito all’Amministrazione finanziaria accertare l’inesistenza del diritto alla detrazione dell’iva – allegando che esso è fondato su fatture passive relative ad operazioni inesistenti – e, per l’effetto, disconoscere il diritto ai rimborso eventualmente richiesto, ovvero negare il diritto al riporto dell’eccedenza di credito nell’esercizio successivo, ovvero, ancora, riprendere a tassazione l’imposta non versata per effetto della detrazione, senza che rilevi che l’eccedenza di credito sia maturata presso soggetto diversa dal contribuente, il quale ha usufruito della detrazione in applicazione del regime della cd. “iva di gruppo” di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3″;

– che la società contribuente ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

osservato:

– che questa Corte ha già puntualizzato che, in tema di condono fiscale, la previsione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, per il quale la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalie dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all’Officio il potere di contestare il credito; con la conseguenza che, quando sia stato chiesto il rimborso dell’iva e l’Ufficio abbia motivo di ritenerla mai versata, trattandosi di operazioni, inesistenti, l’Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso, nè gli è inibito l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del Fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio (cfr. Cass. 375/09);

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, a ci altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale, della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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