Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18941 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

RO.GI.VA DI PAOLIERI VALDEMARO & C. S.A.S., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, P.V., P.R. e

P.G.D.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, sez. 8^, n. 48, depositata il 14.10.2008;

letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

contestata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che i contribuenti proposero ricorsi avverso avvisi di accertamento per l’armo d’imposta 2002 eseguiti a fini, Iva ed Irap, a carico della società, in base alle risultanze degli studi di settore (di cui al D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, convertito in L. n. 427 del 199) e fini Irpef, a carico dei soci, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza confermata, in esito agli appello dell’Agenzia e previa relativa riunione, dalla Commissione regionale;

– che, nel suo nucleo essenziale la motivazione dei giudici di appello è affidata alla considerazione che, nella specie, l’elemento presuntivo risultante dalla discordanza tra le risultanze degli studi di settore e le dichiarazioni dei contribuenti risultavano, in concreto, superate dalle circostanze di fatto dedotte i contribuenti e rappresentate dalla non perfetta rispondenza tra l’attività esercitata dalla società contribuente e quella presa in considerazione dallo studio di settore e dalle notorie difficoltà delle aziende di tessuti del pratese;

rilevato;

– che, avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in diversa prospettiva, ed ha illustrato le propria ragioni anche con memoria;

– che i contribuenti non si sono costituiti;

osservato:

– che il ricorso è infondato;

– che le SS.UU. di questa Corte hanno, di recente, aderito all’impostazione secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, le risultanze degli studi di settore (come i parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi da 181 a 187) – non costituendo fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l’entità del suo reddito, ma rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni – rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), ma, ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare l’accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell’accertamento;

– che, più specificamente, le SS.UU. hanno affermato il principio che; “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata, dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati (meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività), ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente; che, in tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente; che l’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente il quale, ai riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, nel qual caso, tuttavia, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’ufficio può motivare l’accertamento sulla base della sola applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (cfr., sent. 26635/09);

considerato.

– che, tanto premesso, la decisione impugnata si rivela incensurabile per aver, in conformità con i principi sopra richiamati, negato legittimità ad accertamento esclusivamente fondato su dati parametrici ricavati da studio di settore specificamente contestati dai contribuenti e non altrimenti asseverati dall’Agenzia e peraltro, a quanto emerge dalla sentenza impugnata dal ricorso, in assenza di preventivo contraddittorio;

ritenuto;

– che, pertanto, il ricorso dell’Agenzia si rivela manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, stante l’assenza d’attività difensiva degli intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte; respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA