Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18942 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 27/09/2016), n.18942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14036-1011 proposto da:

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

BULTRINI, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE MARCIANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, PRESSO LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentito e

difeso dall’avvocato GIACOMO MACCARONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 930/2011 della CORTE d’appello di NAPOLI,

depositata il 12/02/2011 r.g.n. 8330/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

28/04/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato BULTRINI NICOLA per delega Avvocato MARCIANO

RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 12 febbraio 2011 la Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza resa dal Tribunale di Nola, accoglieva la domanda proposta da C.A. agente di polizia municipale turnista presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano – avente ad oggetto il riconoscimento del compenso aggiuntivo previsto dall’art. 24, comma 1, c.c.n.l. 14.9.2000 Regioni e Autonomie locali, rivendicato dal lavoratore per l’attività prestata in giornata festiva infrasettimanale, in cumulo con la maggiorazione già percepita per il lavoro prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell’art. 22 dello stesso contratto. La Corte, per quel che interessa, ha ritenuto che le due clausole contrattuali abbiano scopi diversi, remunerando, l’art. 24, il maggior disagio per il lavoro prestato in turnre, l’art. 22, la mancata fruizione del riposo compensativo.

2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune con due motivi. Resiste il C. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DI DIRITTO

1 Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta violazione degli artt. 22 e 24 c.c.n.l. per il personale del comparto Regioni e delle Autonomie locali del 14.9.2000 nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Deduce, il ricorrente, che la ricostruzione esegetica e sistematica delle clausole negoziale consente di escludere la corresponsione della maggiorazione per lavoro straordinario festivo nel caso di attività dei lavoratori turnisti, presupponendo, l’art. 24, che il dipendente superi l’orario ordinario.

2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, adottato una pronuncia di condanna alle spese di lite nonostante la revoca in sede di opposizione avanti al Tribunale – del decreto ingiuntivo emesso a favore del lavoratore.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato. La questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni nell’ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale, è già stata esaminata e decisa da questa Corte (cfr., più recentemente, l’ordinanza di manifesta infondatezza n. 23917/2014, sulla scorta delle precedenti sentenze nn. 20344, 21524, 21609, 21610, 21611, 22799, 22800, 22801 e 23349 del 6 novembre 2012, con le quali è stato respinto il ricorso proposto dai lavoratori).

Nel richiamare ulteriori precedenti già intervenuti in argomento (Cass. n. 8458 del 2010; v. pure sent. n. 2888 del 2012), questa Corte ha affermato che, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, si applica l’art. 22, comma 5, del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle Autonomie locali – che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione -, mentre il disposto dell’art. 24 – che ha ad oggetto attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro – trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro.

Questa Corte ha ritenuto che il tenore testuale dell’art. 22, comma 5, renda palese la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un’indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, mentre i primi tre commi dell’art. 24 prendono in considerazione situazioni accomunate dal fatto che l’attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi, ossia l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro. Essi non individuano situazioni relative al lavoro prestato entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso – di regola e in via ordinaria dai lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la speciale disciplina di cui all’art. 22. Ne costituisce riscontro la clausola contenuta nell’art. 24, comma 5, che, riferendosi al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale, assicura al lavoratore una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio.

La maggiorazione di cui all’art. 24, comma 1, rivendicata dai ricorrenti, presuppone che “per particolari esigenze del servizio”, ossia per esigenze che esulano dall’articolazione ordinaria del lavoro – e in tal senso da intendere come situazioni straordinarie o occasionali -, il lavoratore turnista sia chiamato a lavorare nel giorno destinato a riposo settimanale. Invece, per l’attività prestata la domenica in regime di turnazione, il lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui all’art. 24, ma solo quella di cui all’art. 22, già percepita.

Pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui all’art. 24, comma 1 c.c.n.l. quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all’art. 24, comma 2 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all’art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.

Va rilevato che il precedente giurisprudenziale citato dalla Corte territoriale e invocato dal controricorrente (Cass. n. 9097/2007) attiene a disciplina diversa da quella, di fonte negoziale, in esame e in particolare all’interpretazione del D.P.R. n. 268 del 1987, art. 13 ossia a disciplina, di rango normativo, vigente nel periodo precedente la privatizzazione del pubblico impiego con cui è stato, fra l’altro, demandato alle parti sociali e ai contratti collettivi di comparto (come quello applicato alla fattispecie de quo) la regolamentazione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti dagli enti di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2).

4. Nel presente giudizio il ricorrente non ha rivendicato le maggiorazioni di cui all’art. 24 c.c.n.l. per prestazioni rese in giorno destinato a riposo settimanale; non ha lamentato la mancata fruizione del riposo compensativo; non ha dedotto il superamento del normale orario di lavoro. Ha avanzato la sua rivendicazione per la stessa prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di lavoro, solo in quanto coincidente con una giornata festiva infrasettimanale, così Intendendo infondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni diverse.

5. Va anche precisato che l’ipotesi del cumulo non è sostenibile nemmeno alla luce dell’art. 24, comma 4, il quale fa riferimento alla possibilità che la maggiorazione di cui al comma 1 concorra con altri trattamenti accessori collegati alla prestazione. Presupposto di tale previsione è che il lavoratore versi nell’ipotesi regolata dal comma 1 e dunque che abbia lavorato in giorno destinato a riposo settimanale. Conseguentemente, la possibilità del cumulo non può in alcun modo riferirsi alle ipotesi disciplinate dall’art. 22, comma 5, il quale regola le prestazioni rese dal lavoratore turnista entro il normale orario di lavoro, vale a dire situazioni ontologicamente diverse da quella che l’art. 24, comma 4, presuppone a suo fondamento.

6. Il secondo motivo del ricorso è assorbito dall’accoglimento della prima censura.

7. In conclusione, va accolto il ricorso con riguardo al primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. Spese compensate in considerazione dell’esito favorevole al lavoratore dei giudizi di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.A.. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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