Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18942 del 31/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.31/07/2017),  n. 18942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23281-2015 proposto da:

P.F., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da

se medesimo;

– ricorrente –

contro

L.P., L.R., L.C., L.A., B.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHIANA 35 SC.3 INT. 24,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO MAZZEI, che li rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

LE.AN.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 508/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In base alla sentenza impugnata, i fatti possono essere ricostruiti nel modo che segue.

Nel 2003, P., R. e L.C. e B.A. -quest’ultima in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore L.A. – convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno l’avvocato P.F. per sentirlo condannare alla restituzione della somma di Lire 73.000.000, che gli attori assumevano essere stata indebitamente trattenuta dal professionista a titolo di competenze legali, e perchè venisse determinato il compenso effettivamente dovuto al legale per l’attività svolta in loro favore dinanzi al Tribunale di Montepulciano, per la prosecuzione del giudizio – instaurato da altro legale – avente ad oggetto la domanda risarcitoria per danni derivanti dal decesso del loro congiunto in un sinistro stradale.

Esposero che il giudizio veniva definito in via transattiva con il riconoscimento agli eredi della somma di 175.000.000, oltre 10.000.000 già liquidati a titolo di provvisionale; che tuttavia veniva loro corrisposta la minore somma di Lire 102.000.000 per avere l’avv. P. unilateralmente trattenuto la somma di Lire 73.000.000 a titolo di sue competenze professionali.

Si costituì l’avv. P.F., contestando la domanda e spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento dell’ulteriore importo di Lire 12.360.948, relativo all’attività svolta dinanzi al Giudice Tutelare di Mercato Sanseverino per ottenere l’autorizzazione all’incasso per la minore L.A., oltre che degli onorari dovuti per ulteriori attività professionali non parcellate.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2671/2004, rigettò la domanda attorea, condannando l’avv. P. alla restituzione della somma richiesta dagli attori e rideterminando la misura del compenso dovuto al professionista in complessivi Euro 6.144,77, comprensivi del giudizio dinanzi al Giudice Tutelare.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 508/2015 del 24 luglio 2015.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione l’avv. P.F., sulla base di sei motivi.

3.1 Resistono con controricorso i signori P., R., C. e L.A. (nelle more divenuta maggiorenne) e B.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, rispettivamente, la “violazione o falsa applicazione dell’art. 320 c.c. – Prescrizione”, la “omissione del Giudice Tutelare – Nullità”, “violazione e falsa applicazione dell’art. 1188 c.c..

Secondo il ricorrente gli atti processuali posti in essere da B.A. quale tutore di L.A., minore all’epoca dell’introduzione del giudizio, sarebbero annullabili ex art. 322 c.c. (e comunque “caduti in prescrizione per ampio decorso del quinquennio”) per mancanza dell’autorizzazione del Giudice Tutelare, necessaria anche nel caso in cui l’atto compiuto dal tutore determini un accrescimento economico per il minore.

B.A. sarebbe sempre stata priva dell’autorizzazione del Giudice Tutelare, con la conseguenza che non avrebbe potuto stipulare la transazione per la figlia, nè tantomeno poteva riscuotere i capitali derivanti dalla stessa transazione, trattandosi di atti di straordinaria amministrazione.

Di conseguenza, non avendo la B. facoltà di ricevere il pagamento senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare, il pagamento effettuato nelle mani della stessa non avrebbe liberato il debitore.

L’intero processo sarebbe quindi inficiato da un vizio di costituzione processuale da cui discenderebbe la nullità della sentenza e dello stesso giudizio di primo grado, che avrebbe dovuto indurre il giudice dell’appello a rinnovare gli atti ex art. 356 c.p.c.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la “nullità, improcedibilità e inammissibilità dell’appello”, per non essere mai stato acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, senza essere mai stata “declinata non solo neanche una delle ipotesi di cui all’art. 354 c.c., u.c. non escluso il giuramento decisorio, ma neanche l’ultima ipotesi di cui all’art. 354 c.c., comma 4”.

4.3. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia “violazione illogicità” relativamente al valore della lite.

La Corte di appello avrebbe dovuto considerare che, nel momento in cui il P. assumeva l’incarico di difendere i L. nel giudizio di risarcimento del danno derivante dalla morte del congiunto, tale giudizio aveva il valore di Lire 1.444.000.000 e che il difensore era estraneo alla transazione, con la conseguenza che questa non avrebbe potuto “implicare al ribasso ed in automatico anche la sfera del difensore”.

4.4. Con il sesto motivo, il ricorrente censura la decisione relativamente al “palmario, mai tempestivamente contestato”, chiedendo la formulazione di un “principio di diritto”.

Il giudice dell’appello avrebbe erroneamente dichiarato nulla la previsione di un compenso ulteriore (c.d. palmario), la quale sarebbe legittima quando risultante da un accordo tra cliente e professionista (oltre ad essere prevista dalla legge in caso di particolarità gravosità dell’impegno).

Nella specie, l’esistenza di tale accordo non sarebbe mai stata tempestivamente contestata dai L. (i quali avrebbero contestato ex post, “successivamente all’apprensione delle somme di cui al predetto palmario”, la sola entità dell’importo).

La Corte di appello avrebbe capovolto l’onere di contestazione del patto di quota lite, che era a carico dei L. e andava effettuato “nell’istante in cui si verificava l’evento”.

La Corte territoriale avrebbe altresì omesso di valutare la documentazione afferente i molteplici procedimenti patrocinati dal professionista a beneficio dei L., utili a provare e documentare quantità e qualità del lavoro svolto.

L’accordo tra le parti sarebbe comunque legittimo “nella parte in cui non preveda da un patto di quota lite”, ma “il pagamento in favore del professionista, se in caso di vittoria sia nel caso di esito favorevole della causa, di un congruo compenso aggiuntivo proporzionato all’importanza e difficoltà dell’attività svolta”.

5. Il ricorso è inammissibile.

Infatti, affinchè sia soddisfatto il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto ed in diritto, su cui si fonda la sentenza censurata e su cui si richiede alla Corte Suprema, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea compiuta dal giudice di merito. In definitiva, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza gravata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.

Nella specie, il ricorrente non riporta nè la vicenda processuale, non potendo dedursi dal ricorso le eccezioni, le difese e le deduzioni formulate dalle parti nei due gradi di giudizio di merito, nè le argomentazioni essenziali su cui si fonda la sentenza censurata, cui non viene fatto alcun cenno.

5. Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all’art. 385 c.p.c., comma 4, (applicabile nella specie ratione temporis, dal momento che la sentenza impugnata è stata pronunziata in data successiva al 2 marzo 2006 ed il giudizio di primo grado ha avuto inizio in data anteriore al 4 luglio 2009: cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2684 del 10/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016).

Il ricorso è stato infatti giudicato inammissibile, e dunque l’impugnazione risulta proposta da parte ricorrente con colpa grave, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016), sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avanzare una impugnazione di legittimità non suscettibile di accoglimento.

La Corte stima peraltro equo contenere tale condanna nella misura di Euro 10.200,00 (importo pari a quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità), in favore della parte controricorrente.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

La Corte condanna inoltre il ricorrente ex art. 385 c.p.c., comma 4, a corrispondere in favore dei parte controricorrenti la somma di Euro 10.200.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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